FF 2025 1808
Messaggio concernente il contributo di solidarietà alla popolazione di Blatten vittima della frana del 28 maggio 2025 (Legge federale sull’aiuto immediato a Blatten)
1 Situazione iniziale
Il 28 maggio 2025 si è prodotta a Blatten, nella Lötschental (Cantone del Vallese), una terribile catastrofe naturale. L’enorme distacco di un ghiacciaio e la frana da esso provocata hanno travolto buona parte del villaggio di Blatten e la frazione di Ried, rimasti sepolti sotto una massa gigantesca di roccia, ghiaccio e fango. Un lago formatosi a monte del cono detritico ha inondato la parte del villaggio che non è stata sepolta.
Già dall’inizio di maggio 2025 è stata osservata una crescente instabilità sul Kleines Nesthorn, una cima secondaria del Bietschhorn. Il 19 maggio 2025 il versante nord-orientale della montagna si è disintegrato in più fasi, provocando una frana, che a sua volta si è riversata sul ghiacciaio del Birch, generando una colata detritica. Il 28 maggio 2025 una grossa porzione del ghiacciaio del Birch è crollata sotto il crescente peso dei detriti. Il materiale detritico ha ricoperto il fondovalle della Lötschental per una lunghezza di circa due chilometri e una larghezza di circa 400 metri.
Le conseguenze per gli abitanti del Comune di Blatten e i danni materiali sono ingenti. Sebbene si sia riusciti a evacuare la popolazione prima del verificarsi dell’evento, quasi l’intero villaggio di Blatten e le sue infrastrutture sono state distrutte. Purtroppo una persona risulta ancora dispersa.
Per Blatten e i suoi abitanti il futuro è incerto. La catastrofe potrebbe aver causato danni per diverse centinaia di milioni di franchi. È troppo presto, tuttavia, per una stima esatta dei danni. A causa dell’instabilità delle masse rocciose e della possibilità di ulteriori frane e colate detritiche la regione è ancora in pericolo.
La presidente della Confederazione e i capi del DATEC e del DDPS si sono recati sul posto subito dopo la catastrofe per esprimere solidarietà alla popolazione, al Comune di Blatten e al Cantone del Vallese e per assicurare loro il sostegno della Confederazione.
2 Versamento di un contributo di solidaritetà
A seguito dei tragici eventi provocati dalla frana che ha sepolto Blatten è necessario fornire aiuto in modo rapido e senza complicazioni burocratiche. La popolazione colpita si trova di fronte a grandi sfide, tra cui l’evacuazione, la perdita della propria abitazione, una raggiungibilità limitata, stress psicologico e danni materiali.
Il 4 giugno 2025 il Cantone del Vallese ha comunicato la sua decisione di sostenere gli abitanti di Blatten con un totale di 10 milioni di franchi. Il Consiglio federale segue l’iniziativa del Cantone e chiede al Parlamento in segno di solidarietà un contributo immediato di 5 milioni a favore del Comune. Ciò corrisponde a circa 15 000 franchi per ogni abitante che ha la residenza fissa a Blatten (stima al 28 maggio 2025: 303 persone). L’obiettivo è soddisfare i bisogni più urgenti della popolazione colpita. Le risorse finanziarie vengono versate al Comune di Blatten, che deve impiegarle per misure urgenti che non sono coperte da assicurazioni o sussidi e che devono essere attuate rapidamente, oppure per l’attenuazione di casi di rigore nella popolazione. La decisione in merito all’impiego esatto del contributo immediato spetta al Comune di Blatten. Il Comune riferisce alla Confederazione in un breve rapporto in merito alla distribuzione delle risorse finanziarie ricevute.
3 Consultazione
Non si è svolta alcuna procedura di consultazione. Ai sensi dell’articolo 3a capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20051 sulla consultazione, si può rinunciare alla consultazione nel caso di progetti di legge urgenti di cui all’articolo 165 della Costituzione federale.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 Principio
Capoverso 1: Per fornire alla popolazione del Comune di Blatten colpita dalla frana un rapido sostegno (aiuto immediato) che le permetta di affrontare le conseguenze immediate dell’evento, la Confederazione versa al Comune un contributo finanziario di 5 milioni di franchi.
