FF 2025 565
Messaggio concernente la legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La mozione 22.3381 Armonizzazione del computo dei termini, della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG‑N), incarica il Consiglio federale di elaborare un disegno di legge volto a unificare il computo dei termini nell’ordinamento giuridico svizzero. È stata occasionata dall’introduzione della posta «A‑Plus», con cui la Posta svizzera recapita invii postali in modo tracciabile anche di sabato. Per i destinatari queste consegne sabatine possono comportare degli svantaggi, che il legislatore ha inteso eliminare introducendo, nel quadro della revisione del Codice di procedura civile (CPC)1 (20.026) conclusasi a settembre 2023, un nuovo articolo 142 capoverso 1bis, secondo cui nei procedimenti civili, la notificazione per invio postale ordinario durante un sabato, una domenica o un giorno festivo di comunicazioni determinanti l’inizio della decorrenza di un termine è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente (qui di seguito: finzione di recapito). Questa revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 20252.
La mozione CAG-N 22.3381 chiede che la soluzione trovata per il CPC sia applicata a tutte le altre leggi che contengono disposizioni sul computo dei termini. Intende garantire che le regole applicabili nell’ambito del diritto processuale civile per quanto riguarda la notificazione di comunicazioni determinanti l’inizio della decorrenza di un termine valgano anche in tutto il restante ordinamento giuridico.
Per attuare la mozione CAG-N 22.3381 il Consiglio federale propone un duplice approccio emanando disposizioni settoriali in specifici atti normativi procedurali e materiali nonché una disposizione trasversale nella legge federale del 21 giugno 19633 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato.
– Da un lato, gli atti normativi contenenti disposizioni sul computo dei termini vanno integrati con una finzione di recapito ai sensi dell’articolo 142 capoverso 1bis CPC. Tali disposizioni si trovano nella maggior parte degli atti normativi procedurali nonché in singoli atti normativi materiali. In seguito alle integrazioni, vanno adeguati altri atti normativi sotto il profilo redazionale. Sono interessate la legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA), la legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale (LTF), il Codice delle obbligazioni (CO)6, il Codice penale militare del 13 giugno 19277 (CPM), la Procedura penale militare del 23 marzo 19798 (PPM) la legge federale del 14 dicembre 19909 sull’imposta federale diretta (LIFD), la legge federale del 14 dicembre 199010 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e la legge federale del 6 ottobre 200011 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
– Dall’altro occorre emanare una disposizione residuale per quegli atti normativi che, pur stabilendo dei termini, non contengono disposizioni sul computo in cui sia possibile incorporare la finzione di recapito. Ciò vale in particolare per i termini del diritto civile e penale materiale (v. n. 4.1.1). Per consentire una soluzione più ampia possibile a livello federale è prevista un’integrazione della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato (v. n. 5.3).
A livello federale la mozione è attuata mediante un atto mantello dal titolo «Legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi».
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Sono state esaminate e respinte le seguenti alternative:
– Revisione totale del diritto in materia di termini: l’armonizzazione integrale delle disposizioni legali sul computo dei termini comporterebbe interventi di ampia portata in un ordinamento consolidato e funzionante. In teoria sarebbe ipotizzabile l’introduzione di una «legge concernente il computo dei termini» che sostituirebbe e uniformerebbe le attuali normative settoriali. Tuttavia, una considerazione isolata delle disposizioni sul computo non sarebbe opportuna; andrebbe piuttosto esaminato il pertinente diritto nel suo insieme, comprese le disposizioni sul rispetto, la proroga, la sospensione, l’inosservanza, la restituzione dei termini nonché la forma della notificazione. Un progetto di così ampia portata non risponde a una necessità evidente né alla richiesta della mozione.
– Armonizzazione integrale del diritto in materia di termini: le disposizioni concernenti i termini nelle diverse leggi procedurali sono già ampiamente armonizzate12. Tuttavia nel dettaglio sussistono delle differenze, ad esempio per quanto riguarda la decorrenza dei termini mensili13 o il computo dei termini nel diritto delle esecuzioni14. Alla luce delle soluzioni trovate dalla giurisprudenza, l’integrazione delle leggi interessate nel quadro del presente progetto non appare tuttavia necessaria. Un progetto simile eccederebbe quanto chiesto dalla mozione.
La soluzione adottata si limita pertanto a rimediare al problema della notificazione tramite posta ordinaria, come la posta «A‑Plus», nei fine settimana e nei giorni festivi. Al momento non sussiste alcuna ulteriore necessità di revisione e di armonizzazione nell’ambito della notificazione o del computo dei termini.
L’armonizzazione prevista del computo dei termini in caso di notificazioni di sabato sgrava tutte le persone fisiche e giuridiche in Svizzera, non comporta costi aggiuntivi, né prevede particolari semplificazioni per le piccole e medie imprese (art. 4 cpv. 1 lett. a della legge del 29 settembre 202315 sullo sgravio delle imprese, LSgrI).
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202416 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202417 sul programma di legislatura 2023–2027.
1.4 Interventi parlamentari
Il presente progetto adempie la richiesta centrale della mozione CAG-N 22.3381, di cui il Consiglio federale chiede pertanto lo stralcio. Il progetto non prende in considerazione gli aspetti seguenti:
– La mozione chiede di uniformare il computo dei termini «nell’ordinamento giuridico svizzero». Per ragioni di competenza giuridica, il presente progetto considera unicamente il diritto federale (in merito alla ripartizione delle competenze v. n. 7.1; per le peculiarità della LAID v. n. 5.8). In sede di consultazione i Cantoni si sono espressi in merito alla necessità di adeguare i loro ordinamenti giuridici (v. n. 2.1), senza avanzare specifiche difficoltà di attuazione. Va aggiunto che il Cantone di Appenzello Interno ha già iniziato a rivedere la propria legislazione sul computo dei termini18, affinché le disposizioni del diritto federale si applichino ai termini cantonali19. Anche il Cantone di Ginevra ha già avviato pertinenti modifiche di legge20. Allo stesso modo il Canton Vaud ha accolto una mozione di tenore analogo21. Uniformare il più possibile a livello svizzero le norme sulla notificazione nei fine settimana e nei giorni festivi di invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine è un obiettivo importante per il Consiglio federale.
– La mozione chiede che la finzione di recapito venga estesa anche al Codice di procedura penale (CPP)22. Nel suo parere del 25 maggio 2022 il Consiglio federale ha già sottolineato l’inopportunità dell’estensione poiché in questo ambito la notificazione deve sempre essere fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 85 cpv. 2 CPP e DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1). La notificazione mediante invio postale ordinario non è prevista. Nel quadro della consultazione è stato sottolineato che all’atto pratico determinate autorità penali cantonali eseguono notificazioni anche tramite posta ordinaria (v. n. 2.2 e 2.3). Considerate le disposizioni esaustive in materia di notificazione, il Consiglio federale rinuncia a modificare il CPC.
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
2.1 Avamprogetto
Il progetto posto in consultazione ha perseguito un duplice approccio: da un lato, ha inserito la nuova disposizione concernente la notificazione di sabato in tutte le leggi federali che contengono disposizioni sul computo dei termini; dall’altro ha introdotto una disposizione residuale nella legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato. Per i motivi esposti al numero 1.4 non è stato previsto di adeguare il CPP. Inoltre, per ragioni di competenza giuridica, nell’avamprogetto non è stato considerato il diritto cantonale (v. n. 1.4). I Cantoni sono stati invitati, nel quadro della procedura di consultazione, a esaminare la necessità di adeguare i loro ordinamenti giuridici.
Il 14 febbraio 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa all’avamprogetto della legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi23. La consultazione si è conclusa il 24 maggio 2024.
