FF 2025 883
Messaggio concernente l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Scambio automatico di informazioni in Svizzera
Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si tratta di uno standard globale minimo, che la Svizzera si è impegnata ad attuare nel 2014. In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha sottoscritto l’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20141 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari). L’Accordo SAI Conti finanziari si basa sull’articolo 6 della Convenzione multilaterale del 25 gennaio 19882 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa») e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite nello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) elaborato dall’OCSE. Lo SCC stabilisce chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. In Svizzera è allegato e parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari. Quest’ultimo e lo SCC contengono le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono sufficientemente dettagliate e direttamente applicabili. Per tale ragione sono state emanate la legge federale del 18 dicembre 20153 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e la relativa ordinanza del 23 novembre 20164 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). La Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Conti finanziari sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017, contestualmente alla LSAI e all’OSAIn. Sono state così costituite le basi legali per lo scambio automatico di informazioni, in virtù delle quali la Svizzera e i suoi Stati partner si scambiano dati sin dal 2018.
1.1.2 Ulteriore sviluppo dello scambio automatico di informazioni
Da quando il Consiglio dell’OCSE ha adottato lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la progressiva digitalizzazione ha comportato un’evoluzione sostanziale dei mercati finanziari. Allo stesso tempo, gli Stati5 e le parti interessate hanno acquisito esperienza con il quadro normativo, ragione per cui, nel 2020, l’OCSE ha avviato corrispondenti lavori di revisione, che hanno portato ai risultati seguenti:
– scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari: sono state chiarite alcune questioni relative all’interpretazione dello SCC e sono state apportate diverse modifiche. Con questo primo aggiornamento sono stati ampliati determinati obblighi di comunicazione ed è stato chiarito, ad esempio, il trattamento delle istituzioni caritatevoli, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale, che in futuro saranno esclusi dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari se saranno adempiute le condizioni definite dall’OCSE. Per attuare a livello internazionale l’aggiornamento dello SCC del 2023 è stato adottato un Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari;
– scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività: per il trattamento delle attività virtuali e dei prestatori di queste attività sono stati adottati un nuovo quadro normativo (quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività; «Crypto-Asset Reporting Framework», CARF) e un relativo Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (di seguito «Accordo SAI Cripto-attività»), che si prefiggono di colmare le lacune esistenti e di garantire la parità di trattamento con il settore finanziario tradizionale.
L’8 giugno 2023 il Consiglio dell’OCSE ha approvato il nuovo quadro normativo6 con una raccomandazione, nella quale precisa che lo standard per lo scambio automatico di informazioni comprende anche il CARF e che pertanto anche lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è considerato uno standard minimo al pari dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Alla luce di queste considerazioni, diversi Stati, tra cui oltre la Svizzera anche gli Stati membri dell’UE e gli Stati Uniti, hanno già annunciato di volere attuare il quadro normativo per via multilaterale o bilaterale (v. cap. 3).
1.1.3 Calendario internazionale per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni esteso
Il termine di riferimento per l’attuazione dei due quadri normativi è quello del calendario definito nell’ambito delle discussioni multilaterali ed è quindi previsto per il 1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. Al vertice dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti (Stati del G20) tenutosi a Nuova Delhi il 9 e 10 settembre 2023, i capi di Stato del G20 hanno ribadito l’impegno dell’OCSE per l’attuazione di entrambi i quadri normativi entro la data prevista7.
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
L’aggiornamento dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari può, in casi eccezionali, essere attuato in un secondo tempo, a condizione che gli Stati partner degli Stati in questione vi acconsentano. Il relativo periodo transitorio di al massimo tre anni è stato stabilito dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), che ne sorveglia la corretta attuazione. L’aggiornamento dello SCC può essere attuato in un secondo tempo da quegli Stati che, a causa di difficoltà tecniche o legislative, non sono in grado di attuarlo entro il termine concordato. Tra questi rientrano gli Stati che hanno introdotto lo SCC solo di recente o che sono in procinto di introdurlo (p. es. gli Stati in via di sviluppo). Una disposizione transitoria corrispondente è prevista nell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari (v. n. 5.1).
Gli altri Stati, tra cui la Svizzera, dovrebbero poter attuare la versione aggiornata dal 1° gennaio 2026. Quanto all’UE, si può affermare con certezza che recepirà il quadro normativo aggiornato al 1° gennaio 2026 nell’ambito dell’ottava versione della direttiva UE 2023/22268 (DAC 8) (v. n. 3.2).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
Secondo la decisione del Forum globale, in casi eccezionali anche lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deve poter essere attuato un anno più tardi, dal 1° gennaio 2027. In alcuni casi questo rinvio può essere necessario per tenere adeguatamente conto delle procedure nazionali di tutti gli Stati partecipanti, per esempio degli Stati Uniti. Questi ultimi hanno annunciato di prendere in considerazione la possibilità di una successiva attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività per via bilaterale.
Gli altri Stati rilevanti per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. n. 1.1.4) dovrebbero recepire il nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2026. Anche in merito a questo standard è già stabilito che l’UE lo attuerà nel quadro della direttiva DAC 8 ed estenderà queste norme a livello extraterritoriale agli Stati che in quel momento non avranno ancora attuato lo standard dell’OCSE con tutti gli Stati membri dell’UE (v. n. 3.2). A partire da tale momento i prestatori interessati di servizi per le cripto-attività provenienti dalla Svizzera avrebbero un obbligo di comunicazione diretta in uno Stato dell’UE fino a quando la Svizzera non avrà attuato il CARF con tutti gli Stati membri dell’UE. Di conseguenza è previsto che anche la Svizzera attui il CARF dal 1° gennaio 2026.
1.1.4 Garantire l’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni esteso
Nella sua raccomandazione dell’8 giugno 2023 il Consiglio dell’OCSE ha incaricato il Forum globale di esaminare se sia garantita l’attuazione effettiva e conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, spetta quindi al Forum globale garantire l’attuazione a livello globale dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari nei tempi previsti. Per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sono stati definiti, in un primo momento, gli Stati rilevanti per l’attuazione del CARF (cosiddette «jurisdictions of relevance»). Il Forum globale ha ora il compito di assicurarsi che questi Stati attuino il CARF entro il 2026 o al più tardi entro il 2027. L’obiettivo è fare in modo che tutte le piazze finanziarie pertinenti per le cripto-attività, tra cui la Svizzera, applichino il CARF e che non sussistano lacune. Questi lavori verranno monitorati costantemente e l’elenco degli Stati rilevanti sarà completato, includendo eventualmente altri Stati che potrebbero acquisire rilevanza per il settore delle cripto-attività.
1.1.5 Impegno ad attuare gli standard per lo scambio automatico di informazioni
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
L’Accordo SAI Conti finanziari comprende gli aggiornamenti dello SCC. Ne consegue che lo SCC nella versione aggiornata del 2023 dovrà essere trasposto da tutti gli Stati che attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o che si sono impegnati ad attuarlo. Non è necessario sottoscrivere una nuova dichiarazione d’intenti politica.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
Finora 64 Stati, tra cui anche la Svizzera, si sono dichiarati favorevoli all’attuazione del CARF.
Stati che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto‑attività (stato: 16.12.2024)9. Azerbaigian, Bahamas, Barbados, Belgio, Bermuda, Brasile, Isole Vergini britanniche, Bulgaria, Costa Rica, Danimarca, Germania, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guernsey, Hong Kong (Cina), Indonesia, Isola di Man, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giappone, Jersey, Isole Cayman, Canada, Colombia, Croazia, Liechtenstein, Lettonia, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Mongolia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Nigeria, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Saint Vincent e Grenadine, San Marino, Svizzera, Seychelles, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Corea del Sud, Thailandia, Repubblica Ceca, Turchia, Uganda, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Cipro. |
Il processo di «commitment», che assicura la sottoscrizione dei trattati internazionali da parte di tutti gli Stati rilevanti, e il quadro temporale corrispondente sono stati stabiliti dal Forum globale (v. n. 1.1.3 e 1.1.4).
1.1.6 Procedura proposta
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, a partire dal 1° gennaio 2026 l’aggiornamento dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dovranno essere trasposti nel diritto internazionale e in quello interno. La Svizzera si è impegnata già nel 2014 ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’Accordo SAI Conti finanziari esige anche il recepimento delle modifiche dello standard per lo scambio automatico di informazioni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività come nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni è la logica conseguenza della strategia adottata dalla Svizzera nel contesto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si colmano così le lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale internazionale che si sono create negli ultimi anni in seguito allo sviluppo dei mercati finanziari, e a livello nazionale si garantisce la parità di trattamento tra istituti finanziari tradizionali e prestatori di servizi per le cripto-attività, da un lato, e tra valori patrimoniali tradizionali e cripto-attività, dall’altro. Inoltre si crea certezza del diritto e di pianificazione per gli ambienti interessati, in quanto si evita in particolare che i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività siano direttamente assoggettati al diritto estero, più precisamente al diritto dell’UE.
Contemporaneamente occorre applicare le raccomandazioni che il Forum globale ha formulato nei confronti della Svizzera in relazione alle basi legali per l’attuazione dello SCC (v. cap. 4). La Svizzera ottempera in tal modo al proprio impegno internazionale nell’ambito della trasparenza fiscale, contribuendo in maniera decisiva a salvaguardare la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale è parte integrante della strategia del Consiglio federale per garantire all’economia svizzera l’accesso ai mercati internazionali.
Il presente progetto ha lo scopo di modificare o creare le basi legali per l’attuazione di entrambi i quadri normativi, senza tuttavia accertare con quali Stati si debba attuare lo scambio automatico di informazioni. Il progetto comprende pertanto gli elementi seguenti:
– approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari;
– approvazione dell’Accordo SAI Cripto-attività;
– modifica della LSAI.
Oltre a ciò, il Consiglio federale dovrà modificare la relativa ordinanza (OSAIn; v. n. 4.1.2).
Il Parlamento dovrà inoltre approvare alcune relazioni di scambio della Svizzera con gli Stati partner:
– scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari: l’Addendum entrerà in vigore tra tutti i firmatari e non necessiterà pertanto di alcuna attivazione (v. n. 5.1). Nell’ambito delle relazioni bilaterali si dovranno modificare gli accordi esistenti concernenti lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Questo riguarda in particolare l’Accordo del 26 ottobre 200410 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale, che dovrà tenere conto dello SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 202311. I negoziati corrispondenti sono a buon punto e nel 2025 verrà indetta una procedura di consultazione al riguardo;
– scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività: in questo caso dovranno essere attivate le relazioni di scambio della Svizzera con gli Stati partner (v. n. 5.3). Questo scambio, fatto salvo quello con gli Stati Uniti, verrà attuato con tutti gli Stati, anche con i Paesi membri dell’UE, attraverso l’Accordo SAI Cripto-attività. Il progetto concernente l’approvazione dei decreti federali che introducono lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 202612 sarà vagliato dal Parlamento nella sessione autunnale e in quella invernale del 2025. È previsto che le relazioni di scambio vengano attivate il 1° gennaio 2026. I negoziati con gli Stati Uniti per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si concluderanno per via bilaterale verosimilmente entro il 2025. Il progetto sarà vagliato dal Parlamento nella sessione autunnale e in quella invernale del 2027 e l’Accordo si applicherà temporaneamente dal 1° gennaio 2027.
