FF 2025 1594
Decreto federale sulla partecipazione della Svizzera all’aumento del capitale di garanzia della Banca africana di sviluppo (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 167 della Costituzione federale1,
visto l’articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 20253,
decreta:
Art. 1 Credito d’impegno per la partecipazione all’aumento del capitale di garanzia della Banca africana di sviluppo
Per la partecipazione della Confederazione all’aumento del capitale di garanzia della Banca africana di sviluppo è approvato un credito d’impegno di 1561,36 milioni di franchi.
È compresa una riserva di 141,94 milioni di franchi per le fluttuazioni del tasso di cambio.
Art. 2 Periodo d’impegno
L’impegno finanziario può essere contratto fino al 31 dicembre 2026.
Art. 3 Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.