Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Legge federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025 (Disegno)

BBl 2024 559 · Foglio federale

Del 11 mar 2024

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bbl-ff-ff/2024-559/it/legge-federale-concernente-le-misure-di-sgravio-finanziario-e-amministrativo-applicabili-dal-2025-disegno

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Foglio federale
Fonte

Atto risultante: Legge federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025 (AS 2025 196)

Oggetto parlamentare: Legge federale concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025 (24.016)

FF 2024 559

Legge federale concernente le misure di sgravio finanziario e amministrativo applicabili dal 2025 (Disegno)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Art. 38a cpv. 4 e 5

Abrogati

2. Legge del 25 giugno 19823 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 120b Partecipazione della Confederazione negli anni 2025–2029

La partecipazione della Confederazione prevista nell’articolo 90a capoverso 1 è ridotta complessivamente di 1,25 miliardi di franchi nel periodo 2025–2029.

Se, alla fine dell’anno, il capitale proprio del fondo di compensazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi, la partecipazione della Confederazione non viene più ridotta a partire dall’anno seguente.

II

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore, fatto salvo il capoverso 3.

Non pone in vigore la cifra I numero 2 se alla fine del 2024 il capitale proprio del fondo di compensazione, incluso il capitale di esercizio necessario per la gestione, è inferiore a 2,5 miliardi di franchi.