1.2 Alternative esaminate
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
La mancata o parziale attuazione dello standard vincolante su scala globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (compreso l’aggiornamento dello SCC) e delle raccomandazioni del Forum globale relative al medesimo standard avrebbe ripercussioni negative sulla valutazione della Svizzera da parte del Forum globale. La Svizzera rischierebbe di non essere conforme allo standard, ciò che pregiudicherebbe la sua reputazione quale piazza finanziaria ed economica e sarebbe contrario al menzionato obiettivo del Consiglio federale. Ci sarebbe inoltre il rischio di essere inseriti in un elenco di Stati non cooperativi tenuto dall’UE (o da singoli Stati), che comporterebbe di conseguenza l’adozione di misure economiche e fiscali di carattere difensivo da parte di altri Stati.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
La mancata attuazione, totale o parziale, dello standard per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività dovrebbe comportare conseguenze analoghe.
Semplificazioni per le PMI
In linea di principio, le PMI potrebbero essere interessate da entrambi i quadri normativi. Gli standard internazionali non contemplano agevolazioni o eccezioni specifiche per le PMI, motivo per cui la Svizzera non dispone di alcun margine di manovra per introdurre semplificazioni a loro favore.
Tuttavia, lo SCC consente agli Stati di designare determinati conti finanziari ed entità che, in considerazione del loro rischio esiguo di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta, possono essere esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Questa possibilità rappresenta un’importante agevolazione per gli istituti interessati, poiché vengono completamente esonerati da tutti gli obblighi. La Svizzera ha usufruito di tale possibilità anche nel quadro del presente progetto (v. n. 4.1.2 e 5.5).
1.3 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202413 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202414 sul programma di legislatura 2023–2027.
2 Procedura di consultazione
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto da porre in consultazione relativo all’attuazione del CARF e alla modifica dello SCC. Durante i lavori preparatori, i Cantoni e gli ambienti interessati sono stati invitati a esprimere il loro parere in merito al progetto e alle disposizioni proposte a livello di legge e di ordinanza.
Il 15 maggio 2024 è stata indetta la procedura di consultazione concernente l’approvazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della LSAI e dell’OSAIn. La consultazione è terminata il 6 settembre 2024. Agli ambienti interessati è stato sottoposto per parere l’avamprogetto (AP) complessivo che comprendeva, oltre alle basi di diritto internazionale e all’avamprogetto di legge, anche l’avamprogetto di ordinanza. Ciò ha permesso ai partecipanti alla consultazione di presentare tempestivamente osservazioni anche in merito all’ordinanza, che sarà adottata dal Consiglio federale.
Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e altri ambienti interessati. Complessivamente sono pervenuti 47 pareri15. La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha accolto favorevolmente il progetto (4) o ha approvato i principi alla base di esso (29). Diversi partecipanti hanno però espresso riserve su singoli aspetti e disposizioni del progetto, proponendo modifiche. Singoli partecipanti hanno respinto l’intero progetto.
2.1 Risultati della procedura di consultazione
L’OSAIn sarà posta in vigore nel seguito della procedura dal Consiglio federale dopo la consultazione delle commissioni parlamentari competenti. Di seguito sono comunque riportati i pareri espressi dai partecipanti alla consultazione, sia riguardo all’AP-LSAI che all’AP-OSAIn:
‒ osservazioni generali sull’attuazione del CARF: singoli partecipanti alla consultazione chiedono che la Svizzera attui il CARF solo quando una massiccia quantità di piazze finanziarie internazionali lo avrà attuato oppure che la Svizzera lo attui inizialmente solo con l’UE. Singoli partecipanti criticano il CARF in generale o perché in alcuni aspetti si discosta dallo SCC. Alcuni criticano l’esistenza di doppioni tra i quadri normativi o ritengono che gli obblighi di comunicazione previsti dal CARF vadano oltre quelli previsti dallo SCC e che siano pertanto sproporzionati;
‒ recepimento dinamico dei commentari dell’OCSE (art. 2b AP-LSAI): diversi partecipanti alla consultazione respingono il fatto che gli accordi applicabili, compresi gli allegati, debbano essere interpretati secondo i relativi commentari dell’OCSE e che questi ultimi siano quindi direttamente applicabili. Sostengono che in questo modo non vengono garantite né la certezza del diritto né la partecipazione democratica. Chiedono pertanto di ripristinare la formulazione originaria dell’articolo 8 LSAI secondo cui le modifiche ai commentari dell’OCSE devono essere attuate soltanto se sono state integrate in una legge federale, in un’ordinanza o in un’istruzione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Un altro partecipante alla consultazione chiede che nella legge si stabilisca che l’AFC pubblica i commentari rilevanti sul proprio sito Internet;
‒ scambio di informazioni tra le autorità fiscali e le autorità di vigilanza (art. 25 cpv. 2 AP‑LSAI): singoli partecipanti alla consultazione temono che il nuovo scambio di informazioni previsto tra l’AFC e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli organismi di autodisciplina (OAD) e le società di audit riconosciute (organismi di vigilanza) possa indebolire il principio di specialità e chiedono pertanto di eliminarlo;
‒ disposizioni penali (art. 32 cpv. 2 AP-LSAI): diversi partecipanti alla consultazione criticano il fatto che le disposizioni penali della LSAI sono ora applicabili anche alle violazioni commesse per negligenza. Sostengono, tra l’altro, che le infrazioni sono spesso dovute a interpretazioni diverse di un quadro normativo complesso e che, pertanto, è discutibile dal punto di vista della politica del diritto perseguire penalmente le persone fisiche per violazioni commesse per negligenza. Alcuni partecipanti auspicano che in caso di infrazioni commesse per negligenza non vengano sanzionati singoli individui, bensì l’impresa, anche perché la persona (fisica) perseguibile incaricata dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni spesso non ha alcuna influenza diretta sulla ripartizione delle risorse all’interno dell’organizzazione. Altri partecipanti, invece, chiedono lo stralcio integrale della comminatoria di pena in caso di atto commesso per negligenza, poiché la fattispecie del dolo eventuale consente già di perseguire penalmente le violazioni attribuibili individualmente a singole persone;
‒ delega delle competenze del Parlamento al Consiglio federale (art. 39 cpv. 2 AP-LSAI): in alcuni pareri si critica la proposta prevista dall’articolo 39 capoverso 2 AP‑LSAI di delegare al Consiglio federale la competenza del Parlamento di decidere con quali Stati la Svizzera debba scambiare informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività. Si chiede che questa decisione rimanga di competenza del Parlamento;
‒ prova dell’esenzione fiscale (art. 3 cpv. 9bis AP-LSAI e art. 6a AP-OSAIn): la maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente il fatto che un ente di utilità pubblica sia considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni stabilite dall’OCSE o dal Consiglio federale relative a un ente di utilità pubblica qualificato (art. 3 cpv. 9bis AP‑LSAI). Poiché queste istituzioni devono disporre di una conferma che attesti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 6a AP-OSAIn, sono soprattutto le autorità fiscali cantonali a temere di dover far fronte a un numero considerevole di richieste di attestazioni da parte delle istituzioni interessate. Questo perché le condizioni previste dall’articolo 6a AP-OSAIn corrispondono ai criteri che le autorità fiscali cantonali esaminano nell’ambito della procedura di esenzione fiscale applicata a un’istituzione di utilità pubblica. Poiché le condizioni per essere considerato un ente di utilità pubblica qualificato sono identiche a quelle per l’esenzione fiscale delle istituzioni di utilità pubblica, i Cantoni chiedono che nell’ordinanza venga precisato che le condizioni richieste ai fini dello scambio automatico di informazioni siano considerate soddisfatte nei casi in cui un ente è esente dall’imposta federale diretta. Chiedono inoltre di specificare che la decisione di esenzione fiscale o l’iscrizione in un registro cantonale pubblico delle istituzioni esenti dall’imposta sia considerata una conferma adeguata;
‒ precisazione dei diritti e degli obblighi nella LSAI: diversi partecipanti alla consultazione auspicano il disciplinamento nella legge formale di alcuni aspetti, in particolare di determinate definizioni contenute nel CARF o degli obblighi legali derivanti dal principio di legalità, o la precisazione di alcune disposizioni;
‒ osservazioni generali sull’OSAIn: alcuni partecipanti alla consultazione chiedono che nell’ordinanza vengano precisati tutti i criteri di collegamento che determinano in quale Stato devono essere soddisfatti gli obblighi previsti dal CARF. Fanno notare che non vengono specificate tutte e quattro le condizioni in base alle quali un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è assoggettato agli obblighi di comunicazione in uno Stato. Inoltre, alcuni partecipanti criticano le definizioni ambigue di concetti chiave come «operazione di credito», «operazione di trasferimento di denaro o di valori» o «attività commerciale» nel settore delle criptovalute. Sottolineano la necessità di formulazioni più precise per rafforzare la certezza del diritto ed evitare malintesi. Soprattutto il concetto di «attività commerciale» solleva ulteriori domande quando viene utilizzato nel contesto delle disposizioni sul riciclaggio di denaro. Questi partecipanti criticano inoltre il fatto che i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione siano considerati esercitanti un’attività commerciale soltanto in virtù del loro status nell’ambito del riciclaggio di denaro, indipendentemente dalla portata delle loro operazioni di scambio, il che esula dalle prescrizioni del CARF. Per questa ragione si chiede l’introduzione nell’OSAIn di valori soglia per le operazioni di scambio effettivamente eseguite in criptovalute. Alcuni partecipanti esigono inoltre una regolamentazione più ampia per la chiusura della relazione d’affari, conformemente allo SCC. Singoli partecipanti chiedono anche che il «limited qualified investor fund» (L‑QIF), introdotto di recente, sia recepito nella categoria degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, poiché si tratta di un investimento collettivo di capitale che, a determinate condizioni, è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. Infine, viene proposta un’estensione delle disposizioni transitorie per creare maggiore chiarezza;
‒ altre richieste che non riguardano il presente progetto: diversi partecipanti alla consultazione ritengono che la Svizzera non debba perseguire una via particolare nell’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con gli Stati Uniti; per questo motivo considerano in maniera critica la possibilità di attuare tale scambio per via bilaterale.
