FF 2024 758
Decreto federale che stabilisce un limite di spesa per aiuti finanziari dell’Ufficio federale della cultura in virtù della legge sulla promozione della cultura nel periodo 2025–2028 (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1;
visto l’articolo 27 capoverso 3 lettera a della legge federale dell’11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura (LPCu);
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20243,
decreta:
Art. 1
Per il versamento di aiuti finanziari dell’Ufficio federale della cultura secondo l’articolo 27 capoverso 3 lettera a LPCu nel periodo 2025–2028 è approvato un limite di spesa di 157 000 000 franchi.
Il limite di spesa si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2023 (106,2 punti; dicembre 2020 = 100 punti) e sui seguenti rincari ipotizzati:
2025: +1,1 per cento;
2026: +1,0 per cento;
2027: +1,0 per cento;
2028: +1,0 per cento.
Art. 2
Il presente decreto non sottostà a referendum.