Capoverso 2: Questa spesa una tantum deve essere approvata dal Parlamento mediante decreto federale semplice.
Art. 2 Impiego dell’aiuto finanziario
Il Comune deve impiegare il contributo federale per misure urgenti che non sono coperte da assicurazioni o sussidi e che devono essere attuate rapidamente, oppure per l’attenuazione di casi di rigore nella popolazione colpita.
Art. 3 Versamento e rendiconto
Capoverso 1: Per semplificare e accelerare la procedura per l’erogazione dell’aiuto immediato il versamento viene effettuato direttamente al Comune invece che al Cantone. Il Comune può provvedere alla distribuzione delle risorse finanziarie subito dopo averle ricevute.
Capoverso 2: Il Comune deve riferire alla Confederazione entro il 20 giugno 2026 in merito all’impiego delle risorse ricevute. Per gli importi che non vengono versati direttamente alle persone colpite, il Comune deve indicare nel suo rapporto a quale scopo tali risorse finanziarie sono state destinate. Se non utilizza l’intero contributo, entro il 20 giugno 2026 il Comune rimborsa alla Confederazione la parte rimanente.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
Capoverso 1: Ai sensi dell’articolo 165 capoverso 1 Cost. la validità delle leggi federali dichiarate urgenti deve essere limitata nel tempo. Una legge può essere dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 165 Cost. se la sua entrata in vigore immediata è necessaria per salvaguardare interessi pubblici urgenti. Nel caso in questione è estremamente importante per gli abitanti di Blatten che la Confederazione possa versare subito l’aiuto immediato. La legge federale urgente in questione ha una durata di validità di un anno (fino al 20.6.2026). Di conseguenza essa non sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).
Capoverso 2: La Costituzione federale non definisce espressamente la durata di validità ammessa per le leggi federali dichiarate urgenti. Nel caso in questione una durata di validità di un anno sembra essere sufficiente. La legge entrerà in vigore il 21 giugno 2025 e sarà valida fino al 20 giugno 2026. È prevista una pubblicazione urgente secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb).
5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Conformemente al messaggio, alla legge federale proposta con validità limitata nel tempo e al relativo decreto federale la Confederazione versa al Comune di Blatten 5 milioni di franchi. Le risorse versate saranno finanziate e compensate attraverso il preventivo del DATEC.
Non si prevedono conseguenze sull’effettivo del personale né per la Confederazione né per i Cantoni.
6 Rapporto con il programma di legislatura
Gli eventi alla base del presente progetto non erano prevedibili. Esso non rientra pertanto nel programma di legislatura.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 103 della Costituzione federale. Conformemente a tale disposizione la Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate se le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro non sono sufficienti. Nel caso in questione gli abitanti di Blatten colpiti dalla frana hanno perso i loro beni da un giorno all’altro. È essenziale che le persone colpite adottino misure di solidarietà, tuttavia tali misure non saranno sufficienti. L’aiuto immediato della Confederazione ha lo scopo di ammortizzare e integrare finanziariamente le misure di solidarietà. Esso rappresenta una misura adeguata per aiutare la popolazione colpita dalla frana. La base legale per tale aiuto immediato è quindi conforme alla disposizione costituzionale.
7.2 Forma dell’atto
Per l’aiuto immediato destinato alla popolazione di Blatten viene creata una nuova base legale sotto forma di legge federale limitata nel tempo. Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate dall’Assemblea federale sotto forma di legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.). Tra queste disposizioni rientrano, tra le altre, quelle relative agli aiuti finanziari della Confederazione. Il presente atto viene quindi emanato sotto forma di legge federale. Il finanziamento previsto avviene sotto forma di decreto federale semplice basato sulla nuova legge federale.