2.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
Al fine di tenere conto delle critiche espresse dai partecipanti alla consultazione, sono stati apportati i seguenti adeguamenti al disegno di modifica della LSAI (D‑LSAI) e al progetto di modifica dell’OSAIn (P‑OSAIn) o saranno presi in considerazione dal Consiglio federale nell’ulteriore procedura di adozione dell’ordinanza:
‒ recepimento dinamico dei commentari dell’OCSE (art. 2b D-LSAI): la legge stabilisce che il Consiglio federale definisce la versione determinante dei commentari dell’OCSE. A tal fine deve orientarsi ai Paesi membri dell’OCSE. Di conseguenza, una modifica del commentario produce effetti per la Svizzera solo al momento dell’entrata in vigore della corrispondente disposizione dell’ordinanza modificata;
‒ disposizioni penali (art. 32 cpv. 2 e art. 32a cpv. 2 D-LSAI): per rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto delle critiche espresse dai partecipanti alla consultazione, le disposizioni penali sono modificate in modo che, nei casi meno gravi, si possa prescindere dal procedimento penale o dalla punizione. Un esempio in tal senso potrebbe essere un ritardo nella comunicazione dovuto a negligenza, ma di entità esigua, riconducibile al sovraccarico di lavoro o a un malfunzionamento del sistema informatico, a condizione che si tratti di un caso di minore importanza. Questa nuova regolamentazione intende tutelare, in particolare, i collaboratori senza funzione di quadro da procedimenti penali e punizioni nei casi meno gravi. L’adeguamento garantisce inoltre un’armonizzazione con la modifica dell’articolo 37 capoverso 2 del disegno della legge del 10 ottobre 199716 sul riciclaggio di denaro (LRD), attualmente al vaglio del Parlamento nel contesto del disegno di legge del 22 maggio 202417 sulla trasparenza delle persone giuridiche;
‒ prova dell’esenzione fiscale (art. 3 cpv. 9bis D-LSAI e art. 6a AP-OSAIn): al fine di ridurre il più possibile l’onere aggiuntivo per i Cantoni e le autorità interessati, nell’OSAIn devono essere apportate le precisazioni richieste dai Cantoni riguardo agli enti che soddisfano le condizioni per un’esclusione dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, per quanto riguarda la conferma attestante l’adempimento dei criteri conformemente alla formulazione del commentario dell’OCSE relativo allo SCC, va specificato che tale conferma dev’essere rilasciata da un’autorità svizzera, senza però limitarla, come previsto nell’avamprogetto, all’autorità fiscale svizzera competente. In questo modo s’intende garantire che l’ordinanza possa tenere conto degli sviluppi internazionali e che la Svizzera non sia inutilmente limitata in questo senso;
‒ altre precisazioni nella LSAI: inoltre, la LSAI è stata modificata in diversi punti allo scopo di chiarire gli obblighi degli ambienti interessati. Le definizioni sono state modificate in merito ai criteri di collegamento di un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, al fine di specificare che i criteri di collegamento non vanno intesi cumulativamente. Il Consiglio federale deve essere autorizzato ad apportare nell’ordinanza ulteriori precisazioni relative ai criteri di collegamento secondo la parte A della sezione I CARF. La disposizione concernente la precisazione degli obblighi di adeguata verifica è stata completata, includendo anche gli utenti preesistenti di cripto-attività considerati persone fisiche o enti. Sono stati precisati anche i diritti nella procedura in materia di protezione dei dati per chiarire che il diritto d’accesso corrisponde materialmente a quello previsto dall’articolo 25 della legge del 25 settembre 202018 sulla protezione dei dati (LPD). È stato inoltre precisato che i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono ricorrere a prestatori di servizi esterni anche per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione. Infine, su richiesta dei partecipanti alla consultazione, si è rinunciato a conferire al Consiglio federale la competenza di stabilire le valute nelle quali è possibile effettuare la comunicazione se esse non sono specificate nel CARF;
‒ altre modifiche previste dell’OSAIn: infine, occorre apportare delle modifiche anche all’OSAIn per precisare gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. In caso di decesso di una persona appartenente a uno Stato oggetto di comunicazione, fino allo scioglimento della comunione ereditaria la sua successione può essere trattata come successione con personalità giuridica propria purché siano adempiute le condizioni richieste a tal fine. In tal caso la comunicazione deve essere effettuata allo Stato oggetto di comunicazione del defunto, aspetto ancora da precisare nell’ordinanza. Inoltre, la disposizione sulla chiusura della relazione d’affari deve essere adeguata all’analoga disposizione per conti finanziari affinché sia garantita un’applicazione uniforme. Nel precisare chi è considerato assoggettato all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali occorre inoltre prescindere dal riferimento al rendiconto per l’imposta sul valore aggiunto. A fini di completezza, il L‑QIF dev’essere incluso nell’elenco degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Infine, occorre estendere anche la disposizione transitoria per coprire tutte le possibili situazioni di un’entrata in vigore graduale del CARF a livello globale. A tal fine è necessario formulare in modo più ampio la pertinente norma di delega prevista all’articolo 41bis capoverso 4 D‑LSAI. Allo scopo di chiarire diverse definizioni, nella direttiva dell’AFC dell’8 gennaio 202119 «Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari – Standard comune di comunicazione di informazioni» si auspica altresì una stretta collaborazione con il settore per tenere conto delle sue richieste;
‒ altre novità rispetto all’avamprogetto: nel mese di novembre 2024 l’OCSE ha deciso di ammettere termini più lunghi per l’applicazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica nel caso di entità che a seguito della modifica dello SCC sono considerate istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione – tra cui in particolare i fornitori di moneta elettronica. Queste agevolazioni devono essere attuate anche in Svizzera. Nell’articolo 41bis capoverso 3 D‑LSAI è stata pertanto introdotta una disposizione transitoria in tal senso.
3 Diritto comparato
3.1 Relazioni multilaterali
Il Forum globale assicura l’attuazione effettiva e conforme allo standard dello SCC e del relativo aggiornamento e, presumibilmente, anche quella del CARF (v. n. 1.1.4). Nei confronti degli Stati che non si attengono alle regole pattuite a livello multilaterale vengono formulate raccomandazioni. Si tratta di un meccanismo consolidato, che assicura l’attuazione sul piano globale. In questo contesto si deve quindi partire dal presupposto che l’aggiornamento dello SCC sarà trasposto da tutti gli Stati che attuano lo SCC (attualmente più di 100 Stati) o che si sono impegnati ad attuarlo e che il CARF sarà attuato da tutti gli Stati rilevanti. Ad oggi 63 Stati si sono impegnati politicamente ad attuare il CARF (v. n. 1.1.5).
3.2 UE
L’UE attuerà lo SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023 e il CARF per mezzo della direttiva DAC 8, che disciplina l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri dell’UE. Questi ultimi dovranno emanare la relativa legislazione di attuazione a livello nazionale entro il 31 dicembre 2025 e applicarla a partire dal 1° gennaio 2026; il primo scambio di dati avverrà nel 2027 (art. 2 par. 1 DAC 8). Nelle relazioni con l’estero l’UE attuerà gli standard per lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner attraverso gli accordi multilaterali dell’OCSE o tramite corrispondenti accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni. La direttiva DAC 8 prevede un’applicazione extraterritoriale ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione provenienti dagli Stati terzi che non attuano lo standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni, se i prestatori interessati forniscono a partire da tali Stati servizi pertinenti per gli utenti di cripto-attività dell’UE. Si vuole così imporre l’attuazione del CARF su scala mondiale per evitare che i prestatori interessati si trasferiscano negli Stati che non attuano il CARF al fine di eludere lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. L’obbligo di comunicazione diretta nell’UE viene meno non appena lo Stato terzo nel quale risiedono gli attori interessati attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con tutti gli Stati membri dell’UE (consid. 19 e all. III sez. IV parte F punti 5 e 6 DAC 8). Anche per questo motivo il Consiglio federale mira allo stesso calendario di quello previsto dall’UE (v. n. 1.1.3).
3.3 Stati Uniti d’America
Gli Stati Uniti scambiano con i loro Stati partner i dati in conformità allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nell’ambito del «Foreign Account and Tax Compliance Act» (FATCA). FATCA è una normativa preesistente sulla quale si basa lo SCC. Non è noto se l’aggiornamento dello SCC debba essere integrato anche nella normativa FATCA. Alcuni elementi che sono stati modificati nell’ambito dell’aggiornamento dello SCC sono già oggetto della normativa FATCA, segnatamente l’esclusione delle istituzioni caritatevoli, di importanza centrale per la Svizzera. Inoltre, la normativa FATCA non prevede alcuna comunicazione prima del raggiungimento del valore soglia determinante di 50 000 dollari americani, ragione per cui in questo accordo non è necessario inserire ulteriori disposizioni derogatorie, per esempio per i conti di moneta elettronica, ai quali è applicabile un valore soglia più basso. Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sarà probabilmente attuato dagli Stati Uniti per mezzo di accordi bilaterali. La corrispondente attuazione dello scambio automatico di informazioni relative alle cripto-attività con gli Stati Uniti sarà oggetto di un progetto distinto (v. n. 1.1.6).
3.4 Attuazione uniforme dei quadri normativi a livello globale: rinuncia allo «swiss finish»
La modifica dello SCC e il CARF vengono attuati secondo le prescrizioni internazionali. Le basi di diritto internazionale e i relativi allegati sono recepiti senza modifiche nel diritto svizzero (v. n. 4.1 e cap. 5). In questo modo si evita che l’attuazione in Svizzera si discosti dalle regole concordate a livello multilaterale e dall’attuazione dei quadri normativi in altri Paesi.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
Il progetto mira ad attuare gli standard dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e la modifica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, dal 1° gennaio 2026, in modo che nel 2027 si potrà effettuare un primo scambio di dati sulla base di questi quadri normativi. A tal fine occorre approvare le basi multilaterali di diritto internazionale, più precisamente l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività, e modificare la base legale nel diritto interno, ovvero la LSAI.
Il presente progetto intende anche attuare le raccomandazioni che il Forum globale ha formulato nei confronti del nostro Paese nell’ambito delle due verifiche aventi ad oggetto le basi legali svizzere per l’attuazione dello SCC.
4.1.1 Basi di diritto internazionale
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
L’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari è la base legale internazionale per lo scambio delle informazioni che, in seguito all’aggiornamento dello SCC, sono ora oggetto dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Il recepimento dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari comprende anche il recepimento dello SCC aggiornato, allegato all’Accordo SAI Conti finanziari.
L’Addendum diventa parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari, le cui disposizioni si applicano per analogia anche all’Addendum. Ciò vale anche per l’attivazione delle relazioni di scambio secondo lo SCC, per cui lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con uno Stato partner esistente avviene secondo lo standard riveduto non appena lo Stato partner in questione comunicherà di disporre delle legislazioni aggiornate per l’attuazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari (v. n. 5.1).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività segue la stessa logica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’oggetto di questo scambio è uno scambio automatico di informazioni relative a operazioni con cripto-attività effettuato a intervalli regolari tra due Stati.
L’Accordo SAI Cripto-attività disciplina le modalità di tale scambio. Le informazioni da scambiare devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e trasmesse una volta all’anno alle autorità fiscali. Queste ultime trasmettono in seguito le informazioni alle autorità fiscali dello Stato partner o degli Stati partner nei quali gli utenti di cripto-attività sono residenti ai fini fiscali.
