FF 2025 357
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento per persone fisiche) (Disegno)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 20251,
decreta:
I
La legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:
Art. 25
Consultori per le procedure di risanamento di persone fisiche
I Cantoni provvedono affinché le persone fisiche insolventi possano rivolgersi gratuitamente a consultori privati o pubblici per:
l’avvio di una procedura concordataria semplificata (art. 331a–331g);
la concessione di una moratoria ai fini dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private (art. 333–336);
la preparazione e l’esecuzione di un fallimento risanatorio per persone fisiche (art. 337–350).
Art. 81 cpv. 1
Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato, oppure che ha beneficiato di una liberazione dal debito residuo o che è intervenuta la prescrizione.
Art. 173a titolo marginale e cpv. 1
b. Per domanda di moratoria concordataria oppure d’ufficio
Se il debitore o un creditore ha presentato una domanda di moratoria concordataria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.
Art. 191 cpv. 2
Il giudice dichiara il fallimento, salvo che una persona fisica abbia possibilità di concludere un concordato secondo gli articoli 293–331g o un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private secondo gli articoli 333–336.
Art. 297 cpv. 1, secondo periodo
… È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione del pegno per crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
Art. 306 cpv. 1 n. 2
Concerne soltanto il testo francese
Titolo dopo l’art. 331
V. Della procedura concordataria semplificata per debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento
Art. 331a
A. Domanda del debitore
Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato di avviare una procedura concordataria semplificata.
Il debitore deve allegare alla sua domanda documenti attestanti il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro nonché un piano di appuramento dei debiti provvisorio.
Art. 331b
B. Moratoria. Nomina di un commissario
Se sussistono possibilità di omologazione del concordato, il giudice del concordato concede al debitore una moratoria di sei mesi al massimo e nomina un commissario. Adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore.
Il commissario adempie i compiti di cui agli articoli 295 capoverso 2. L’articolo 295 capoversi 3 e 4 si applica per analogia.
Su domanda del commissario, il giudice del concordato può prorogare la moratoria fino a 12 mesi al massimo se sussistono possibilità di omologazione del concordato.
Art. 331c
C. Annullamento della moratoria
Il giudice del concordato annulla d’ufficio la moratoria nei seguenti casi:
manifestamente non sussistono possibilità di omologazione del concordato;
il debitore contravviene all’articolo 298 capoversi 1 e 2 o alle istruzioni del commissario;
il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della moratoria;
il concordato non viene omologato.
In caso di annullamento della moratoria, su richiesta del debitore il giudice del concordato può:
dichiarare il fallimento secondo le condizioni di cui all’articolo 191; o
dichiarare il fallimento risanatorio per persone fisiche secondo le condizioni di cui all’articolo 337 capoverso 3.
Art. 331d
D. Rimedi giuridici
Il reclamo contro la decisione del giudice del concordato è retto dall’articolo 295c.
Art. 331e
E. Comunicazioni e pubblicazioni
Il giudice del concordato comunica senza indugio la concessione della moratoria all’ufficio d’esecuzione e all’ufficio del registro fondiario. La moratoria concordataria è menzionata nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la sua concessione.
Con l’avviso ai creditori (art. 300) il commissario pubblica anche la concessione della moratoria.
Il giudice del concordato pubblica l’annullamento della moratoria (art. 331c cpv. 1) e lo comunica alle autorità di cui al capoverso 1, salvo che il giudice del concordato dichiari il fallimento su domanda del debitore secondo l’articolo 191 o 337. L’articolo 296 si applica per analogia.
Art. 331f
F. Effetti della moratoria. Preparativi del concordato
Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. I termini di cui agli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 rimangono sospesi.
Il capoverso 1 non si applica:
ai contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia;
all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa.
Di regola si rinuncia allo svolgimento dell’assemblea dei creditori (art. 301 e 302). Il commissario invia ai creditori la bozza del concordato e impartisce loro un termine per dichiarare se lo accettano o lo rigettano. Se tuttavia in ragione di circostanze particolari lo svolgimento dell’assemblea sembra opportuna, il commissario può convocare i creditori. In tal caso si applicano gli articoli 301 e 302.
Il giudice del concordato può decidere di omologare o rigettare il concordato anche senza un’udienza.
Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 297–304.
Art. 331g
G. Omologazione ed esecuzione del concordato
L’omologazione e l’esecuzione del concordato sono rette dalle disposizioni generali sul concordato (art. 305–313) e dalle disposizioni sul concordato ordinario (art. 314–316), fatte salve le seguenti eccezioni:
i creditori che non accettano né rigettano il concordato entro il termine impartito non sono compresi nel computo delle maggioranze richieste per l’accettazione del concordato né per la loro persona né per i loro crediti;
la garanzia dell’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi non è un presupposto per l’omologazione del concordato. Quest’ultimo deve tuttavia prevedere che i relativi crediti siano completamente soddisfatti prima degli altri crediti concordatari, a meno che singoli creditori abbiano esplicitamente rinunciato al soddisfacimento integrale e anticipato;
se il concordato è rigettato, su richiesta del debitore il giudice del concordato può:
dichiarare il fallimento secondo le condizioni di cui all’articolo 191, o
dichiarare il fallimento risanatorio per persone fisiche secondo le condizioni di cui all’articolo 337 capoverso 3.
Titolo prima dell’art. 332
VI. Del concordato nella procedura di fallimento
Art. 332 cpv. 2, primo periodo
Gli articoli 302–307 e 310–331 rispettivamente gli articoli 331a–331g si applicano per analogia. …
Titolo prima dell’art. 333
VII. Della moratoria ai fini dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private per debitori non soggetti all’esecuzione in via di fallimento
Art. 335 cpv. 3
Il giudice del concordato può incaricare il commissario, su domanda dello stesso o di un creditore, di vigilare sul debitore nell’esecuzione della convenzione di appuramento bonale dei debiti.
Titolo prima dell’art. 333
Titolo dodicesimo: Del fallimento risanatorio per persone fisiche
Art. 337
A. Dichiarazione
Condizioni
Il debitore che è una persona fisica può domandare al giudice del fallimento di dichiarare un fallimento risanatorio per persone fisiche secondo le disposizioni del presente titolo, anche se non vi è reddito o patrimonio pignorabile.
Deve allegare alla domanda documenti attestanti il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro.
Il giudice del fallimento dichiara il fallimento risanatorio se:
il debitore è durevolmente insolvente di modo che il suo stato patrimoniale e reddituale attuale e futuro non permette di coprire nel futuro prossimo i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento risanatorio;
non vi è alcuna possibilità di conclusione di un concordato o di un appuramento bonale dei debiti secondo gli articoli 293–336; i debitori con aspettative o il cui reddito è solo temporaneamente ridotto devono provare di aver tentato seriamente di trovare un accordo con i creditori;
il debitore rende verosimile che durante la procedura non sorgeranno nuove obbligazioni scoperte; sono esclusi eventuali crediti per la restituzione di prestazioni correnti e legittime dell’aiuto sociale;
al debitore negli ultimi 10 anni non è stata concessa alcuna liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a; e
contro il debitore, per atti od omissioni compiuti negli ultimi 10 anni, non è pendente alcun procedimento penale per un crimine o delitto nel fallimento o nell’esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 del CP3, né contro di lui è stata pronunciata alcuna condanna per un tale crimine o delitto.
La dichiarazione di fallimento risanatorio può essere domandata anche durante la procedura di fallimento secondo gli articoli 171–270.
Art. 338
Procedura
Le seguenti disposizioni si applicano per analogia alla procedura del fallimento risanatorio per persone fisiche:
ai provvedimenti conservativi, l’articolo 170;
al differimento della decisione di dichiarare il fallimento risanatorio in seguito alla presentazione di una domanda di moratoria concordataria, l’articolo 173a;
al momento della dichiarazione di fallimento e alla comunicazione delle decisioni giudiziali, gli articoli 175 e 176; la comunicazione all’ufficio del registro di commercio non è effettuata se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via di fallimento;
alla revoca del fallimento, l’articolo 195;
alla revocazione, gli articoli 285–292.
Il debitore può impugnare la decisione del giudice del fallimento. L’impugnazione è retta dall’articolo 174.
