FF 2024 754
Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) (Disegno)
(LLing)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241,
decreta:
I
La legge del 5 ottobre 20072 sulle lingue è modificata come segue:
Art. 22 rubrica
Salvaguardia e promozione nei Cantoni dei Grigioni e del Ticino
Art. 22a Salvaguardia e promozione al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino
La Confederazione promuove misure per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell’italiano al di fuori dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino.
La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni segnatamente per:
misure e offerte che promuovono l’apprendimento del romancio e dell’italiano e il consolidamento delle competenze linguistiche;
misure e offerte che consentono e facilitano l’uso del romancio.
L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.