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Decreto federale concernente un credito d’impegno per il finanziamento di misure di solidarietà nell’ambito dell’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (Disegno)

BBl 2024 2321 · Foglio federale

Del 20 set 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2024-2321/it/decreto-federale-concernente-un-credito-d-impegno-per-il-finanziamento-di-misure-di-solidarieta-nell-ambito-dell-accordo-tra-la-svizzera-la-germania-e-l-italia-concernente-misure-di-solidarieta-volte-a-garantire-la-sicurezza-dell-approvvigionamento-di-gas-disegno

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (AS 2025 589),

Oggetto parlamentare: Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra la Svizzera, la Germania e l’Italia. Approvazione (24.075)

FF 2024 2321

Decreto federale concernente un credito d’impegno per il finanziamento di misure di solidarietà nell’ambito dell’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20242,

decreta:

Art. 1

Per il finanziamento del ricorso a misure di solidarietà o della loro attuazione conformemente all’Accordo del 19 marzo 20243 concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana è stanziato un credito d’impegno di 1 miliardo di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.