L’Accordo SAI Cripto-attività e il CARF definiscono le informazioni da scambiare. Si tratta in particolare di informazioni su operazioni effettuate con cripto-attività pertinenti nel corso di un anno civile come pure sull’identità delle persone beneficiarie di queste attività. Oltre a definire il concetto di «cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», il CARF prevede anche disposizioni per l’identificazione dei clienti.
L’Accordo SAI Cripto-attività è la base legale internazionale per lo scambio di informazioni in materia di cripto-attività. Il CARF è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Quest’ultimo si basa sull’Accordo SAI Conti finanziari e si fonda sull’idea che lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività venga attuato in modo uniforme. La base legale di diritto internazionale per l’Accordo SAI Cripto-attività è costituita anche dall’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, secondo cui due o più parti, per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, si scambiano automaticamente informazioni.
L’Accordo SAI Cripto-attività è concepito come accordo tra autorità competenti e afferma esplicitamente che la firma dello stesso non pregiudica eventuali procedure di approvazione nazionali. Affinché possa essere attuato efficacemente, lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività deve essere concordato bilateralmente tra i singoli Stati e attivato mediante notifica (dichiarazione). L’Accordo SAI Cripto-attività è applicabile non appena sono soddisfatte le condizioni seguenti:
– entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;
– entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo SAI Cripto-attività;
– entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle legislazioni necessarie per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e delle misure adeguate per garantire la confidenzialità e il rispetto delle norme di protezione dei dati;
– entrambi gli Stati devono dichiarare di voler scambiare informazioni con l’altro Stato su base bilaterale (attivazione).
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che, al momento della firma o appena possibile successivamente, ogni Stato comunichi il momento a partire dal quale intende attuare il CARF (v. n. 5.3).
4.1.2 Modifica delle basi legali nel diritto interno
Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività e i relativi allegati contengono sostanzialmente le basi di diritto materiale necessarie per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono sufficientemente dettagliate e direttamente applicabili. Per tale ragione, anche in questo caso è necessaria l’emanazione di una legge federale d’accompagnamento. A causa dello stretto legame materiale con lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, si propone di integrare anche lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività nella LSAI. Le modifiche necessarie vengono delineate di seguito e comprendono sostanzialmente:
– adeguamenti e precisazioni di natura redazionale e strutturale;
– misure volte a garantire la certezza del diritto attraverso una regolamentazione che prevede esplicitamente un’interpretazione conforme ai commentari corrispondenti dell’OCSE: questa precisazione è opportuna alla luce delle valutazioni tra pari del Forum globale poiché, per esperienza, questo aspetto è determinante ai fini della verifica dell’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni nella prassi;
– disciplinamento della collaborazione con gli organi di vigilanza: al fine di sfruttare le sinergie e garantire un modo di procedere coerente, nel D‑LSAI viene creata una base legale per la collaborazione tra l’AFC e la FINMA come pure per la collaborazione tra gli OAD e gli organismi di vigilanza che si orienta alla legislazione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro;
– semplificazione dell’ammissione di nuovi Stati partner: questa competenza, che attualmente spetta al Parlamento, sarà delegata al Consiglio federale per gli Stati rimanenti;
– adeguamenti che tengono conto delle raccomandazioni del Forum globale: alcune disposizioni derogatorie svizzere devono essere abrogate o adeguate secondo le nuove disposizioni derogatorie stabilite dall’OCSE e, ad eccezione dei casi meno gravi, la negligenza deve essere punibile.
Modifica della LSAI nel dettaglio
La LSAI verrà suddivisa in una parte generale, una parte dedicata all’attuazione dello SCC e una parte dedicata all’attuazione del CARF. Ove necessario, le disposizioni esistenti applicabili a entrambi i quadri normativi verranno integrate con i termini concernenti lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività oppure verranno aggiunte disposizioni analoghe.
Ove necessario, vengono precisate le disposizioni riprese dall’allegato dell’Accordo SAI Cripto-attività. Tra queste vi sono anche determinati aspetti riguardanti il criterio di collegamento con la Svizzera («nexus») nonché le agevolazioni e precisazioni relative agli obblighi di comunicazione.
Nel 2023 il Forum globale ha effettuato una verifica delle basi legali per l’attuazione dello SCC, ponendo particolare attenzione alle disposizioni volte a garantire l’attuazione effettiva dello SCC nella prassi, più precisamente quelle penali. A questo proposito sono state formulate due raccomandazioni nei confronti della Svizzera che riguardavano la mancanza di una disposizione penale sia per la violazione dovuta a negligenza degli obblighi previsti dalla LSAI sia per la violazione dell’obbligo di conservazione. Queste disposizioni dovranno essere inserite nella LSAI escludendo i casi meno gravi dal loro campo di applicazione.
Futura modifica dell’OSAIn
A seguito dei lavori sopra menzionati, il Consiglio federale, previa consultazione degli ambienti interessati e delle commissioni parlamentari competenti, adeguerà anche l’OSAIn. Oltre ai punti descritti al numero 2.2, saranno adeguati i punti esposti di seguito.
Nel 2018 il Forum globale ha svolto un esame preliminare della LSAI, dell’OSAIn e dell’allora vigente direttiva dell’AFC «Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari – Standard comune di comunicazione di informazioni», nella versione del 17 gennaio 2017, vertente in particolare sul corretto recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni dello SCC e di determinati elementi considerati fondamentali del commentario relativo allo SCC. La Svizzera ha attuato la maggior parte delle raccomandazioni del Forum globale entro il 1° gennaio 2019 nell’ambito della modifica della LSAI, dell’OSAIn e della direttiva (p. es. abrogazione della disposizione derogatoria per i conti che sono conti esclusi in virtù della legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto). Non sono invece state attuate le raccomandazioni concernenti l’abrogazione delle disposizioni derogatorie formulate nell’OSAIn per le associazioni (art. 5), le fondazioni (art. 6) e i relativi conti (art. 10 e 11), i conti per il versamento di capitale (art. 9) e i conti di moneta elettronica (art. 16). Per contro, la Svizzera ha chiesto all’OCSE che il suo organismo incaricato dell’elaborazione dello SCC e preposto alla relativa interpretazione chiarisse il trattamento di questi istituti finanziari e conti. Tale trattamento è stato chiarito nell’ambito dei dibattiti relativi all’aggiornamento dello SCC. A livello internazionale si è concordi nel ritenere che, in relazione alle entità caritatevoli qualificate, ai conti per il versamento di capitale e ai conti di moneta elettronica, il rischio che possano essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta è basso, a condizione che siano soddisfatti i presupposti di esclusione formulati dall’OCSE. Pertanto, sulla base delle disposizioni dello SCC aggiornato, questi possono essere esclusi dal suo campo d’applicazione. Ne consegue che le disposizioni derogatorie riportate nell’OSAIn devono essere abrogate e sostituite con le nuove disposizioni derogatorie corrispondenti al testo dell’OCSE. Solamente in relazione alle eccezioni relative ai conti di associazioni e fondazioni non si è raggiunto alcun consenso a livello internazionale. Nessun altro Stato esclude questi conti dal campo d’applicazione dello SCC. La comunità internazionale si attende pertanto l’abrogazione di queste disposizioni derogatorie al fine di garantire pari condizioni («level playing field»).
Come già menzionato al numero 1.1.3, a livello internazionale è stato deciso che, in casi eccezionali, è possibile attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività in un momento successivo. Qualora gli Stati dovessero avvalersi di tale possibilità, dovranno essere introdotte disposizioni transitorie nell’OSAIn (v. n. 5.5, commento all’art. 41bis cpv. 4 D‑LSAI).
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Rispetto al diritto vigente, il progetto non prevede modifiche nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quella dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sono a cura della Confederazione, mentre l’AFC continuerà a essere la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. L’aggiornamento dello SCC e l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività comporteranno un’estensione di questo compito dell’AFC con conseguenti costi e oneri supplementari (v. n. 6.1).
Gli standard per lo scambio automatico di informazioni impongono inoltre ai prestatori interessati obblighi di comunicazione e adeguata verifica che comportano costi e oneri supplementari per gli ambienti interessati (v. n. 6.2).
4.3 Attuazione
Semplificare l’esecuzione con mezzi elettronici
L’esecuzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari come pure l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività devono avvenire in modo automatizzato, sia in Svizzera (scambio di informazioni tra gli istituti finanziari / i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e l’AFC o tra l’AFC e i Cantoni) sia con gli Stati partner della Svizzera. L’obiettivo è garantire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità (v. anche n. 5.3).
Nell’ambito di questo scambio l’AFC continuerà a essere la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. L’AFC emanerà direttive finalizzate al chiarimento delle questioni attuative degli standard per lo scambio automatico di informazioni.
Il Consiglio federale mira a un’entrata in vigore a partire dal 2026 con un primo scambio di dati nel 2027, in linea con quanto stabilito a livello internazionale.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari)
Preambolo
Il preambolo illustra lo scopo dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari. Esso presenta il contesto dell’Addendum, in particolare la necessità di dover ora scambiare ulteriori informazioni per tenere conto dell’aggiornamento dello SCC.
Ai fini del recepimento nel diritto svizzero, l’aggiornamento dello SCC è allegato all’Addendum e viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale insieme all’Addendum.
Sezione 1 – Aggiunte alle informazioni da scambiare in relazione ai conti oggetto di comunicazione
La sezione 1 riporta le informazioni aggiuntive da scambiare e completa in tal modo la sezione 2 dell’Accordo SAI Conti finanziari. Ciò corrisponde alla modifica della sezione I dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari (v. n. 5.2, commento relativo alla sezione I dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari). La sezione 1 dell’Addendum rappresenta la base di diritto internazionale per lo scambio di queste informazioni tra gli Stati partner.
Sezione 2 – Condizioni generali
Par. 1
Il paragrafo 1 stabilisce che l’Addendum entrerà in vigore tra i suoi firmatari, che costituirà parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari e che le disposizioni di quest’ultimo si applicheranno mutatis mutandis all’Addendum. All’Addendum si applicano anche le definizioni, le disposizioni relative ai tempi e alla modalità dello scambio di informazioni nonché le norme in materia di confidenzialità e protezione dei dati previste dall’Accordo SAI Conti finanziari. Poiché l’Addendum entra in vigore tra tutti i firmatari, non è necessaria una nuova attivazione né un aggiornamento delle relazioni di scambio esistenti.
Par. 2
Il paragrafo 2 illustra la procedura di notifica nell’ambito dell’Addendum, secondo cui l’autorità competente trasmette le notifiche (dichiarazioni) seguenti al momento della firma dell’Addendum o appena possibile successivamente:
Lett. a
Una notifica aggiornata a norma della sezione 7 paragrafo 1 lettera a) dell’Accordo SAI Conti finanziari:
– punto i): che confermi che lo Stato dispone delle legislazioni necessarie per attuare l’Addendum, precisando le date pertinenti per l’entrata in vigore delle legislazioni. Ciò potrebbe altresì includere l’indicazione di eventuali requisiti connessi alle procedure legislative nazionali ai fini dell’applicazione provvisoria dell’Addendum per un periodo limitato;
– punto ii): che indichi che lo Stato non dispone ancora delle legislazioni necessarie per attuare l’aggiornamento dello SCC e che, pertanto, richieda agli altri Stati il consenso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo lo SCC nella sua versione aggiornata.