Art. 339
B. Effetti
L’effetto della procedura sui beni del debitore e sui diritti dei creditori è retto dagli articoli 197–220, fatte salve le seguenti eccezioni:
durante la procedura del fallimento risanatorio, il reddito limitatamente pignorabile secondo l’articolo 345 è prelevato per una durata di tre anni e aggiunto alla massa;
il reddito prelevato viene innanzitutto impiegato per pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza dovute durante la fase del prelievo. I crediti relativi alle imposte sul reddito e sulla sostanza dovute per il periodo precedente la dichiarazione di fallimento sono trattati come crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal momento in cui sono sorti o scaduti. L’ufficio consulta l’autorità fiscale competente per calcolare l’importo dei crediti fiscali;
l’articolo 266h del CO4 non è applicabile.
Art. 340
C. Spese
Per la procedura non sono riscosse anticipazioni delle spese.
Sulla somma ricavata si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione, dall’esecuzione e dalla conclusione della procedura di fallimento risanatorio.
Art. 341
D. Competenza
I Cantoni designano come competente per eseguire il fallimento risanatorio l’ufficio dei fallimenti o l’ufficio d’esecuzione.
Se è competente, l’ufficio dei fallimenti può ricorrere all’ufficio d’esecuzione del domicilio del debitore per calcolare il reddito da prelevare o per eseguire il prelievo secondo l’articolo 339 lettera a.
Art. 342
E. Determinazione della situazione patrimoniale; convocazione dei creditori; amministrazione
Ricevuta comunicazione della dichiarazione di fallimento risanatorio, l’ufficio competente procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione secondo gli articoli 223–228.
Durante l’intera durata della procedura vigono gli obblighi d’informare, di mettere a disposizione e di collaborare secondo gli articoli 222 e 229.
L’ufficio pubblica la dichiarazione di fallimento risanatorio con la convocazione dei creditori secondo gli articoli 232–234.
L’amministrazione è retta dagli articoli 235–243. L’ufficio applica la procedura sommaria (art. 231 cpv. 3).
Art. 343
F. Verificazione dei crediti. Graduatoria dei creditori. Piano di risanamento
Per la verificazione dei crediti e la graduatoria dei creditori, l’ufficio competente applica le regole degli articoli 244–249.
Un creditore può contestare la graduatoria secondo l’articolo 250.
Oltre alla graduatoria, l’ufficio forma, con la collaborazione del debitore, un piano di risanamento e lo deposita insieme alla graduatoria. Il piano di risanamento contiene le seguenti informazioni:
l’inventario dei beni secondo l’articolo 342 capoverso 1, integrato con i beni prelevati secondo l’articolo 339 lettera a;
i redditi e altri beni che il debitore probabilmente riceverà durante la durata della procedura di fallimento risanatorio;
i passi che il debitore intende effettuare per ottenere redditi e altri beni; nonché
se del caso, l’indicazione che ai creditori potrà probabilmente essere distribuita una quota e le modalità di tale distribuzione.
Per le insinuazioni tardive si applica l’articolo 251.
Art. 344
G. Interruzione della procedura di fallimento risanatorio dopo il deposito del piano di risanamento
L’ufficio competente o un creditore può, entro 20 giorni dal deposito del piano di risanamento, chiedere al giudice del fallimento l’interruzione della procedura di fallimento risanatorio, se è probabile che le condizioni dell’articolo 337 capoverso 3 o 349 capoverso 3 non siano adempite.
Il giudice del fallimento sente il debitore e lo avverte sulle conseguenze di un eventuale piano di risanamento insufficiente. Può adeguare il piano di risanamento con la collaborazione del debitore.
Il giudice del fallimento decide di interrompere la procedura di fallimento risanatorio se è probabile che le condizioni dell’articolo 337 capoverso 3 o 349 capoverso 3 non siano adempite e non è possibile porvi rimedio neanche adeguando il piano di risanamento. Da quel momento la procedura prosegue come procedura di fallimento secondo gli articoli 171–270 o è sospesa secondo le regole dell’articolo 230.
Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione del giudice del fallimento. L’impugnazione è retta dall’articolo 174 capoversi 1 e 3.
Art. 345
H. Prelievo
Durata; procedura
Il prelievo dura tre anni dalla dichiarazione di fallimento risanatorio. Le regole del pignoramento si applicano per analogia.
L’ufficio competente stabilisce l’importo da prelevare secondo l’articolo 93 capoverso 1 e avverte i terzi debitori che d’ora innanzi non potranno fare un pagamento valido se non all’ufficio.