Si sono espressi 26 Cantoni, la Commissione amministrativa dei tribunali di un Cantone, 2 partiti rappresentati nell’Assemblea federale, 3 associazioni mantello dell’economia, 4 organizzazioni interessate e 1 privato, per un totale di 37 pareri.
2.2 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione
La grande maggioranza dei partecipanti ha approvato l’avamprogetto (24 Cantoni24, 2 partiti25, 5 organizzazioni26); mentre 1 Cantone27 e altri 2 partecipanti28 si sono opposti per considerazioni di principio.
Diversi partecipanti hanno formulato proposte di modifica. Due Cantoni hanno suggerito di inserire la LAID nel progetto. Un’organizzazione ha proposto di integrare il CPP con una disposizione sulla notificazione per gli invii ordinari tramite posta «A‑Plus». Altre richieste riguardavano la formulazione della finzione di recapito.
Nel quadro della consultazione i Cantoni sono stati invitati a esaminare la necessità di adeguare i loro ordinamenti giuridici e a fornire la loro valutazione in merito alla necessità, alla portata e alle eventuali difficoltà concernenti i lavori di revisione. 11 di loro si sono espressi in merito o prospettano di esaminare i propri ordinamenti giuridici. Nessuno ha avanzato particolari difficoltà di attuazione. Un Cantone ritiene l’attuazione della nuova normativa a livello cantonale eccessivamente onerosa. I restanti 14 non si sono espressi sulla questione.
2.3 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
Una grande maggioranza di Cantoni, partiti e organizzazioni sostengono espressamente la finalità e l’orientamento del progetto; soltanto 1 Cantone e altri 2 partecipanti lo respingono in toto.
Particolarmente importante è la richiesta di due Cantoni29 di includere la LAID nel progetto. Questi sostengono che la Confederazione debba sfruttare la competenza costituzionale, conferitagli dall’articolo 129 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)30, di disciplinare la procedura in ambito fiscale. Avrebbe poco senso lasciare ai Cantoni la libertà di disciplinare il diritto in materia di termini. Il Consiglio federale concorda con questa valutazione e propone pertanto una modifica della LAID (v. n. 5.8). Si otterrà così, a livello federale e cantonale, un disciplinamento uniforme della notificazione di comunicazioni fiscali nei giorni di sabato.
Un’organizzazione31 chiede di integrare il CPP con una disposizione sulla «notificazione di sabato». All’atto pratico succede che le autorità penali, in violazione delle disposizioni del CPP, notificano alle parti comunicazioni determinanti l’inizio della decorrenza di un termine tramite posta «A-Plus», anziché mediante invio postale raccomandato. Ne sono un esempio le comunicazioni relative a un mandato peritale secondo l’articolo 184 capoverso 3 CPP che offre alle parti l’opportunità di esprimersi entro un termine sulla scelta del perito e sulle domande che gli sono state poste. Va precisato che il diritto vigente impone alle autorità di perseguimento penale di notificare tutte le comunicazioni mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Il Tribunale federale ha espressamente sottolineato che la notificazione tramite posta «A‑Plus» non soddisfa i requisiti dell’articolo 85 capoverso 2 CPP32 che non ammette in linea di principio la notificazione tramite posta ordinaria e neanche una prassi cantonale diversa. Come già indicato dal Consiglio federale nel suo parere del 25 maggio 2022 sulla mozione 22.3381, è inopportuno disciplinare nel CPP la notificazione tramite posta ordinaria nei fine settimana e nei giorni festivi, poiché questa modalità di notificazione non è in genere ammissibile. Pertanto il Consiglio federale considera tuttora inutile estendere la finzione di recapito al CPP.
Le altre osservazioni e proposte tese a modificare o integrare le disposizioni sono riportate nei commenti ai relativi articoli (v. cap. 5 segg.).
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
3.1 Situazione giuridica nei Paesi limitrofi della Svizzera
3.1.1 Francia
La Francia non prevede alcuna regolamentazione generale sull’inizio della decorrenza di un termine al sabato. Dato che in linea di principio nel diritto processuale francese le comunicazioni determinanti l’inizio della decorrenza di un termine sono consegnate personalmente o inviate contro ricevuta, il termine inizia a decorrere il giorno della ricezione della comunicazione o nella maggior parte dei casi il giorno successivo. È invece disciplinato il fatto che se cade nel fine settimana o in un giorno festivo, la fine della decorrenza del termine slitta al giorno feriale seguente. Questa regola generale di proroga è applicabile a tutte le fattispecie e procedure così come ai termini stabiliti per contratto.
3.1.2 Germania
La Germania non prevede alcuna regolamentazione generale concernente l’inizio della decorrenza di un termine al sabato. Nel computo dei termini, generalmente non viene considerato il giorno dell’evento determinante, in particolare della notificazione (§ 187 Bürgerliches Gesetzbuch). Nei procedimenti di diritto civile, le notificazioni ufficiali sono rette dai paragrafi 166–190 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung), che disciplina in particolare le notificazioni per invio postale contro ricevuta e per raccomandata con avviso di ricevimento. Il Codice di procedura penale (Strafprozessordnung) e altri atti normativi procedurali rinviano alle pertinenti prescrizioni del Codice di procedura civile. Per i procedimenti di diritto amministrativo è inoltre applicabile la legge sulla notificazione amministrativa (Verwaltungszustellungsgesetz, VwZG), che disciplina la procedura di notificazione delle autorità federali e delle autorità finanziarie (Landesfinanzministerien). Inoltre, le notificazioni possono essere inviate per raccomandata (§ 4 VwZG) e quale prova di avvenuta notificazione è sufficiente l’avviso di ricevimento. In linea di principio il documento è reputato consegnato il terzo giorno dopo la consegna alla posta, anche se il terzo giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo. La notificazione è anche possibile per posta con un certificato di notificazione (Zustellungsurkunde), nel qual caso sono applicabili i paragrafi 177–182 del Codice di procedura civile (§ 3 VwZG). È inoltre ammessa la notificazione da parte delle autorità contro ricevuta, nel qual caso il destinatario firma una ricevuta con la data della consegna. Il funzionario notificante annota la data della notificazione sulla busta del documento da consegnare. La notificazione da parte delle autorità non può in linea di principio essere fatta la domenica, i giorni festivi e di notte (§ 5 n. 3 VwZG).
3.1.3 Austria
Nel diritto processuale austriaco, per tutti i settori giuridici vale la regola secondo cui l’inizio e la decorrenza dei termini legali e giudiziali non vengono compromessi da sabati, domeniche, giorni festivi o dal Venerdì Santo. Se tuttavia cade su uno di questi giorni, la fine di un termine è prorogata al giorno feriale seguente. Per i termini tra privati, l’inizio della decorrenza concordato per via contrattuale va calcolato, fatti salvi altri modi, escludendo il giorno dell’evento determinante. In questo settore non sono previste disposizioni concernenti l’inizio o la fine della decorrenza del termine durante il fine settimana o un giorno festivo. Nel caso dei termini formali, dal computo sono esclusi i giorni necessari per il trasporto postale del documento, per cui è sufficiente che l’invio sia effettuato l’ultimo giorno di decorrenza del termine. Nel caso dei termini materiali, per contro, i giorni del trasporto postale sono compresi nel computo, per cui è determinante l’effettiva ricezione e non l’invio (tempestivo). La legge federale austriaca sulla notificazione di documenti delle autorità (Zustellgesetz) disciplina la notificazione dei documenti trasmessi dai tribunali e dalle autorità amministrative. Contiene disposizioni relative alle diverse tipologie di notificazioni fisiche ed elettroniche e alle rispettive regole di ricezione (in particolare notificazione a destinatari, notificazioni con o senza accertamento di recapito, notificazione sostitutiva, deposito, invio successivo, rinvio, inoltro e distruzione).