L’OCSE riconosce che per alcuni Stati, in particolare quelli che hanno recentemente attuato lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o che sono in procinto di attuarlo, non sarà possibile attuare già dal 1° gennaio 2026 gli obblighi di comunicazione supplementari previsti dalla sezione 1 dell’Addendum.
Lett. b
Una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell’Accordo SAI Conti finanziari che indichi gli Stati le cui richieste presentate conformemente alla sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell’Addendum sono state accolte.
Nei casi in cui non sia stato fornito il consenso per un periodo transitorio in conformità al meccanismo sopra descritto o tale periodo sia scaduto, l’autorità competente il cui Stato dispone delle legislazioni necessarie per attuare l’aggiornamento dello SCC del 2023 può, a seconda dei casi e in applicazione della sezione 2 paragrafo 1 dell’Addendum, avvalersi delle disposizioni esistenti previste dalla sezione 3 paragrafo 3 e dalla sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari, al fine di non inviare più le informazioni o di sospendere o denunciare la relazione di scambio con l’altra autorità competente il cui Stato non dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata dell’8 giugno 2023.
L’articolo 2 del disegno di decreto federale che approva l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività (di seguito «D-DF») disciplina la notifica (dichiarazioni) della Svizzera in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari o del relativo Addendum.
La tabella di marcia internazionale prevede in linea di principio l’attuazione dal 1° gennaio 2026 con un primo scambio delle informazioni aggiuntive nel 2027. Ne consegue che la notifica relativa alle legislazioni (v. lett. a punto i più sopra) deve avvenire al più tardi nel dicembre 2025. L’attuazione dal 1° gennaio 2026 potrebbe comportare l’applicazione provvisoria dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari per un breve lasso di tempo. In questo caso, con riserva della decisione del Consiglio federale concernente l’applicazione provvisoria secondo l’articolo 7b della legge del 21 marzo 199720 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e salvo l’opposizione da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale procederà a una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria. Non appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accettati in votazione popolare a seguito di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata (art. 2 cpv. 1 D-DF).
L’articolo 39 capoverso 5 D-LSAI autorizza il Consiglio federale a designare gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta corrispondente, è stato dato il consenso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari. Se viene concesso il termine transitorio, secondo l’articolo 2 capoverso 2 D-DF il Consiglio federale dovrà inviare al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica aggiornata conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell’Accordo SAI Conti finanziari.
5.2 Allegato all’Accordo SAI Conti finanziari: modifica dello Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari
Sezione I – Obblighi generali di comunicazione
Parte A
La parte A ricapitola le informazioni da scambiare nell’ambito dello SCC e indica gli elementi che vengono aggiunti alle informazioni da comunicare. Ora l’obbligo di comunicazione comprende anche i punti seguenti:
– il ruolo delle persone che esercitano il controllo in relazione all’entità titolare del conto e il ruolo o i ruoli dei titolari di quote nel capitale di rischio in un’entità di investimento; ciò garantisce che le autorità fiscali possano riconoscere il ruolo svolto da una persona che esercita il controllo o da un titolare di quote nel capitale di rischio rispetto all’entità, consentendo di distinguere le persone che esercitano il controllo o i titolari di quote nel capitale di rischio che detengono quote attraverso la proprietà, il controllo o in veste di beneficiari da chi ha un ruolo dirigenziale (p. es. funzionari di alto livello, protettori, trustee);
– se il conto si configura come un conto preesistente o un nuovo conto e se è stata ottenuta un’autocertificazione valida; queste informazioni forniscono alle autorità fiscali indicazioni sulle procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicate e pertanto sull’affidabilità delle informazioni;
– se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei titolari del conto congiunto: queste informazioni consentono alle autorità fiscali di considerare che i proventi e il saldo dei conti congiunti potrebbero non essere interamente attribuibili a ciascun titolare del conto, ma dovrebbero piuttosto essere ripartiti, a seconda dei casi, tra i titolari del conto; e
– il tipo di conto finanziario: questa distinzione tra conti di deposito, conti di custodia, quote nel capitale di rischio e di debito e contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato consente alle autorità fiscali di comprendere meglio gli investimenti finanziari detenuti dai contribuenti.
Questa estensione intende consentire alle autorità fiscali di meglio contestualizzare le informazioni che ricevono nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e semplificare l’utilizzo dei dati ai fini dell’osservanza delle prescrizioni fiscali.
Parte C
Secondo lo SCC un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e la data di nascita in relazione a conti preesistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l’anno in cui questi conti sono stati identificati come conti oggetto di comunicazione. Con l’aggiornamento dello SCC si precisa che questo obbligo si applica anche quando l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve aggiornare le informazioni relative ai conti interessati in conformità delle procedure antiriciclaggio nazionali.
Parte G
Dal momento che determinate attività possono essere considerate sia cripto-attività pertinenti ai sensi del CARF sia attività finanziarie ai sensi dello SCC (p. es. azioni emesse sotto forma di cripto-attività), lo SCC contiene anche una disposizione facoltativa che consente di escludere la comunicazione degli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un bene patrimoniale secondo lo SCC se tali informazioni sono comunicate nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Si vogliono così limitare le doppie comunicazioni lasciando flessibilità operativa alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione che sono assoggettate a entrambi i quadri normativi.
Sezione VI – Adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità
La sezione VI comprende gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti di entità. Le condizioni alle quali un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può in questi casi fare ricorso a procedure antiriciclaggio per la determinazione delle persone che esercitano il controllo sono state integrate nello SCC. Viene stabilito che le procedure antiriciclaggio devono essere conformi alle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) adottate nel 201221, in particolare alle Raccomandazioni 10 e 25. Viene inoltre chiarito che, se non è giuridicamente tenuta ad adottare procedure antiriciclaggio conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione dovrà applicare «procedure sostanzialmente analoghe». Lo SCC non contiene ulteriori considerazioni che precisano quali procedure siano «sostanzialmente analoghe».
Le procedure antiriciclaggio svizzere corrispondono alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Di conseguenza, le istituzioni finanziarie svizzere tenute alla comunicazione applicano le procedure antiriciclaggio svizzere sulla base di un corrispondente obbligo giuridico in caso di assoggettamento alla LRD oppure sulla base di procedure «sostanzialmente analoghe» negli altri casi.
Sezione VII – Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale
La sezione VII contiene regole supplementari concernenti gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale. Dal momento che lo SCC prescrive che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione devono ottenere autocertificazioni per tutti i nuovi conti e confermarne la ragionevolezza, nel caso in cui un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non possa, per circostanze straordinarie, ottenere un’autocertificazione valida, non è prevista alcuna possibilità suppletiva per le procedure di adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale. In tal caso le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione avranno l’obbligo di determinare provvisoriamente la residenza ai fini fiscali dei titolari di conto e/o delle persone che esercitano il controllo sulla base delle procedure per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale applicabili ai conti preesistenti, fino a quando l’autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata. Va osservato che questa non è una procedura standard e nemmeno un’alternativa all’obbligo di ottenere un’autocertificazione valida.
Sezione VIII – Definizioni
La sezione VIII contiene le definizioni utilizzate nell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari e le modifiche apportate a tali definizioni.
Prodotti di moneta elettronica
Alcuni prodotti di moneta elettronica e le valute digitali della banca centrale che costituiscono una moneta fiduciaria digitale emessa da una banca centrale corrispondono dal punto di vista funzionale a un conto bancario tradizionale e sollevano di conseguenza questioni fiscali analoghe. Per garantire condizioni di parità tra i prodotti di moneta elettronica e i conti bancari tradizionali rientranti nel campo d’applicazione dello SCC e per assicurare risultati uniformi nelle comunicazioni, sono state apportate le modifiche seguenti:
– parte A punto 9: introduzione dell’espressione «prodotto specificato di moneta elettronica», che comprende le rappresentazioni digitali di un’unica moneta fiduciaria che sono emesse al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento, rappresentate da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella medesima moneta fiduciaria, che sono accettate da una persona fisica o giuridica diversa dall’emittente e che, in virtù di obblighi previsti dal diritto in materia di vigilanza cui l’emittente è soggetto, sono rimborsabili al valore nominale nella medesima moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto. È prevista un’eccezione per i prodotti creati al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi su istruzioni di un cliente e che non possono essere utilizzati per la conservazione del valore;
– parte A punto 10: introduzione dell’espressione «valuta digitale della banca centrale», che designa qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato emessa in forma digitale da una banca centrale;
– parte A punto 5: modifica della definizione di «istituzione di deposito» per includere i fornitori di moneta elettronica che non sono già istituzioni di deposito ai sensi della definizione attuale e che sono pertinenti dal punto di vista dello SCC perché detengono prodotti specificati di moneta elettronica o valute digitali della banca centrale;
– parte B punto 1 lettera a: aggiunta dell’espressione «istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione», per chiarire che una banca centrale non è esclusa dal campo d’applicazione dello SCC se detiene valute della banca centrale a nome di cosiddette entità non finanziarie («non-financial entity», NFE) o persone fisiche. L’espressione «NFE» è definita nella sezione VIII parte D punto 7 dello SCC. Si tratta di entità che non sono istituzioni finanziarie;
– parte C punto 2: modifica della definizione dell’espressione «conto di deposito» per includere i conti che rappresentano prodotti specificati di moneta elettronica e valute della banca centrale detenuti a beneficio di clienti; e
– parte C punto 17 lettera ebis: aggiunta di una nuova categoria di conti esclusi per rimuovere dal campo d’applicazione i prodotti di moneta digitale a basso rischio in considerazione del limitato valore monetario immagazzinato, ossia i prodotti specificati di moneta elettronica la cui media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni non ha superato i 10 000 dollari americani durante un qualsiasi periodo consecutivo di 90 giorni.
Copertura dei derivati collegati alle cripto-attività e delle entità di investimento che investono in cripto‑attività
Parte A punto 6
Oltre alla negoziazione e alla detenzione diretta di cripto-attività, gli investitori possono anche investire in cripto-attività tramite fondi e altri veicoli di gestione patrimoniale il cui scopo è acquisire e detenere cripto-attività pertinenti a fini di investimento. In questo modo, gli investitori possono beneficiare delle fluttuazioni di prezzo delle cripto-attività sottostanti al fondo senza possedere direttamente alcuna cripto-attività. Le partecipazioni in fondi e veicoli di gestione patrimoniale sono già soggette all’obbligo di comunicazione ai sensi dello SCC, sia come quote nel capitale di rischio o di debito detenute in entità di investimento, sia come attività finanziarie detenute in conti di custodia. Tuttavia, la definizione di «entità di investimento» non contiene attualmente le cripto-attività come categoria di investimenti ammissibili che farebbero rientrare l’entità nell’ambito di applicazione dello SCC, in quanto attualmente la definizione contempla soltanto attività finanziarie e denaro. La definizione di «entità di investimento» viene quindi ampliata per includere l’attività di investimento in cripto-attività.