Se durante la fase di prelievo l’ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l’importo da prelevare, esso commisura il prelievo alle mutate circostanze.
Art. 346
Passi per ottenere redditi
Il debitore si adopera per ottenere redditi durante la procedura di fallimento risanatorio. Riferisce periodicamente a tale riguardo all’ufficio competente.
L’ufficio può chiedere informazioni ai servizi e alle autorità che controllano i passi del debitore per ottenere redditi, segnatamente ai servizi e alle autorità dai quali il debitore percepisce prestazioni dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali.
Art. 347
Realizzazione, ripartizione e resoconto periodici ai creditori
L’ufficio competente realizza periodicamente i beni appartenenti alla massa secondo le prescrizioni della liquidazione sommaria (art. 231 cpv. 3 n. 2). Si possono fare ripartizioni provvisorie non appena è scaduto il termine per la contestazione della graduatoria (art. 250); l’articolo 263 si applica per analogia.
L’ufficio riferisce ai creditori almeno una volta all’anno sullo svolgimento del prelievo.
Art. 348
Interruzione della procedura di fallimento risanatorio a causa della modifica della situazione
L’ufficio competente può proporre al giudice del fallimento, su richiesta di un creditore o d’ufficio, di interrompere la procedura di fallimento risanatorio se è probabile che le condizioni per una liberazione dal debito secondo l’articolo 349 non siano adempite, segnatamente se:
i redditi pignorabili sono inferiori a quanto indicato nel piano di risanamento per colpa del debitore;
l’ufficio giudica manifestamente insufficienti i passi del debitore per ottenere redditi;
si deve procedere al pignoramento per crediti sorti dopo la dichiarazione della procedura di fallimento risanatorio oppure l’ufficio ha avuto notizia in altro modo di nuovi crediti che fanno prevedere una nuova durevole insolvenza (art. 349 cpv. 3 lett. c); o
il debitore non ha adempito i suoi obblighi obblighi d’informare, di mettere a disposizione, di collaborare e di riferire.
Il giudice del fallimento decide di interrompere la procedura di fallimento risanatorio se è probabile che le condizioni dell’articolo 349 capoverso 3 non siano adempite. Gli effetti della decisione e l’impugnazione sono retti dall’articolo 344 capoversi 3 e 4.
Art. 349
I. Conclusione del fallimento risanatorio
Liberazione dal debito residuo
Al termine del periodo di prelievo di tre anni secondo l’articolo 345 capoverso 1, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’ufficio competente procede come segue:
paga gli ultimi crediti fiscali aperti, dovuti per la durata del prelievo;
compila lo stato di ripartizione ed il conto finale; gli articoli 261 e 263 si applicano per analogia;
notifica ai creditori una relazione sullo svolgimento del prelievo e sul debito residuo;
impartisce ai creditori un termine per esprimersi sull’adempimento delle condizioni per la liberazione dal debito residuo;
esegue la ripartizione secondo l’articolo 264.
Alla scadenza del termine di cui al capoverso 1, l’ufficio trasmette al giudice del fallimento la graduatoria, il piano di risanamento, lo stato di ripartizione, il conto finale, la relazione sullo svolgimento del prelievo e i pareri dei creditori.
Il giudice del fallimento pronuncia la chiusura della procedura di fallimento risanatorio e concede al debitore la liberazione dal debito residuo se:
il debitore durante la procedura ha adempiuto i suoi obblighi d’informare, di mettere a disposizione, di collaborare e di riferire;
i passi del debitore per ottenere redditi non sono stati manifestamente insufficienti;
durante la procedura non sono sorti nuovi crediti contro il debitore che fanno prevedere una nuova durevole insolvenza; e
il debitore non è stato condannato per delitti o crimini nel fallimento o nell’esecuzione per debiti secondo gli articoli 163–171 del CP5, in ragione di atti od omissioni avvenuti fino a dieci anni prima dell’apertura della procedura e alcun siffatto procedimento penale è pendente contro di lui.
Il giudice del fallimento designa i crediti in graduatoria esclusi dalla liberazione dal debito residuo secondo l’articolo 349b.
In caso di rifiuto della liberazione dal debito residuo si applicano le regole sull’interruzione della procedura di fallimento risanatorio di cui all’articolo 344 capoverso 3.
La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata secondo l’articolo 174 capoversi 1 e 3. Per il resto, alla chiusura della procedura e ai beni scoperti successivamente si applicano gli articoli 268–269.
Art. 349a
Effetti
La liberazione dal debito residuo comprende tutti i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento risanatorio, a prescindere dalla loro insinuazione.
Essa comprende anche le spese della procedura di fallimento risanatorio non coperte nel momento della liberazione dal debito residuo.
I crediti da cui il debitore è liberato non possono più essere fatti valere in giustizia.
I diritti dei creditori contro i coobbligati come condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso del debitore non sono pregiudicati dalla liberazione dal debito residuo. Il debitore è tuttavia liberato nei confronti dei coobbligati nel medesimo modo che nei confronti dei creditori.
I creditori ricevono dall’ufficio un attestato che indica l’importo perso sui loro crediti.
Art. 349b
Eccezioni
Sono esclusi dalla liberazione dal debito residuo:
le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative finanziarie che abbiano uno scopo penale, nonché i risarcimenti secondo l’articolo 71 CP6;
i crediti di riparazione;
i contributi di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia nella misura in cui non sono finanziati dall’ente pubblico (art. 131a cpv. 2, 289 cpv. 2 e 329 cpv. 3 CC7);
i crediti per la restituzione di prestazioni indebitamente percepite dell’aiuto sociale e delle assicurazioni sociali.
Per l’ammontare rimasto scoperto dei crediti esclusi dalla liberazione dal debito residuo l’ufficio competente rilascia un attestato di carenza di beni secondo gli articoli 265–265b.
Art. 350
Beni ricevuti a titolo straordinario dopo la conclusione della procedura
I beni che il debitore riceve a titolo straordinario nei cinque anni dalla conclusione del fallimento risanatorio, segnatamente tramite eredità, donazione o vincita alla lotteria, sono versati successivamente nella massa.
Il debitore è soggetto, in relazione a questi beni, agli obblighi d’informare, di mettere a disposizione e di collaborare secondo gli articoli 222 e 229.
L’ufficio competente procede come per i beni scoperti successivamente conformemente all’articolo 269.
Disposizioni transitorie della modifica del …
La procedura concordataria è retta dal diritto anteriore se la domanda di moratoria è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modifica del … .
L’articolo 349a si applica anche ai crediti sorti sotto il diritto anteriore.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Modifica di altri atti normativi
(cifra II)
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice civile8
Art. 480
Il discendente contro il quale esistono dei certificati di carenza di beni o ha beneficiato di una liberazione dal debito residuo nei cinque anni precedenti la successione (art. 349 cpv. 3 e 349a della Legge federale dell’11 aprile 18899 sulla esecuzione e sul fallimento) può essere privato della metà della sua porzione legittima a condizione che sia lasciata ai suoi discendenti, nati e nascituri.
Questa diseredazione cade, ad istanza del diseredato, se al momento dell’apertura della successione non esistono più certificati di carenza di beni o se il loro importo o l’importo totale delle perdite dei creditori in seguito alla liberazione dal debito residuo non supera il quarto della quota ereditaria.
Art. 524 cpv. 1
Quando il disponente abbia pregiudicato la porzione legittima di un erede, la massa del suo fallimento od i creditori che al momento dell’aperta successione sono in possesso di certificati di carenza di beni o hanno subito perdite sui loro crediti in seguito a una liberazione del debito residuo concessa nei cinque anni precedenti, possono proporre l’azione di riduzione fino a concorrenza del loro avere, entro il termine concesso all’erede, se questi dietro loro invito non l’esercita direttamente.
2. Codice delle obbligazioni10
Art. 495 cpv. 3, primo periodo
Il fideiussore che si è obbligato unicamente a rifare il creditore della perdita (garanzia di risarcimento) può essere perseguito solo quando esista un attestato definitivo di carenza di beni contro il debitore principale, quando sia stata concessa al debitore principale la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a della Legge federale dell’11 aprile 188911 sulla esecuzione e sul fallimento o questi abbia trasferito il suo domicilio all’estero e non possa più essere perseguito nella Svizzera, o, a cagione del trasferimento del suo domicilio da uno Stato estero in un altro, l’esercizio del diritto del creditore sia reso notevolmente più difficile. …
Art. 501 cpv. 2
Qualunque sia la specie della fideiussione, il fideiussore può, fornendo garanzie reali, chiedere al giudice di sospendere gli atti esecutivi contro di lui fino a che tutti i pegni siano stati realizzati e un attestato definitivo di carenza di beni sia stato rilasciato contro il debitore principale, o questi abbia conchiuso un concordato, o sia stata concessa al debitore principale la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a della Legge federale dell’11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento.
3. Legge federale del 18 dicembre 198713 sul diritto internazionale privato
Art. 174a cpv. 1
Ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento o del debitore si può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se non sono stati insinuati crediti secondo l’articolo 172 capoverso 1.
Art. 175a
V. Riconoscimento di liberazioni dal debito residuo straniere
Le liberazioni dal debito residuo straniere sono riconosciute sempreché nella procedura straniera sia stato adeguatamente tenuto conto dei crediti di creditori con domicilio in Svizzera. Fatti salvi i capoversi successivi gli articoli 166–174c si applicano per analogia.
Il tribunale può procedere a una convocazione dei creditori o incaricarne l’ufficio dei fallimenti. Può sentire i creditori con domicilio in Svizzera.
Gli effetti delle liberazioni dal debito residuo straniere sono retti dagli articoli 349a–350 LEF14. La data della liberazione dal debito residuo straniera è determinante per il calcolo dei termini di cui agli articoli 349a–350 LEF.
4. Legge federale del 14 dicembre 199015 sull’imposta federale diretta
Art. 24 lett. l
Non sottostanno all’imposta sul reddito:
l’estinzione dei crediti in seguito a un concordato omologato dal giudice conformemente all’articolo 306 della legge federale dell’11 aprile 188916 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) nonché la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a LEF.
Art. 161 cpv. 4 lett. dbis
L’imposta scade in ogni caso:
dbis. alla fine della fase di prelievo in una procedura di fallimento risanatorio (art. 349 cpv. 1 LEF);
5. Legge federale del 14 dicembre 199017 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 7 cpv. 4 lett. o
Sono esenti dall’imposta soltanto:
l’estinzione dei crediti in seguito a un concordato omologato dal giudice conformemente all’articolo 306 della legge federale dell’11 aprile 188918 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) nonché la liberazione dal debito residuo secondo gli articoli 349 capoverso 3 e 349a LEF.
6. Legge federale del 24 marzo 200619 sulla radiotelevisione
Art. 69e cpv. 2, secondo periodo
… Al riguardo ha i seguenti compiti e competenze:
può eliminare l’opposizione in una procedura d’esecuzione secondo l’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 188920 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF;
può accettare il concordato in caso di procedura concordataria giudiziaria (art. 305 LEF). Per il resto, l’estinzione e l’esecuzione del credito per il canone sono rette dalle disposizioni della LEF sul concordato o sul fallimento;
può accettare un concordato extragiudiziale o un appuramento bonale dei debiti mediante trattative private se vi ha aderito anche la maggioranza dei creditori della stessa classe e i crediti che rappresentano costituiscono almeno la metà dell’insieme dei crediti della terza classe (art. 219 LEF). La parte del canone non coperta è considerata condonata.
7. Legge del 6 ottobre 198921 sul collocamento
Art. 34a cpv. 1 lett. f
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:
agli uffici dei fallimenti o agli uffici delle esecuzioni per valutare i passi del debitore in un fallimento risanatorio per persone fisiche secondo l’articolo 346 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 188922 sulla esecuzione e sul fallimento.
8. Legge federale del 19 giugno 195923 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 66a cpv. 1 lett. e
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA24:
agli uffici dei fallimenti o agli uffici delle esecuzioni per valutare i passi del debitore in un fallimento risanatorio per persone fisiche secondo l’articolo 346 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 188925 sulla esecuzione e sul fallimento.
9. Legge del 25 giugno 198226 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 97a cpv. 1 lett. f n. 9
Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA27:
in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
agli uffici dei fallimenti o agli uffici delle esecuzioni per valutare i passi del debitore in un fallimento risanatorio per persone fisiche secondo l’articolo 346 capoverso 2 LEF.