3.1.4 Conclusione intermedia
Gli ordinamenti giuridici di Francia, Germania e Austria non prevedono alcuna regolamentazione generale concernente l’inizio della decorrenza di un termine nei fine settimana e nei giorni festivi. La notificazione di comunicazioni da parte delle autorità è disciplinata in modo settoriale da apposite leggi.
Dal confronto emerge inoltre che la regolamentazione prevista per la Svizzera non comporta oneri aggiuntivi né svantaggi concorrenziali alle piccole e medie imprese (art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI).
3.2 Compatibilità con il diritto europeo
Per gli Stati membri dell’Unione europea vige il regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (rifusione)33.
L’articolo 13 di questo regolamento non applicabile alla Svizzera statuisce che la data effettiva della notificazione è quella in cui l’atto è stato notificato secondo la legge dello Stato membro richiesto. Pertanto il presente progetto è compatibile con il diritto dell’UE (art. 142 cpv. 2 lett. a della legge del 13 dicembre 200234 sul parlamento).
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
4.1.1 La problematica della notificazione di sabato
Con l’invio per posta «A-Plus» la notificazione è effettuata – come nel caso di altri invii non raccomandati – direttamente nella buca lettere o nella casella postale del destinatario senza che quest’ultimo debba confermare per iscritto la ricezione. Diversamente dagli invii postali tradizionali, quelli per posta «A‑Plus» sono muniti di un numero d’invio che permette di tracciare l’invio in Internet (sistema di ricerca «Track&Trace»), visualizzando in particolare il momento in cui la Posta ha recapitato l’invio al destinatario, quando l’invio è pervenuto nella sfera d’influenza del destinatario. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale questo momento è determinante per il calcolo del termine35. A differenza degli invii effettuati per posta «A‑Plus», quelli effettuati per raccomandata sono recapitati soltanto contro firma del destinatario o di una persona autorizzata.
La problematica della notificazione di invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine con la posta «A‑Plus» si presenta come segue.
Termini procedurali
La notificazione di sabato può comportare degli svantaggi per quei destinatari che di sabato non sono presenti (in ufficio) e quindi non notano subito l’arrivo di una comunicazione d’autorità che determina l’inizio della decorrenza di un termine. Secondo il vigente diritto processale, un termine fissato in giorni inizia a decorrere il giorno successivo all’evento determinante (notificazione), ossia la domenica, indipendentemente dall’effettiva presa in conoscenza. Il destinatario che ritira in ritardo la comunicazione dalla buca lettera (p. es. il lunedì seguente) perde il corrispondente numero di giorni della decorrenza del termine. Può inoltre sbagliarsi in merito al momento della notificazione (lunedì invece di sabato) in quanto quest’ultimo non figura sull’invio stesso e calcolare quindi scorrettamente il numero di giorni del termine, rischiando in tal modo di non osservare il termine e subire un pregiudizio giuridico.
Il problema interessa soltanto i settori del diritto che consentono la notificazione al sabato con posta ordinaria di comunicazioni che determinano l’inizio della decorrenza di un termine, in particolare le procedure nell’ambito del diritto fiscale e del diritto delle assicurazioni sociali. La maggior parte delle leggi processuali della Confederazione non contengono prescrizioni formali per la notificazione di comunicazioni delle autorità. Spetta all’autorità decidere se la comunicazione va notificata per posta ordinaria o per raccomandata. Quest’ultimo modo è di per sé vantaggioso per il destinatario per ragioni probatorie. Tuttavia la posta «A‑Plus» offre ora un’alternativa più economica che comporta però i suddetti svantaggi per il destinatario.
La situazione è diversa per quanto riguarda le comunicazioni delle autorità penali nel campo d’applicazione del Codice di procedura penale, che prescrive espressamente la notificazione contro firma (ossia invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta; art. 85 cpv. 2 CPP36), nonché per la maggior parte delle comunicazioni nei procedimenti civili (cfr. art. 138 cpv. 1, per eccezioni v. cpv. 4 CPC). Per gli invii postali raccomandati il problema descritto non si pone già solo perché attualmente la Posta non li consegna di sabato e perché l’esigenza della firma esclude praticamente qualsiasi errore riguardo al momento della notificazione.
Termini del diritto civile materiale
La problematica della notificazione di sabato può presentarsi con determinati termini del diritto civile materiale, come illustra ad esempio il seguente caso della disdetta, mediante posta «A‑Plus», secondo il diritto di locazione. Conformemente alla cosiddetta «teoria della ricezione assoluta» nel diritto di locazione applicata dal Tribunale federale, la disdetta del contratto di locazione esplica i suoi effetti non appena rientra nella sfera d’influenza del destinatario.
La teoria della ricezione assoluta prevede che in caso di dichiarazioni scritte tra persone assenti, inviate tramite posta ordinaria, la comunicazione è considerata ricevuta nel momento in cui il postino consegna l’invio al destinatario o lo depone nella sua buca lettere (la dichiarazione è entrata nella sfera d’influenza del destinatario), sempreché si possa contare sul fatto che quest’ultima venga svuotata in quel momento37. L’effettiva conoscenza non importa38. Di conseguenza il destinatario si assume l’intero rischio di una sua eventuale assenza. Per i casi speciali vale la cosiddetta «teoria della ricezione relativa», secondo cui la comunicazione è considerata ricevuta soltanto quando il destinatario l’ha effettivamente presa in consegna.
Per il destinatario assente (dall’ufficio) di sabato risultano svantaggi comparabili a quelli descritti nell’ambito del diritto processale: perde il corrispondente numero di giorni della decorrenza del termine e rischia di sbagliarsi sul momento della notificazione con la conseguenza di calcolare in modo scorretto e nel peggiore dei casi di non rispettare il termine di 30 giorni per la contestazione della disdetta dinanzi all’autorità di conciliazione (art. 273 cpv. 1 CO). Può pure calcolare in modo scorretto il termine di disdetta.
È il caso di aggiungere che la problematica non si presenta per tutti i termini del diritto civile materiale. L’inizio della decorrenza dei termini di prescrizione o di certi termini d’azione, ad esempio, è determinato da altri eventi quali il verificarsi di un danno o la conclusione di un contratto, e non dalla notificazione di una comunicazione tramite la Posta.
Termini del diritto penale materiale
Nel settore del diritto penale materiale, la problematica descritta può presentarsi in particolare per quanto riguarda il termine di querela secondo l’articolo 31 del Codice penale39 (CP; 3 mesi), che può tra l’altro iniziare a decorrere con la notificazione (p. es. comunicazione scritta dell’identità dell’autore del reato).
4.1.2 Approccio risolutivo conformemente all’articolo 142 capoverso 1bis CPC
Al fine di eliminare gli svantaggi della notificazione di sabato, nel quadro della revisione del CPC (20.026, Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto) il legislatore ha introdotto un nuovo articolo 142 capoverso 1bis CPC dal tenore seguente:
«Se una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell’articolo 138 capoverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capoverso 1 è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.»
Questa soluzione risolve il problema per le comunicazioni nei procedimenti civili, in quanto nel caso in cui avviene di sabato, la notificazione è reputata avvenuta il giorno feriale seguente (per lo più un lunedì). La medesima regola è applicata se la notificazione avviene di domenica o in un giorno festivo riconosciuto. Un termine fissato in giorni inizia allora a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è reputata avvenuta la notificazione (art. 142 cpv. 1 CPC). In altre parole, la notificazione inizia a esplicare i suoi effetti il primo giorno feriale seguente. La regola fondamentale secondo cui i termini fissati in giorni iniziano a decorrere il giorno successivo l’evento che fa scattare la loro decorrenza non viene modificata40. Di conseguenza, in futuro il destinatario di invii che determinano l’inizio della decorrenza di un termine non dovranno più chiedersi, al momento di svuotare la buca lettere al lunedì, se l’invio è giunto il sabato o il lunedì: in entrambi i casi il termine inizia a decorrere il martedì.
QQuesta soluzione presenta lo svantaggio che l’inizio della decorrenza del termine è «prorogato» di almeno due giorni. Si fonda inoltre sul presupposto che nessuno svuota la buca lettere al sabato, il che non è corretto né per i privati né, a seconda delle circostanze, per le aziende. I destinatari che in effetti lo fanno beneficiano di almeno due giorni supplementari (di regola domenica e lunedì), il che può comportare una disparità di trattamento. Anche il fatto che la definizione dei giorni feriali determinanti sia collegata al luogo del tribunale può comportare disparità di trattamento: se, ad esempio, la vigilia del Digiuno ginevrino («Jeûne genevois») un tribunale di Ginevra invia con posta «A‑Plus» una decisione a un avvocato vodese che la riceve il giorno successivo, quest’ultimo beneficia della finzione di recapito nonostante nel suo Cantone il giorno di ricezione sia feriale41.
Nel complesso, la finzione di recapito migliora la posizione dei destinatari di notificazioni che determinano l’inizio della decorrenza di un termine ma comporta un ritardo procedurale di alcuni giorni. In considerazione della durata totale delle procedure e nonostante il principio della celerità procedurale, tale ritardo appare trascurabile.
4.1.3 Applicazione della soluzione adottata nel CPC alle altre leggi
La citata mozione chiede di applicare la soluzione adottata nel CPC a tutte le altre leggi che contengono disposizioni sul computo dei termini. Dal principio dell’unità dell’ordinamento giuridico risulta che il computo di un termine deve essere determinato in base al diritto che fissa tale termine42. In dettaglio è possibile distinguere i seguenti gruppi:
– Il diritto della procedura amministrativa e delle assicurazioni sociali, la procedura penale militare e la legge sul Tribunale federale contengono disposizioni esaurienti sul computo dei termini43 che in genere concernono il computo, l’osservanza, la proroga, la sospensione, l’inosservanza e la restituzione dei termini. Singole leggi materiali contengono prescrizioni speciali per il computo dei termini, come la legge federale sull’imposta federale diretta (art. 119 LIFD). Il progetto prevede di inserire la nuova disposizione proposta nelle pertinenti leggi.
– Il diritto civile e penale materiale contiene soltanto disposizioni mirate sul computo dei termini44. Al fine di colmare le lacune, per i termini secondo il diritto civile la giurisprudenza ha elaborato la cosiddetta teoria della ricezione assoluta (v. n. 4.1.1). La legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi è un atto trasversale, applicabile ai termini del diritto civile e penale materiale, che può inoltre comprendere la disposizione proposta. In tal modo non occorre adeguare separatamente gli articoli 77–78 CO (ad eccezione dell’adeguamento della nota a piè di pagina dell’art. 78 cpv. 1 CO; v. n. 5.4) o gli articoli 31 e 110 CP.
– Nel campo d’applicazione del diritto cantonale, per il computo dei termini vanno considerate le sue prescrizioni, in particolare anche per l’applicazione del diritto federale da parte di autorità cantonali. Sono fatte salve disposizioni speciali nel pertinente diritto materiale della Confederazione. Per le peculiarità della LAID v. n. 5.8.
Ai fini dell’attuazione della mozione ben si presta un atto mantello con cui modificare sia le leggi procedurali e materiali da considerare in special modo sia la legge sulla decorrenza dei termini al sabato (v. anche n. 7.3).
La nozione di notificazione, contenuta nel titolo dell’atto mantello «legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana e nei giorni festivi» è correlata nel modo seguente alle nozioni di «inizio della decorrenza del termine» e «inizio del termine»: il termine inizia a decorrere con la notificazione giuridicamente efficace della comunicazione che fa scattare la decorrenza del termine, mentre l’inizio del termine designa l’inizio del computo del termine, ossia il momento dal quale il termine viene computato45. Con il nuovo ordinamento, l’efficacia giuridica di una notificazione avvenuta il sabato o un giorno festivo viene prorogata al giorno feriale seguente mediante la finzione di recapito. Il termine fissato in giorni inizia quindi a decorrere, conformemente alla normativa tramandata, il giorno successivo. I termini fissati in mesi iniziano a decorrere dal giorno della notificazione fittizia46.
Per la determinazione dei giorni festivi, l’articolo 142 capoverso 1bis CPC rimanda al diritto cantonale in cui ha sede il tribunale47. Nelle altre leggi procedurali della Confederazione i giorni festivi sono invece determinati secondo la sede della parte o del suo rappresentante (cfr. art. 20 cpv. 3 PA o art. 45 cpv. 2 LTF). Nell’applicare la soluzione trovata per il CPC alle altre leggi, è necessario tenerne conto.
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Non è necessaria alcuna armonizzazione dei compiti e delle finanze, poiché il progetto non ha incidenza finanziaria.
4.3 Attuazione
Per conseguire l’obiettivo di uniformare a livello nazionale le disposizioni sulla notificazione di sabato, è necessario adeguare gli ordinamenti giuridici cantonali (in merito alla competenza limitata della Confederazione v. n. 7.1). In sede di consultazione i Cantoni hanno potuto esprimersi sugli adeguamenti richiesti (v. n. 2.2) e nessuno ha avanzato particolari difficoltà di attuazione. Tuttavia alcuni hanno chiesto un termine di attuazione di almeno due anni e il Consiglio federale dovrà tenerne conto quando fisserà la data dell’entrata in vigore.
Il presente progetto non contiene prescrizioni che impediscono l’esecuzione della regolamentazione con l’ausilio di mezzi elettronici (art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI) e concerne soltanto gli invii postali. Le comunicazioni elettroniche sono invece disciplinate dalla legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG; v. n. 5.10).
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Legge sulla procedura amministrativa (PA)
Art. 20 cpv 2bis
La PA disciplina il computo dei termini procedurali all’articolo 20 e rimette al potere discrezionale dell’autorità la scelta della forma della notificazione delle comunicazioni e dunque anche della modalità d’invio. Il diritto ammette pertanto in linea di massima gli invii non raccomandati. Il caso in cui una comunicazione è recapitata «soltanto dietro firma», ossia mediante invio raccomandato, è disciplinato dal vigente capoverso 2bis 48. L’articolo 20 PA va adeguato in quanto non disciplina in modo esplicito la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata.
Il nuovo capoverso 2bis lettera b prevede che una notificazione recapitabile tramite invio postale senza firma un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo sia per legge reputata consegnata il primo giorno feriale seguente (finzione di recapito). Se ad esempio un invio è recapitato di sabato, esso è reputato notificato in modo giuridicamente efficace soltanto il lunedì successivo («il primo giorno feriale seguente»). In applicazione dell’articolo 20 capoverso 1 PA, il termine fissato in giorni inizia a decorrere il giorno seguente, ossia il martedì. Se il lunedì è un giorno festivo riconosciuto, l’invio è reputato recapitato il martedì e il termine inizia a decorrere il mercoledì.
La formulazione si basa sulla terminologia vigente. La disposizione verte sulle comunicazioni recapitabili «senza firma»; pertanto si riferisce in particolare agli invii effettuati tramite posta «A-Plus» e la frase introduttiva del capoverso 2bis cita soltanto le notificazioni recapitabili tramite invio postale. Questa integrazione tiene conto delle osservazioni emerse in sede di consultazione, tese a escludere le notificazioni orali e quelle trasmesse per via elettronica49.
Per ragioni di sistematica l’attuale disposizione sul momento della notificazione di invii recapitabili dietro firma (art. 20 cpv. 2bis) è trasposta in un nuovo capoverso 2bis lettera a e in tedesco è al contempo adeguata all’uso attuale della lingua («siebten» invece di «siebenten»). La frase introduttiva precisa inoltre che la disposizione riguarda le notificazioni recapitabili tramite invio postale. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
L’articolo 20 capoverso 2bis D-PA si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità amministrativa federale (art. 1 cpv. 1 PA) e alle procedure di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. il rimando nell’art. 37 della legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF50). Non è pertanto necessario adeguare separatamente la LTAF.
Art. 20 cpv. 3
Il diritto vigente disciplina al capoverso 3 il caso in cui l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo. L’attuale formulazione è adeguata per ragioni di sistematica. Il primo periodo rimane invariato (il testo tedesco subisce una modifica redazionale) mentre il secondo periodo diventa un nuovo capoverso 4. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 20 Abs. 4
Il nuovo capoverso 4 stabilisce il diritto che determina i giorni festivi cantonali riconosciuti da considerare in relazione alla notificazione recapitabile senza firma (cpv. 2bis lett. b) e all’ultimo giorno del termine (cpv. 3). Come già nel diritto vigente (cfr. cpv. 3, secondo periodo), valgono i giorni festivi riconosciuti dal diritto federale o cantonale51, ma è determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Nel corso della consultazione un Cantone ha rilevato che la formulazione dell’articolo 20 capoverso 452 suggerisce una possibilità di scelta (è determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante)53. Questa formulazione corrisponde al diritto vigente54. Non vi è alcuna possibilità di scelta: secondo l’articolo 11 capoverso 3 PA l’autorità comunica con il rappresentante fintanto che la parte non revochi la procura. L’articolo 20 capoverso 4 va letto in relazione a questa disposizione. Quindi in caso di una persona rappresentata, il diritto applicabile è quello del Cantone dove ha sede o domicilio il rappresentante. È quanto deriva dalla giurisprudenza e dalla dottrina55.
5.2 Legge sul Tribunale federale (LTF)
Art. 44 cpv. 2
L’inizio della decorrenza dei termini nei procedimenti secondo il diritto sul TF è disciplinato all’articolo 44 LTF. Per i procedimenti dinanzi al TF in linea di massima non sussiste l’obbligo dell’invio raccomandato. La situazione di partenza è dunque paragonabile a quella dei procedimenti retti dalla PA (v. n. 5.1). Ne consegue che per stabilire il momento in cui una comunicazione consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 44 LTF.
Per ragioni di sistematica appare per contro inopportuno adeguare l’articolo 40 LTF come richiesto dalla mozione CAG‑N 22.3381 in quanto esso disciplina il patrocinio.
Il tenore dell’articolo 44 D-LTF è paragonabile a quello dell’articolo 20 D-PA. La proposta di riunire le due modalità di notificazione, con e senza firma, nel capoverso 2 lettere a e b si orienta di conseguenza a quella formulata per la PA e valgono dunque per analogia i medesimi commenti (v. n. 5.1).
Art. 45 cpv. 2
Il vigente capoverso 2 stabilisce il diritto che determina i giorni festivi, questione che viene ora disciplinata nell’articolo 45a. Il capoverso 2 è pertanto abrogato. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 45a Diritto cantonale determinante
Il nuovo articolo 45a stabilisce quale sia il diritto che determina i giorni festivi in relazione all’inizio (art. 44) e alla fine (art. 45) della decorrenza di un termine. Per ragioni di sistematica, il tenore del vigente articolo 45 capoverso 2 viene ripreso, senza modifiche, e inserito in un nuovo articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
5.3 Legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato
La nuova disposizione concernente la notificazione di invii di sabato, di domenica e in giorni festivi integrata nella legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato costituisce una disposizione residuale per il diritto civile e penale materiale.
È opportuno rivedere la suddetta legge federale, in quanto rappresenta un quadro normativo idoneo. Come legge trasversale, essa è applicabile anche ai termini legali e delle autorità del diritto civile e penale materiale (sono esclusi i termini fissati per contratto56).
Anche se nel settore del diritto civile materiale gli articoli 77 e 78 CO contengono disposizioni sul computo dei termini, queste considerano, quale evento che determina l’inizio della decorrenza del termine, la conclusione del contratto e non la comunicazione postale. L’invio di una comunicazione per posta non è contemplato nel CO, motivo per cui la giurisprudenza ha sviluppato le teorie riconosciute della ricezione (v. n. 4.1.1). Inoltre, il CO non attua direttamente l’equiparazione del sabato ai giorni festivi per quanto riguarda la fine del termine bensì la risolve mediante un rimando alla legge sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato57. Queste disposizioni non si prestano dunque a essere integrate con una disposizione concernente la notificazione postale di sabato in quanto manca un elemento di collegamento.
Nel settore del diritto penale materiale, l’articolo 110 capoverso 6 CP prescrive che il mese e l’anno siano computati secondo il calendario comune. Il CP non contiene tuttavia alcuna disposizione sull’inizio e la fine della decorrenza dei termini. Una disposizione sulla notificazione di sabato costituirebbe pertanto un corpo estraneo.
L’articolo 1 (di due) della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato stabilisce che il sabato è parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente. Il che è importante nel caso in cui un termine scade di sabato; difatti se l’ultimo giorno di un termine cade di domenica o in un giorno festivo, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Questa disposizione rimane invariata. Finora però la legge in questione non disciplinava l’efficacia giuridica della notificazione di comunicazioni di sabato e quindi indirettamente neanche l’inizio della decorrenza di un termine. Ciò cambia con l’integrazione proposta.
Titolo dell’atto e abbreviazione
Il vigente titolo contempla unicamente la «decorrenza dei termini nei giorni di sabato». La disposizione proposta concerne per contro anche la notificazione di comunicazioni di domenica e nei giorni festivi riconosciuti. Al fine di tenere conto del campo d’applicazione ampliato è necessario adeguare il titolo dell’atto. Nell’uso comune, i giorni di sabato e domenica sono riuniti nell’espressione «fine settimana», da cui risulta il nuovo titolo «Legge federale sulla decorrenza dei termini e la consegna di notificazioni nei fine settimana e nei giorni festivi». Per agevolarne la citazione è introdotta l’abbreviazione LFTC.
Ingresso
Il vigente ingresso rimanda alle disposizioni della vecchia Costituzione federale del 29 maggio 187458 (vCost), che nel quadro della revisione sono sostituite con le corrispondenti disposizioni dell’attuale Costituzione59.
La legge continua a fondarsi sulla competenza normativa della Confederazione nel campo del diritto civile (art. 122 Cost., corrisponde all’art. 64 vCost.), del diritto penale (art. 123 Cost., corrisponde all’art. 64bis vCost.), della procedura dell’Amministrazione federale (art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 Cost., corrispondono all’art. 103 vCost.) e della procedura del Tribunale federale (art. 188 cpv. 2 Cost., corrisponde agli art. 106–114bis vCost.). L’articolo 85 numero 2 vCost. corrisponde ora all’articolo 164 Cost. ma, non istituendo alcuna competenza normativa, viene tralasciato nel nuovo ingresso.
Art. 1a cpv. 1
La nuova disposizione sancisce il principio secondo cui la notificazione di una comunicazione recapitata tramite invio postale senza firma del destinatario di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario è reputata consegnata il primo giorno feriale seguente (finzione di recapito). La terminologia è paragonabile a quella dell’articolo 20 capoverso 2bis lettera b D‑PA, per cui valgono per analogia i pertinenti commenti (v. n. 5.1).
In aggiunta va osservato che la presente disposizione è applicabile a tutte le comunicazioni di autorità e privati, a prescindere dalla questione se la notificazione della comunicazione abbia fatto scattare la decorrenza di un termine procedurale o di un termine del diritto materiale. La disposizione è applicabile alle notificazioni che de-terminano l’inizio della decorrenza del termine del diritto penale materiale (p. es. art. 31 CP per quanto riguarda la querela) o del diritto civile materiale (p. es. art. 266c CO per quanto riguarda la disdetta di abitazioni). È parimenti irrilevante che si tratti di un termine stabilito dalla legge, da un’autorità o da un contratto (cfr. d’altro canto l’art. 1 della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato, che non include i termini stabiliti per contratto). Questo ampio campo d’applicazione attua la mozione CAG‑N 22.3381, secondo cui la nuova disposizione va applicata anche all’articolo 77 CO. Questa disposizione disciplina il computo dei termini del diritto civile materiale stabiliti dalla legge o da un contratto (in merito al carattere dispositivo nelle relazioni del diritto civile cfr. art. 1a cpv. 3 D‑LFTC).
A seconda della costellazione, la disposizione proposta può avere profonde ripercussioni per il mittente e per il destinatario. L’impatto della nuova disposizione sui termini del diritto civile materiale può essere illustrato sulla base della disdetta secondo il diritto di locazione di locali abitativi o commerciali. Affinché sia osservato il termine, le comunicazioni di disdetta devono regolarmente giungere al destinatario entro la fine del mese. In merito il seguente esempio:
– secondo il diritto vigente, la notificazione al sabato 30.1 di una dichiarazione di volontà che determina l’inizio della decorrenza di un termine, come la disdetta di locali abitativi o commerciali, è reputata avvenuta con validità giuridica in applicazione della teoria della ricezione assoluta; il termine di disdetta di tre mesi inizia domenica 31.1 e finisce il 30.4;
– secondo il nuovo diritto, nel caso in cui la comunicazione di disdetta è notificata mediante posta «A-Plus» il sabato 30.1, scatta la finzione di recapito secondo cui la notificazione è considerata recapitata soltanto il giorno feriale seguente, ossia il lunedì 1.2. Di conseguenza, il termine di disdetta di tre mesi scade a fine maggio (invece che a fine aprile) o al primo termine possibile. Se i termini di disdetta sono fissi, il rinvio può risultare decisamente più importante (p. es. 6 o 12 mesi).
Il mittente che si è fidato dell’assicurazione60 della Posta che con la posta «A‑Plus» l’invio sarebbe stato consegnato il giorno seguente (nell’esempio il sabato 30.1), in futuro sarà confrontato con un sorprendente rinvio del termine che per lui risulta svantaggioso mentre è vantaggioso per il destinatario, che per di più evita di cadere in errore (v. n. 4.1.1). La nuova finzione di recapito rimpiazza nel suo campo d’applicazione (ossia in caso di invii non raccomandati nel fine settimana o in un giorno festivo) la teoria della ricezione assoluta non scritta (v. n. 4.1.1).
Per il resto si deve partire dal presupposto che la teoria della ricezione assoluta continuerà a essere applicabile, in particolare nel caso di invii postali raccomandati e di altri invii consegnati in un giorno feriale. Se ad esempio la comunicazione di disdetta è inviata con posta «A‑Plus» il giovedì 28.1 e giunge nella sfera d’influenza del destinatario il venerdì 29.1, il termine di disdetta inizia a decorrere ancora in gennaio. Il destinatario che è assente il venerdì continua anche in futuro ad assumersi i rischi risultanti. Se ad esempio viene a conoscenza della disdetta soltanto il lunedì seguente, può erroneamente credere che sia stata consegnata il sabato o il lunedì, con le note conseguenze (v. n. 4.1.1).
Art. 1a cpv. 2
Conformemente al capoverso 2, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dal diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede il destinatario o il suo rappresentante. Questo criterio di collegamento corrisponde all’interesse del destinatario. Nel presente contesto la regolamentazione, introdotta nel diritto processuale civile, secondo cui vanno considerati i giorni festivi riconosciuti nel luogo del tribunale (cfr. art. 142 cpv. 1bis CPC e relativi commenti al n. 4.1.3), non è pertinente dato che non è pendente alcun procedimento giudiziario e quindi non vi è un luogo del tribunale.
Art. 1a cpv. 3
Il capoverso 3 prevede una riserva per disposizioni divergenti in altre leggi federali. L’articolo 142 capoverso 1bis CPC statuisce ad esempio che il diritto per determinare i giorni festivi si basa sul luogo del tribunale e non sul domicilio della parte o sulla sede del suo rappresentante. Questa disposizione speciale prevale sull’articolo 1a D‑LFTC.
Anche gli accodi contrattuali tra privati prevalgono sull’articolo 1a. In altre parole si tratta di una norma dispositiva. A seguito di una richiesta avanzata in sede di consultazione61 è stato precisato che il testo di legge comprende gli accordi contrattuali tra il mittente e il destinatario, non quelli tra il destinatario e la posta (p. es. in caso di domanda di «trattenere la corrispondenza»).
5.4 Codice delle obbligazioni (CO)
L’articolo 77 CO disciplina l’inizio e la fine di un termine fissato mediante contratto. Tale disposizione non è pertinente con la questione in oggetto, ovvero il momento della notificazione e l’avvio dei termini contrattuali. L’integrazione della legge federale sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato (v. n. 5.3) consente di disciplinare le notificazioni sabatine nell’intero diritto civile materiale. Non è quindi necessario adeguare l’articolo 77 CO come richiesto dalla mozione 22.381.
La nota a piè di pagina dell’articolo 78 capoverso 1 CO subisce una modifica redazionale in seguito al nuovo titolo della legge federale sulla decorrenza dei termini (v. n. 5.3), cui la nota rimanda.
5.5 Codice penale militare (CPM)
Il Codice penale militare vigente disciplina all’articolo 211 il computo, la proroga e la restituzione dei termini nelle procedure del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale per il personale militare. Integrare la nuova regolamentazione della finzione di recapito sovraccaricherebbe questa disposizione. L’articolo 211, inoltre, è caratterizzato da una successione poco logica delle questioni ivi regolamentate. Per questi motivi si propone un aggiustamento redazionale e dal punto di vista della sistematica. Il contenuto del vigente articolo 211 è ripartito su tre nuovi articoli strutturati tematicamente e integrato con la nuova disposizione concernente la notificazione nei giorni di sabato e festivi. In futuro, l’articolo 211 tratterà soltanto il computo, mentre l’articolo 211aa tratterà il rispetto e la proroga e l’articolo 211b la restituzione dei termini.
Art. 211 3. Disposizioni comuni. a. Termini, computo
La nuova formulazione dell’articolo 211 riassume le disposizioni concernenti l’inizio e la fine della decorrenza di un termine. Il capoverso 1 tratta l’inizio del termine e corrisponde senza modifiche materiali al vigente capoverso 2.
Il capoverso 2 disciplina l’inizio della decorrenza del termine nel caso in cui la comunicazione di un’autorità sia notificata in un fine settimana o in un giorno festivo con posta ordinaria, ossia senza firma del destinatario (finzione di recapito). La situazione di partenza è paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA in quanto neppure nelle procedure del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale per militari sussiste l’obbligo di raccomandata. La soluzione proposta si orienta dal punto di vista del contenuto a quella prevista per la PA (v. n. 5.1).
Il vigente capoverso 3 disciplina il caso in cui l’ultimo giorno utile di un termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto. L’attuale formulazione non chiarisce però quale diritto sia applicabile per determinare i «giorni festivi riconosciuti». Il nuovo capoverso 3 precisa che si tratta dei giorni festivi riconosciuti dal diritto federale o cantonale.
Il capoverso 4, infine, stabilisce che per determinare i giorni festivi si applica ora il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 211a Rispetto e proroga
Il nuovo articolo 211a riprende senza modifiche i capoversi 1 e 4 del vigente articolo 211 CPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 211b Restituzione
Il nuovo articolo 211b riprende senza modifiche i capoversi 5 e 6 del vigente articolo 211 CPM riunendoli tematicamente in un unico articolo. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 212 e 213
La modifica degli articoli 211, 211a e 211b esige un adeguamento del titolo marginale degli articoli 212 e 213. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
5.6 Procedura penale militare (PPM)
La vigente procedura penale militare disciplina all’articolo 46 il computo, l’osservanza e la proroga dei termini. Come nel CPM, anche in questo caso si procede a un aggiustamento sotto il profilo della sistematica: con la presente revisione il computo dei termini sarà trattato nell’articolo 46 con l’aggiunta della nuova disposizione concernente la notificazione nel fine settimana e nei giorni festivi, mentre i capoversi 2–4 del vigente articolo 46, concernenti il rispetto e la proroga dei termini, sono spostati in un nuovo articolo 46a.
Art. 46 Computo
Finora, il computo dei termini per i procedimenti penali militari era retto dall’articolo 46 PPM. Per la notificazione delle comunicazioni delle autorità penali militari non è prescritta una forma determinata, diversamente da quanto vale per i procedimenti penali civili (cfr. art. 85 cpv. 2 CPP). La situazione di partenza è quindi paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA (v. n. 5.1). Da ciò ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità, consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 46 PPM.
Dal punto di vista del contenuto, la soluzione proposta si orienta a quella prevista per la PA (v. in merito n. 5.1). La nuova finzione per le notificazioni durante il fine settimana o un giorno festivo è inserita in un nuovo capoverso 2.
Il diritto vigente disciplina nel capoverso 1, secondo periodo il caso in cui l’ultimo giorno di un termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo. Per ragioni di cronologia questa disposizione è spostata in un nuovo capoverso 3. L’attuale formulazione stabilisce che sono determinanti i giorni riconosciuti festivi «dal diritto del Cantone di domicilio della parte o del suo rappresentante», mentre secondo il nuovo capoverso 3 sono determinanti i giorni riconosciuti festivi dal diritto federale o cantonale. Il nuovo capoverso 4 precisa che si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 46a Osservanza e proroga
Il nuovo articolo 46a riprende i capoversi 2–4 del vigente articolo 46 PPM, riunendoli tematicamente in un unico articolo. Nel capoverso 1 il termine «guardiano del carcere» ormai desueto è sostituito da «personale carcerario». Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
5.7 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)
Art. 118a Notificazione
La LIFD non prevede alcun obbligo di raccomandata per le comunicazioni delle autorità fiscali. La situazione di partenza è quindi paragonabile a quella delle procedure nel campo d’applicazione della PA (v. in merito n. 5.1). Ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre un adeguamento.
La gestione dei termini nel campo d’applicazione della LIFD si fonda su diverse disposizioni. Dal punto di vista della sistematica, appare opportuno inserire la finzione di recapito come una nuova disposizione nella parte quinta (Procedura), titolo secondo (Principi di procedura generali), capitolo 4 (Termini). In tal modo si garantisce che la nuova disposizione si applichi a tutte le procedure di notificazione che determinano l’inizio della decorrenza di un termine nel campo d’applicazione della LIFD.
Dal punto di vista del contenuto la soluzione proposta si orienta ampliamente a quella prevista per la PA (v. n. 5.1). Ne diverge la disposizione relativa ai giorni riconosciuti festivi dal diritto cantonale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale e alla dottrina, per determinare i giorni festivi nel campo d’applicazione della LIFD si applica il diritto del Cantone di tassazione62, che a sua volta è stabilito in base agli articoli 105–107 LFD. L’articolo 118a capoverso 2 riprende questa regolamentazione consolidata.
Art. 119 Proroga
L’articolo 119 viene ora collocato sotto la rubrica «Proroga». Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
5.8 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)
Art. 38abis Notificazione
L’articolo 129 capoverso 1 Cost. conferisce alla Confederazione una competenza legislativa di principio nell’ambito dell’armonizzazione delle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tale competenza si estende in particolare all’armonizzazione della procedura (art. 129 cpv. 2, primo periodo Cost.). Nel corso della consultazione due Cantoni hanno chiesto di integrare la LAID con le disposizioni sulla notificazione63; il Consiglio federale dà seguito alla richiesta.
Per ragioni di sistematica la finzione di recapito è integrata in un nuovo articolo 38bis, intitolato «Notificazione» e inserito al titolo quinto (Procedura), capitolo 1 (Principi generali e procedura di tassazione). Sotto il profilo materiale la finzione disciplinata nel capoverso 1 si basa sulla soluzione adottata per la PA (v. n. 5.1), ma se ne discosta per quanto riguarda i giorni festivi riconosciuti dal diritto cantonale, poiché il capoverso 2 si fonda sull’articolo 118a capoverso 2 D‑LIFD (v. in merito i commenti al n. 5.7).
I Cantoni dovranno adeguare la loro legislazione per la data dell’entrata in vigore della legge federale sulla notificazione della posta nei fine settimana. Nel determinare la data dell’entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni, cui accorda un termine di almeno due anni per l’adeguamento (art. 72 cpv. 1 LAID).
5.9 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
Art. 38 Computo dei termini
Il computo e la sospensione dei termini nella procedura secondo il diritto delle assicurazioni sociali sono retti dall’articolo 38 LPGA. Non vige alcun obbligo di raccomandata. La situazione di partenza è pertanto paragonabile a quella prevista per le procedure nel campo d’applicazione della PA (v. in merito n. 5.1). Ne consegue che al fine di disciplinare la questione del momento in cui una comunicazione di un’autorità consegnata di sabato o domenica o in un giorno festivo ordinario mediante invio postale ordinario, ossia «senza firma» del destinatario, è reputata notificata, occorre adeguare l’articolo 38 LPGA.
Per ragioni sistematiche, il computo e la sospensione dei termini sono ora disciplinati in due articoli separati: l’articolo 38 tratta unicamente il computo dei termini e ha una nuova rubrica «Computo dei termini», mentre il vigente capoverso 4 concernente la sospensione dei termini è spostato in un nuovo articolo 38a con la rubrica «Sospensione dei termini».
La terminologia dell’articolo 38 LPGA è paragonabile a quella dell’articolo 20 PA. La proposta riunione delle due tipologie di notificazione, con e senza firma, nel nuovo capoverso 3 lettera a (vigente art. 2bis) e lettera b (nuova disposizione) si orienta quindi a quella formulata per la PA; valgono per analogia i relativi commenti (v. n. 5.1).
Il diritto vigente disciplina al capoverso 3 il caso in cui l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto. Il primo periodo è ripreso senza modifiche nel nuovo capoverso 4 mentre il contenuto del secondo periodo è ora spostato nel capoverso 5.
Conformemente al capoverso 5, per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il che finora era disciplinato nel vigente capoverso 3. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
Art. 38a Sospensione dei termini
Il nuovo articolo 38a riprende senza modifiche il capoverso 4 del vigente articolo 38 LPGA. Non vi è quindi alcuna modifica materiale.
5.10 Disposizione di coordinamento
Diverse disposizioni del presente atto mantello sono al contempo oggetto di altri progetti legislativi. Tra questi, la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG)64, che modifica tra l’altro gli articoli 20 PA, 44 LTF e 46 PPM e l’avamprogetto della legge federale sui sistemi d’informazione delle assicurazioni sociali (LSIAS), che prevede l’adeguamento dell’articolo 38 LPGA65.
Dal punto di vista legislativo, s’impone un coordinamento a causa delle procedure legislative parallele e delle date di entrata in vigore ancora ignote. A tempo debito sarà dunque necessario inserire una disposizione di coordinamento. In particolare va adeguato l’articolo 20 capoverso 2quater PA nella versione della LCEG. L’espressione «nel luogo in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante», va abolita poiché superflua in seguito alla versione dell’articolo 20 capoverso 4 PA del presente atto mantello. Per analogia vanno adeguati anche gli articoli 44 LTF e 46 PPM.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto ha ripercussioni marginali per la Confederazione in quanto le comunicazioni delle autorità federali che determinano l’inizio della decorrenza di un termine notificate durante il fine settimana o un giorno festivo cagionano un ritardo della procedura di pochi giorni. Nonostante il principio della celerità procedurale, ciò appare trascurabile in considerazione della durata totale delle procedure. Non sono previste ripercussioni misurabili per le finanze o il personale della Confederazione.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Nel campo d’applicazione del diritto cantonale (inclusi i Comuni), per il computo dei termini vanno considerate innanzitutto le prescrizioni da quello previste. Nelle legislazioni fiscali cantonali va attuato l’articolo 38abis D‑LAID. Va sottolineato che i Cantoni di Appenzello Interno e di Ginevra hanno già avviato le pertinenti revisioni. Anche il Cantone di Vaud ha accolto una mozione in tal senso (v. n. 1.4)
Le città, gli agglomerati e le regioni di montagna non sono interessate dal progetto in quanto non sono competenti in materia.
6.3 Ripercussioni sull’economia
Il progetto non ha ripercussioni sull’economia nazionale.
6.4 Ripercussioni sulla società
Il progetto mira a uniformare a livello federale la regolamentazione della notificazione di comunicazioni il sabato e nei giorni festivi. L’ordinamento speciale introdotto dall’articolo 142 capoverso 1bis CPC per i procedimenti civili diventa in tal modo una regolamentazione generale, di cui beneficiano i destinatari in quanto il termine inizia a decorrere successivamente. Specularmente, tale regolamentazione può comportare corrispondenti svantaggi per i mittenti.
In futuro, non sarà più sufficiente che un invio entri di sabato nella sfera d’influenza del destinatario per far scattare l’inizio della decorrenza di un termine. Saranno dunque i mittenti, e non più i destinatari, a doversi assumere il rischio della notificazione di sabato. Contrariamente all’attuale giurisprudenza66, non è più possibile che una notificazione avvenuta mediante posta ordinaria faccia scattare la decorrenza del termine di sabato e quindi che il termine inizi a decorrere la domenica.
La nuova regolamentazione rivede la ponderazione degli interessi tra mittenti e destinatari stabilita dal Tribunale federale in favore dei destinatari, in particolare per i termini del diritto civile materiale. Per quanto riguarda la disdetta secondo il diritto di locazione, ad esempio, viene a mancare l’attuale possibilità di inviare la disdetta con posta «A‑Plus» l’ultimo giorno del termine di disdetta che cade di sabato. Ciò vale an-che nel caso in cui il destinatario abbia effettivamente ricevuto la disdetta al sabato e ne abbia preso atto (in questo senso la finzione di recapito è eccessiva; questa con-dizione concerne naturalmente anche gli altri ambiti giuridici considerati dalla mozione). Il destinatario beneficia della proroga del termine e la problematica dell’errore nel computo del termine viene a cadere. Durante i giorni feriali continua a essere applicabile senza riserve la teoria della ricezione assoluta sviluppata dalla giurisprudenza con tutti i suoi vantaggi e svantaggi. La nuova finzione di recapito della notificazione nei fine settimana e nei giorni festivi ha ripercussioni analoghe nel diritto civile materiale e nel diritto procedurale: non il destinatario bensì il mittente sopporta gli svantaggi dell’assenza.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente e altre ripercussioni
Il progetto non avrà ripercussioni sull’ambiente né altre ripercussioni.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
La competenza normativa della Confederazione nell’ambito del diritto in materia di termini non è globale ma risulta dalle pertinenti competenze settoriali.
Il progetto si limita ad adeguare disposizioni concernenti il computo dei termini nel diritto federale. Tange dunque soltanto quest’ultimo e non interferisce nei settori di competenza dei Cantoni e dei Comuni. Fa eccezione la disposizione della LAID che impone ai Cantoni di includere disposizioni pertinenti nelle loro legislazioni cantonali fiscali. L’articolo 129 conferisce alla Confederazione una competenza legislativa di principio.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La principale base giuridica per il computo dei termini è la Convenzione europea del 16 maggio 197267 sul computo dei termini, ratificata da Svizzera, Austria, Liechtenstein e Lussemburgo. La Convenzione si applica ai termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa (art. 1). Il diritto penale procedurale non è contemplato. Essa disciplina il computo dei termini procedurali e del diritto materiale, ma non la notificazione di comunicazioni che fanno scattare l’inizio della decorrenza di un termine o la sospensione dei termini68.
La soluzione proposta è compatibile con la suddetta convenzione. Se si applica la finzione di recapito proposta, il termine fissato in giorni inizia a decorrere il giorno seguente la notificazione fittizia. In altre parole, il momento in cui la notificazione inizia a esplicare i suoi effetti è prorogato al giorno feriale successivo. La regola fondamentale sancita all’articolo 3 della Convenzione, secondo cui i termini iniziano a decorrere il giorno successivo alla loro attivazione non viene toccata69. Il Tribunale federale ha confermato la compatibilità dell’articolo 142 capoverso 1bis CPC con la Convenzione. Nel campo di applicazione della Convenzione, gli Stati membri sono liberi di stabilire le condizioni che determinano l’inizio della decorrenza dei termini70.
Alle notificazioni internazionali in materia civile e commerciale è applicabile la Convenzione del 15 novembre 196571 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (Convenzione dell’Aja relativa alla notificazione). La notificazione di un atto scritto è in linea di principio retta dal diritto dello Stato richiesto. Il servizio richiedente dell’altro Stato può chiedere una forma particolare della notificazione purché non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto (art. 5 della Convenzione dell’Aja). Questo principio non entra in conflitto con la soluzione proposta in questa sede per le notificazioni nei giorni di sabato, domenica o festivi.
Alle notificazioni che rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione europea del 24 novembre 197772 sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa è applicabile quanto detto per analogia. Secondo l’articolo 6 di questa Convenzione, la notificazione è retta dalla legislazione dello Stato richiesto o non può essere incompatibile con essa.
7.3 Forma dell’atto
Per l’attuazione è opportuno emanare un atto mantello con il quale modificare sia la legge sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato sia le leggi procedurali e materiali da considerare. Tra le singole modifiche vi è una stretta relazione materiale, dato che si tratta di distribuire la medesima idea normativa in diverse leggi federali (finzione di recapito in caso di notificazione di sabato). La riunione delle singole modifiche in un atto mantello evidenzia la loro correlazione interna sottolineando l’unità della materia.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede né sussidi né crediti d’impegno o dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi e non sottostà quindi alla regolamentazione concernente il freno alle spese.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto è compatibile con la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni e non concerne il principio dell’equivalenza fiscale (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.).
7.6 Delega di competenze legislative
Il progetto non prevede deleghe di competenze legislative al Consiglio federale.
7.7 Protezione dei dati
Il progetto non prevede trattamento di dati. È pertanto possibile rinunciare all’esame preliminare dei rischi per valutarne l’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 22 della legge federale del 25 settembre 202073 sulla protezione dei dati.