Parte A punto 7
Al fine di garantire la coerenza tra i derivati collegati alle cripto-attività e i derivati collegati ad (altre) attività finanziarie, queste ultime già contemplate dallo SCC, i contratti derivati su cripto-attività sono inclusi nella definizione di attività finanziarie, consentendo così alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di applicare le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione ai prodotti derivati collegati a diversi tipi di attività.
La definizione dei corrispondenti termini del CARF (moneta fiduciaria, cripto-attività, cripto-attività pertinente e operazione di scambio) è riflessa anche nello SCC perché in diversi punti vi viene fatto riferimento.
Diritto transitorio per conti considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggiornamento dello SCC
Parte C punti 9 e 10
Nelle definizioni dei termini «nuovo conto» e «conto preesistente» viene aggiunta una disposizione di diritto transitorio per i conti che sono considerati conti finanziari solo in virtù dell’aggiornamento dello SCC nella versione del 2023 (v. n. 5.5, commento all’art. 2 cpv. 1 lett. i e j D‑LSAI).
Qualificazione dei conti di conferimento di capitale come conti esclusi
Parte C punto 17 lettera e) punto v)
I conti di conferimento di capitale, il cui scopo è bloccare i fondi per un periodo di tempo limitato in vista della costituzione di una nuova società o di un aumento di capitale in corso, sono ora considerati conti esclusi, a condizione che siano previste adeguate misure di protezione per evitare un uso improprio di tali conti. È il caso in cui tali operazioni sono soggette a regolamentazione e, per legge, devono essere effettuate tramite un conto bancario dedicato, in cui i fondi sottostanti sono congelati fino al conferimento del capitale e, nel caso della costituzione di una società, quando quest’ultima è stata legalmente costituita e iscritta nel registro delle imprese dello Stato. Non appena la società è legalmente costituita e registrata, il conto di conferimento di capitale viene trasformato in un normale conto di deposito o l’importo del capitale viene trasferito a un conto di deposito e il conto di conferimento di capitale iniziale viene chiuso. Al contrario, se la società non viene costituita, gli importi depositati vengono rimborsati ai sottoscrittori.
Al fine di garantire che siano utilizzati solo per il completamento di un’imminente operazione di conferimento di capitale, tali conti sono trattati come conti esclusi solo laddove il loro utilizzo è previsto dalla legge e per un periodo massimo di 12 mesi.
Inclusione dei servizi di verifica statali nelle procedure di adeguata verifica in materia fiscale
Parte E punto 7
La tecnologia ha segnato progressi notevoli anche nel campo dei processi per l’identificazione dei contribuenti, offrendo così la possibilità per le istituzioni finanziarie interessate di semplificare la documentazione dei titolari di conto e delle persone che esercitano il controllo. Alcune autorità offrono a fornitori terzi di informazioni, come le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione, servizi di verifica statali, i cosiddetti «Government Verification Services» (GVS), che consentono loro di far verificare e di ottenere la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo direttamente dall’autorità fiscale dello Stato nel quale la persona in questione è residente ai fini fiscali. In tal caso la conferma dell’autorità fiscale è rilasciata sotto forma di «token» informatico o altro identificativo univoco.
La parte E punto 7 stabilisce che le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione possono basarsi su tali procedure per documentare un titolare di conto o una persona che esercita il controllo nell’ambito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale secondo lo SCC. Sotto questo aspetto, la conferma dell’identità e della residenza fiscale di un titolare di conto o di una persona che esercita il controllo tramite servizi di verifica statali o un analogo processo informatico è riconosciuta come un equivalente funzionale di un NIF e deve essere comunicata al posto di quest’ultimo.
Sezione X – Misure transitorie
La nuova sezione X disciplina aspetti del diritto transitorio in relazione all’efficacia dell’aggiornamento dello SCC e alla comunicazione del ruolo o dei ruoli in virtù dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione è una persona che esercita il controllo o un titolare di una quota nel capitale di rischio dell’entità (v. n. 5.5, commento all’art. 41bis cpv. 1 D‑LSAI).
5.3 Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività (Accordo SAI Cripto‑attività)
Preambolo
Il preambolo contiene informazioni utili sul contesto, illustra lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività e contiene le dichiarazioni dei firmatari.
Il primo considerando conferma che gli Stati dei firmatari sono parti della Convenzione sull’assistenza amministrativa o territori contemplati dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa. Questo è un presupposto per la sottoscrizione dell’Accordo SAI Cripto-attività.
Il secondo e il terzo considerando fungono da introduzione e chiariscono che lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività consiste nel contrastare l’evasione e la frode fiscale nonché nel migliorare il rispetto degli obblighi fiscali.
Il quarto considerando garantisce che la legislazione degli Stati dei firmatari impone o dovrebbe imporre ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di comunicare informazioni concernenti le cripto-attività pertinenti conformemente alla portata degli scambi definita alla sezione 2. Questa formulazione consente la sottoscrizione dell’Accordo SAI Cripto-attività prima che lo Stato disponga delle legislazioni necessarie per attuare il CARF.
Il quinto considerando contiene l’indicazione secondo cui le future modifiche del CARF verranno attuate e la definizione di CARF farà riferimento alla versione aggiornata (v. n. 5.5, commento all’art. 12c D‑LSAI).
Come mostra l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, questa procedura ha il vantaggio di garantire l’attuazione uniforme dello standard per lo scambio automatico di informazioni nei confronti di tutti gli Stati partner. Qualora non dovessero riguardare il contenuto dell’Accordo SAI Cripto-attività, le modifiche dello standard potranno essere integrate nel diritto nazionale senza che sia necessario rinegoziare numerosi accordi. I prestatori di servizi per le cripto-attività interessati potranno di conseguenza adottare lo stesso standard nei confronti di tutti gli Stati partner dell’Accordo SAI Cripto-attività. Le modifiche dello standard non comportano la necessità di dover applicare il «vecchio» standard nel caso di clienti di determinati Paesi e il «nuovo» standard nel caso di clienti di altri Paesi. Come mostra l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, esistono meccanismi volti a impedire una diversa attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni e ad assicurare parità di condizioni nel caso in cui gli Stati partner non dovessero integrare contemporaneamente le modifiche allo standard nel proprio diritto nazionale. L’OCSE è l’istanza competente per le decisioni relative alle modifiche del CARF. Si assicura in tal modo l’esistenza di un largo consenso su scala internazionale per tali modifiche e si potrà di conseguenza presupporre l’applicazione effettiva di tali modifiche. Inoltre, il Forum globale è stato incaricato di monitorare l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni. Come l’Accordo SAI Conti finanziari, anche l’Accordo SAI Cripto-attività prevede infine che una parte possa sospendere lo scambio di informazioni ai sensi dell’Accordo SAI Cripto-attività con uno Stato partner se quest’ultimo è o è stato responsabile di una non conformità significativa rispetto all’Accordo SAI Cripto-attività (cfr. sez. 7 par. 5 e 6). Come stabilito espressamente dall’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, la mancata conformità alla modifica dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel diritto nazionale può giustificare una sospensione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Presumibilmente una norma analoga si applicherà anche in relazione alle modifiche del CARF.
Il sesto considerando sancisce la Convenzione sull’assistenza amministrativa come base legale internazionale che autorizza lo scambio automatico di informazioni.
Il settimo considerando chiarisce che lo scambio di informazioni avverrà su base bilaterale, ovvero dallo Stato mittente allo Stato destinatario, anche se la relativa intesa è multilaterale.
L’ottavo considerando contiene le garanzie relative (i) alle protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni restino confidenziali e (ii) alle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace.
Il nono e ultimo considerando conferma lo scopo dell’Accordo SAI Cripto-attività di migliorare l’adempimento degli obblighi fiscali a livello internazionale in relazione alle cripto-attività pertinenti. Viene precisato che l’applicazione dell’Accordo SAI Cripto-attività può dipendere dal completamento delle procedure legislative nazionali (p. es. l’approvazione del Parlamento). Il considerando ribadisce inoltre che la conclusione dell’Accordo SAI Cripto-attività presuppone l’osservanza delle disposizioni relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati e delle altre tutele previste, comprese le disposizioni che limitano l’uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
Nella sezione 2 dell’Accordo SAI Cripto-attività è definito l’obbligo di scambiare determinate informazioni ottenute conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF. L’espressione «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» comprende lo standard elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20 per lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (inclusi i commentari dell’OCSE; sez. 1 par. 1 lett. c dell’Accordo SAI Cripto-attività). Come per l’Accordo SAI Conti finanziari, il CARF non è direttamente integrato nell’Accordo SAI Cripto-attività, al quale fa tuttavia riferimento.
Ai fini del recepimento nel diritto svizzero, il CARF è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale insieme all’Accordo SAI Cripto-attività; si è proceduto in maniera analoga anche per lo SCC e l’Accordo SAI Conti finanziari. Nell’articolo 12c capoverso 1 D‑LSAI è inoltre stabilito che, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività, i diritti e gli obblighi dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano sul CARF allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. L’Accordo SAI Cripto-attività e il CARF allegato saranno pubblicati nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Inoltre, nella LSAI sarà introdotta una disposizione che disciplina la competenza interna per la modifica dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività (v. n. 5.5, commento all’art. 12c D‑LSAI).
Sezione 1 – Definizioni
Nella sezione 1 sono definite le espressioni impiegate nell’Accordo SAI Cripto-attività.
Par. 1
Il termine «Giurisdizione» designa uno Stato per cui la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Cripto-attività sono in vigore. Può trattarsi di uno Stato o di un territorio (p. es. i territori d’oltremare di uno Stato).
L’espressione «autorità competente» designa, per ogni Stato, le persone e le autorità elencate all’allegato B della Convenzione sull’assistenza amministrativa. Per la Svizzera è il capo del DFF o il/la suo/a sostituto/a.
L’espressione «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» si riferisce al quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in relazione alle cripto-attività (inclusi i commentari dell’OCSE) elaborato dall’OCSE con i Paesi del G20. Si veda al riguardo anche il commento al quinto considerando del preambolo.
Per «Segretariato dell’Organo di coordinamento» si intende il Segretariato dell’OCSE che, conformemente all’articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, sostiene l’Organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorità competenti delle parti della Convenzione sull’assistenza amministrativa.
L’espressione «accordo effettivo» indica che le quattro condizioni seguenti sono adempiute e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività tra due Stati è stato introdotto acquisendo validità giuridica:
‒ entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull’assistenza amministrativa;
‒ entrambi gli Stati devono aver firmato l’Accordo SAI Cripto-attività;
‒ entrambi gli Stati devono dichiarare di disporre delle legislazioni necessarie per attuare il CARF;
‒ entrambi gli Stati devono aver dichiarato al Segretario dell’Organo di coordinamento di voler scambiare informazioni in materia di cripto-attività con l’altro Stato su base bilaterale.
