FF 2024 559
Legge federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241,
decreta:
I
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 38a cpv. 4 e 5
Abrogati
2. Legge del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Inserire prima del titolo del capitolo 4
Art. 120b Partecipazione della Confederazione negli anni 2025–2029
La partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90a capoverso 1 è ridotta complessivamente di 1,25 miliardi di franchi nel periodo 2025–2029.
Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi, la partecipazione della Confederazione non viene più ridotta a partire dall’anno seguente.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.
Non pone in vigore la cifra I numero 2 se alla fine del 2024 il capitale proprio del fondo di compensazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi.