FF 2025 3701
Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA) (Disegno)
(LSA)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20251,
decreta:
I
La legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 lett. g
Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:
gli intermediari assicurativi, nella misura in cui la loro attività d’intermediazione riguarda la riassicurazione.
Art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1
L’attuario responsabile assicura:
in base a calcoli attuariali appropriati, il calcolo e la determinazione:
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 51a cpv. 4bis–4quinquies e 5
Le garanzie e le altre operazioni di copertura che coprono i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA nonché gli impegni risultanti da tali operazioni di copertura non sono presi in considerazione nella determinazione dell’eccedenza di debiti se l’operazione di copertura soddisfa per analogia le condizioni di cui al capoverso 4.
Il capoverso 4bis si applica in particolare se l’impresa di assicurazione stessa, una società madre domiciliata in Svizzera o un’altra società del gruppo o del conglomerato con sede in Svizzera funge da garante per i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio.
La FINMA verifica se le condizioni di cui ai capoversi 4–4ter sono soddisfatte. Comunica i suoi accertamenti mediante decisione esclusivamente all’impresa di assicurazione o, nel caso di gruppi e conglomerati assicurativi, all’impresa che ha designato come interlocutrice.
Nelle procedure di cui al capoverso 4quater, i creditori e i proprietari di un’impresa di assicurazione o di una società del gruppo o del conglomerato non possono interporre ricorso.
L’esistenza e gli effetti degli strumenti di capitale di terzi di cui al capoverso 4 devono essere attestati in modo trasparente nel quadro della presentazione dei conti.
Art. 52b cpv. 1 lett. a
Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d’insolvenza dell’impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere:
il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell’impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici o a una società subentrante;
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.