Par. 2
Secondo il paragrafo 2, qualsiasi termine non definito nell’Accordo SAI Cripto-attività avrà il senso a lui attribuito dalla legislazione della parte che applica l’Accordo SAI Cripto-attività nel caso concreto. Il suo significato deve essere conforme a quello definito nel CARF. Tutti i termini non definiti nell’Accordo SAI Cripto-attività o nel CARF hanno sostanzialmente il significato che viene loro attribuito dalla legislazione della parte che applica l’Accordo SAI Cripto-attività nel caso concreto. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e la Convenzione sull’assistenza amministrativa conclusi dalla Svizzera contengono una disposizione analoga.
Sezione 2 – Scambio di informazioni concernente le persone oggetto di comunicazione
Par. 1 e 3
I paragrafi 1 e 3 definiscono le informazioni da scambiare. Queste devono essere ottenute conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF e scambiate automaticamente ogni anno con gli Stati partner. Si rimanda inoltre agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa. L’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Cripto-attività costituiscono la base legale di diritto internazionale per lo scambio. All’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa si rimanda anche nella sezione 5 dell’Accordo SAI Cripto-attività, che contiene le prescrizioni sulla tutela del segreto da applicare alle informazioni scambiate e indica gli scopi per cui le informazioni scambiate devono essere usate (cosiddetto principio di specialità).
Il paragrafo 3 elenca le informazioni da scambiare in relazione a ogni persona oggetto di comunicazione di un altro Stato. Esse possono essere riassunte in tre categorie:
(a) Informazioni concernenti l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione
Queste informazioni servono per l’identificazione, da parte dello Stato che le riceve, degli utenti oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo di un’entità che è una persona oggetto di comunicazione. Per quanto concerne le persone fisiche le informazioni includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale, il o i NIF, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di entità queste informazioni includono il nome, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale e il o i NIF. Per le persone che esercitano il controllo occorre indicare anche il ruolo o i ruoli in virtù dei quali sono considerate persone che esercitano il controllo.
(b) Informazioni concernenti l’identificazione del prestatore di servizi per le cripto‑attività tenuto alla comunicazione
Queste informazioni servono per l’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le informazioni da scambiare sono il nome, l’indirizzo ed eventualmente il numero d’identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività.
(c) Informazioni concernenti le operazioni
Vanno comunicate le operazioni in funzione del tipo di cripto-attività pertinente. Le varie categorie di operazioni sono comunicate individualmente (v. punti ii–ix). La comunicazione avviene in modo aggregato, vale a dire per ogni tipo di cripto-attività pertinente e per tutte le categorie di operazioni si deve comunicare il valore totale, il numero totale di unità e il numero di tutte le operazioni pertinenti.
Il CARF precisa e concretizza le informazioni da fornire (cfr. sezione II dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività).
Par. 2
Il paragrafo 2 disciplina la possibilità di trasmettere informazioni senza riceverne. Gli Stati interessati devono comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento la loro rinuncia alla reciprocità. Non sono invece previsti casi in cui uno Stato può ricevere informazioni senza trasmetterle. Questa norma corrisponde a quella presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
Sezione 3 – Tempi e modalità dello scambio di informazioni
Par. 1
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che, al momento della firma, ogni Stato indichi il momento a partire dal quale intende attuare lo scambio automatico di informazioni secondo il CARF (in merito alla notifica v. il commento relativo alla sez. 7). Per la costituzione di un obbligo giuridico concernente lo scambio automatico di informazioni devono però essere adempiute le quattro condizioni menzionate nel commento alla sezione 1 paragrafo 1 dell’Accordo SAI Cripto-attività. Se le condizioni risultano soddisfatte soltanto in una data successiva rispetto a quanto indicato in occasione della firma, l’Accordo SAI Cripto-attività si applica da tale momento in avanti. Tale regolamentazione corrisponde alla norma presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
Il paragrafo 1 prevede inoltre che le informazioni debbano essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell’anno civile a cui si riferiscono, quindi entro fine settembre. Tale regolamentazione corrisponde alla norma presente nell’Accordo SAI Conti finanziari.
Par. 2 e 3
I paragrafi 2 e 3 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informazioni devono essere scambiate in modo automatico secondo uno schema comune XML. La trasmissione dei dati avviene tramite il sistema comune di trasmissione dell’OCSE («Common Transmission System» [CTS]), un sistema di trasmissione sicuro sviluppato congiuntamente e utilizzato dalle autorità competenti di tutto il mondo per la trasmissione di informazioni fiscali confidenziali. Inoltre, le informazioni devono essere preparate e crittografate in linea con i più recenti standard concordati a livello internazionale. Il CTS è già in uso per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obiettivo è garantire procedure il più possibile uniformi per ridurre al minimo i costi e la complessità. In alternativa, le autorità competenti possono utilizzare un altro metodo per la trasmissione dei dati che soddisfi standard di sicurezza, crittografia e preparazione dei file equivalenti a quelli del CTS, al fine di garantire la confidenzialità e l’integrità dei dati durante l’intero processo di trasmissione e assicurare che i dati non siano in alcun caso resi accessibili o divulgati a persone non autorizzate né modificati o alterati in modo non autorizzato. La Svizzera adotterà il sistema CTS.
Sezione 4 – Cooperazione ai fini della conformità e dell’applicazione
La sezione 4 corrisponde a quanto previsto nella sezione 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari. Disciplina la cooperazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica in materia fiscale da parte di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le autorità competenti si informano reciprocamente e prendono le misure appropriate previste dal diritto nazionale, in particolare nei confronti di un prestatore di servizi per le cripto-attività inadempiente. Sono comprese anche le situazioni in cui una persona oggetto di comunicazione si avvale del proprio diritto alla rettifica o alla cancellazione di dati inesatti. La LSAI prevede in particolare verifiche e disposizioni penali (v. n. 5.5).
La cooperazione avviene tra autorità competenti. L’Accordo SAI Cripto-attività non prevede alcun contatto diretto tra le autorità competenti di uno Stato e un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di un altro Stato.
Sezione 5 – Confidenzialità e protezione dei dati
La sezione 5 corrisponde a quanto previsto nella sezione 5 dell’Accordo SAI Conti finanziari.
Par. 1
Il paragrafo 1 rimanda alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa in relazione alla confidenzialità e alle altre tutele. Questo rimando comprende in particolare l’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che disciplina la confidenzialità e il principio di specialità. Si tratta di principi indispensabili in relazione allo scambio di informazioni in materia fiscale. Clausole simili sono contenute nell’articolo 26 del Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Modello di convenzione OCSE)22 e nel Modello di accordo sullo scambio d’informazioni in materia fiscale dell’OCSE23.
Come l’Accordo SAI Conti finanziari, anche l’Accordo SAI Cripto-attività consente alla parte che trasmette le informazioni di specificare le disposizioni di tutela del suo diritto interno che la parte ricevente deve rispettare per garantire il grado richiesto di protezione dei dati (cfr. notifica di cui alla sez. 7 par. 1 lett. e). Queste disposizioni di tutela non devono però andare oltre quanto necessario per garantire la protezione dei dati. Questa regola è il risultato del rimando alla legislazione interna di uno Stato ed è volta ad assicurare una sufficiente protezione dei dati. Le disposizioni di tutela designate dalla parte che trasmette le informazioni sono elencate nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.
Nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari la Svizzera ha comunicato le proprie disposizioni in materia di protezione dei dati al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il consenso degli Stati partner allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Svizzera comprende quindi anche l’obbligo a rispettare le disposizioni della Svizzera in materia di protezione dei dati. Si dovrà procedere allo stesso modo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Nell’articolo 3 capoverso 4 D‑DF il Consiglio federale è incaricato di notificare le disposizioni in materia di protezione dei dati determinanti per la Svizzera conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera e) dell’Accordo SAI Cripto-attività. Poiché il diritto svizzero in materia di protezione dei dati adempie in linea di principio i requisiti internazionali, ciò servirà ad assicurare, come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, che lo Stato partner garantisca il grado richiesto di protezione dei dati. Questo meccanismo intrinseco all’Accordo SAI Cripto-attività equivale a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 6 LSAI (o dell’art. 2a D‑LSAI) e rappresenta un rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti degli Stati partner.
In linea di principio tutti gli Stati prevedono prescrizioni specifiche in materia di confidenzialità e protezione dei dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. Come indicatore utile per verificare se uno Stato garantisce tutele adeguate in relazione ai dati da scambiare è possibile, nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, ricorrere in particolare ai risultati delle valutazioni tra pari effettuate dal Forum globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. In tali occasioni viene verificato il rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati. Su tale base gli Stati partecipanti possono ottenere la necessaria certezza e sicurezza reciproca sull’adempimento dei requisiti fondamentali per il regolare funzionamento dello scambio automatico di informazioni prima che siano scambiati i primi dati con gli Stati partner. In caso di mancata osservanza delle norme, lo Stato interessato sarà escluso dalla partecipazione reciproca allo scambio automatico di informazioni; in altri termini, lo Stato sarà tenuto a inviare i dati, ma non riceverà informazioni dai propri Stati partner. Questo meccanismo ha dato prova della sua validità. Finora 114 Stati, tra cui la Svizzera, sono stati sottoposti a una verifica del rispetto delle norme concernenti la confidenzialità e la protezione dei dati. Il Forum globale deve ancora definire la procedura di verifica per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Infine, il 6 dicembre 2017 il Parlamento ha approvato il decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari24. In virtù di questo decreto federale il Consiglio federale è tenuto a verificare, prima della trasmissione dei dati, se gli Stati partner con i quali nell’anno in questione vengono scambiati dati per la prima volta soddisfano i requisiti del Forum globale. Il Consiglio federale riassume i risultati in un rapporto e lo sottopone per parere alle competenti commissioni parlamentari. Dispone quindi le necessarie misure tenendo conto delle raccomandazioni delle commissioni consultate (scambio di dati, sospensione dello scambio di dati, denuncia dell’accordo). Per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si dovrà proporre un meccanismo analogo, che sarà oggetto di un progetto separato.
Par. 2
Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione della confidenzialità e di qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie. Sono inoltre da comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento le sanzioni e le misure correttive applicate. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento informerà tutte le autorità competenti che scambiano informazioni con lo Stato interessato in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività (v. in merito anche il commento alla sez. 7 par. 5).
Sezione 6 – Consultazioni e modifiche
La sezione 6 corrisponde a quanto previsto nella sezione 6 dell’Accordo SAI Conti finanziari.
Par. 1
Il paragrafo 1 prevede che, in caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione dell’Accordo SAI Cripto-attività, un’autorità competente possa chiedere consultazioni con una o più autorità competenti per definire misure idonee. Possono essere eseguite consultazioni anche per analizzare la qualità delle informazioni ricevute. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento deve, se del caso, essere informato affinché possa informare le altre autorità competenti.
Par. 2
Il paragrafo 2 stabilisce che l’Accordo SAI Cripto-attività può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo SAI Cripto-attività è in vigore. Secondo la ripartizione delle competenze e la procedura legislativa svizzeri l’Accordo SAI Cripto-attività verrà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Di conseguenza, l’autorità competente svizzera potrà approvare una modifica dell’Accordo SAI Cripto-attività soltanto dopo che l’Assemblea federale l’avrà approvata.
Sezione 7 – Condizioni generali
La sezione 7 corrisponde a quanto sancito nella sezione 7 dell’Accordo SAI Conti finanziari e indica le condizioni che devono essere adempiute affinché l’Accordo SAI Cripto-attività entri in vigore tra due Stati (attivazione). Essa indica inoltre che, a determinate condizioni, uno Stato può sospendere o denunciare l’Accordo SAI Cripto-attività nei confronti di un determinato Stato partner e disciplina la denuncia dell’Accordo SAI Cripto-attività.
Par. 1
Secondo il paragrafo 1 l’autorità competente invia, al momento della firma dell’Accordo SAI Cripto-attività o appena possibile successivamente, le seguenti notifiche volte a:
‒ confermare che lo Stato in questione ha costituito le legislazioni necessarie per attuare il CARF, precisando anche la data di entrata in vigore o un periodo di applicazione provvisoria;
‒ confermare eventualmente la rinuncia all’ottenimento dei dati (rinuncia della reciprocità);
‒ richiedere eventualmente di poter utilizzare le informazioni ricevute in relazione alle categorie di imposte non contemplate dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa, specificando tali imposte e confermando che l’utilizzo sarà conforme alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa;
‒ indicare, se del caso, uno o più metodi di trasmissione dei dati alternativi al sistema CTS dell’OCSE, compresi gli standard di cifratura;
‒ precisare, se del caso, i requisiti in materia di protezione dei dati personali che devono essere rispettati dalle autorità che ricevono le informazioni, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 22 della Convenzione sull’assistenza amministrativa;
‒ confermare le misure adeguate per garantire la confidenzialità e la protezione dei dati; e
‒ indicare un elenco degli Stati con cui i dati devono essere scambiati.
Qualsiasi modifica successiva delle notifiche succitate deve essere notificata immediatamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento.
L’articolo 3 D-DF disciplina le notifiche della Svizzera in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività.
La tabella di marcia internazionale prevede in linea di principio l’attuazione dal 1° gennaio 2026 con un primo scambio delle informazioni aggiuntive nel 2027. La notifica deve pertanto avvenire al più tardi nel dicembre 2025. L’attuazione dal 1° gennaio 2026 potrebbe comportare l’applicazione provvisoria dell’Accordo SAI Cripto-attività per un breve lasso di tempo. In questo caso, con riserva della decisione del Consiglio federale concernente l’applicazione provvisoria secondo l’articolo 7b LOGA e salvo l’opposizione da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Consiglio federale procederà a una dichiarazione contenente indicazioni sull’applicazione provvisoria. Non appena il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o i trattati internazionali saranno stati accettati in votazione popolare a seguito di un referendum, il Consiglio federale dichiarerà che la Svizzera dispone delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata (art. 3 cpv. 1 D‑DF).
La Svizzera partecipa allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari su base reciproca. Ciò dovrà valere anche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività; di conseguenza, nel D‑DF non è previsto che la Svizzera rinunci alla reciprocità nel quadro dell’Accordo SAI Cripto-attività. Allo scopo di garantire pari condizioni, la Svizzera deve fondamentalmente ricevere informazioni dagli Stati partner e poterle utilizzare per l’applicazione e l’esecuzione del diritto fiscale svizzero.
La valutazione delle richieste avanzate dagli Stati partner concernenti l’utilizzo dei dati trasmessi per categorie di imposte per le quali hanno presentato una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa avviene caso per caso nell’ambito del campo d’applicazione svizzero della Convenzione sull’assistenza amministrativa e deve essere delegata al Consiglio federale (v. n. 5.5, commento all’art. 39 cpv. 3 D‑LSAI). Nei casi in cui autorizza tale utilizzo, il Consiglio federale lo conferma in relazione agli Stati partner interessati in una notifica conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g) dell’Accordo SAI Cripto-attività (art. 3 cpv. 2 D‑DF). Analogamente, il Consiglio federale può decidere di chiedere alle autorità competenti degli altri Stati se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte per le quali la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte (art. 39 cpv. 4 D‑LSAI). In questo caso, il Consiglio federale deve inviare una notifica conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività (art. 3 cpv. 3 D‑DF).
Per la trasmissione agli Stati partner delle informazioni raccolte conformemente all’Accordo SAI Cripto-attività la Svizzera adotterà il sistema CTS dell’OCSE e le relative procedure di preparazione e cifratura dei file. Di conseguenza non è necessario comunicare metodi di trasmissione alternativi secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera d) dell’Accordo SAI Cripto-attività.
Nel caso dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari la Svizzera ha comunicato le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dagli Stati partner nel quadro dello scambio automatico di informazioni. Si dovrà procedere allo stesso modo per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Di conseguenza, nell’articolo 3 capoverso 4 D‑DF il Consiglio federale viene incaricato di notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento le disposizioni determinanti in materia di protezione dei dati (v. commento alla sez. 5 par. 1 più sopra).
Inoltre, secondo l’articolo 3 capoverso 5 D-DF il Consiglio federale deve dichiarare che la Svizzera dispone di misure adeguate per garantire la confidenzialità necessaria e il rispetto delle norme di protezione dei dati.
La questione relativa agli Stati partner con cui dovrà essere introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non è oggetto di questo progetto. L’attivazione bilaterale di tale scambio di informazioni sarà oggetto di progetti separati che disciplineranno la dichiarazione corrispondente.
Par. 2
Secondo il paragrafo 2, l’Accordo SAI Cripto-attività sarà effettivo tra due Stati il giorno della seconda notifica con cui si designano reciprocamente come partner.
Par. 3 e 4
Secondo i paragrafi 3 e 4 l’OCSE pubblica sul suo sito Internet alcune delle informazioni fornite, in particolare un elenco di autorità competenti firmatarie dell’Accordo SAI Cripto-attività e tra cui questo Accordo è effettivo. Anche il DFF pubblicherà l’elenco degli Stati partner della Svizzera.
Par. 5
Secondo il paragrafo 5 lo scambio di informazioni può essere sospeso da un’autorità competente nei confronti di un’altra autorità competente se è o è stata rilevata una non conformità significativa rispetto alle disposizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività. L’autorità competente che intende sospendere l’Accordo SAI Cripto-attività con uno Stato partner deve comunicarlo per scritto all’autorità competente dello Stato partner. La comunicazione deve contenere una descrizione dettagliata del problema in relazione all’inosservanza dell’Accordo SAI Cripto-attività e per quanto possibile dimostrare come il problema possa essere risolto. L’inosservanza delle disposizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività e della Convenzione sull’assistenza amministrativa relative alla confidenzialità e alla protezione dei dati e la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate possono altresì giustificare una sospensione dell’Accordo SAI Cripto-attività.
Par. 6
Il paragrafo 6 disciplina le modalità di denuncia. L’Accordo SAI Cripto-attività può essere denunciato in generale o rispetto a determinate autorità competenti con un preavviso di 12 mesi. Le informazioni già ricevute sottostanno anche dopo la denuncia alle disposizioni della Convenzione sull’assistenza amministrativa, in particolare alle norme in materia di confidenzialità e protezione dei dati. Se uno Stato denuncia la Convenzione sull’assistenza amministrativa, denuncia automaticamente anche l’Accordo SAI Cripto-attività poiché questo ultimo si basa sull’articolo 6 di tale Convenzione.
Sezione 8 – Segretariato dell’Organo di coordinamento
La sezione 8 corrisponde alle disposizioni della sezione 8 dell’Accordo SAI Conti finanziari. Disciplina la comunicazione alle autorità competenti di qualsiasi notifica ricevuta e ai firmatari dell’Accordo SAI Cripto-attività della firma da parte di nuove autorità competenti.
5.4 Allegato all’Accordo SAI Cripto-attività: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto‑attività
L’Accordo SAI Cripto-attività stabilisce che le informazioni da scambiare sono quelle raccolte secondo le disposizioni del CARF, che è stato pertanto allegato a tale Accordo ai fini del suo recepimento nel diritto svizzero (v. n. 5.3, commento relativo al preambolo dell’Accordo SAI Cripto-attività). L’Accordo SAI Cripto-attività regola sostanzialmente le relazioni tra Stati, ossia quali informazioni si scambiano e con quale metodo. Il CARF definisce invece gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale a cui devono ottemperare i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione per identificare le operazioni oggetto di comunicazione: in altri termini, chi deve ottenere cosa, su chi e come. Queste informazioni sono poi trasmesse all’autorità fiscale dello Stato presso il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve adempiere i propri obblighi di comunicazione, la quale le trasmette a sua volta alle autorità fiscali degli Stati partner, ossia gli Stati con cui l’Accordo SAI Cripto-attività è entrato in vigore sul piano giuridico.
Il CARF disciplina diversi aspetti relativi alla raccolta dei dati, illustrati di seguito:
Chi: i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione comprendono non soltanto entità, ma anche persone fisiche che prestano un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi tra una o più forme di cripto-attività pertinenti, nonché tra cripto-attività pertinenti e monete fiduciarie, anche agendo come controparti o intermediari di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione. Diversamente dallo SCC, il CARF non prevede eccezioni per i prestatori di servizi per le cripto-attività non tenuti alla comunicazione.
Cosa: si tratta fondamentalmente di informazioni sull’identità della persona oggetto di comunicazione (nome, indirizzo, data di nascita, Stati di residenza fiscale, NIF ecc.) e sulle operazioni effettuate (tipo di cripto-attività, importo totale lordo aggregato, numero totale di unità, numero di operazioni ecc.). Devono inoltre essere incluse indicazioni sul prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
Su chi: gli utenti oggetto di comunicazione sono gli utenti di cripto-attività, ossia le persone fisiche e le entità (compresi i trust e le fondazioni) che sono clienti di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, sono residenti in uno Stato oggetto di comunicazione in base alla normativa fiscale di tale Stato e non sono persone escluse ai sensi del CARF. Il CARF prevede anche una verifica delle entità e, se del caso, la comunicazione delle persone fisiche che esercitano il controllo effettivo su di esse. Si evita così che lo scambio automatico di informazioni possa essere eluso mediante una persona giuridica o un’entità giuridica.
Come: il CARF prescrive obblighi ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione in merito alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale che questi devono adottare per identificare gli utenti di cripto-attività, determinare gli Stati fiscalmente rilevanti ai fini della comunicazione e raccogliere le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione sanciti dal CARF. Tali procedure riprendono la procedura di autocertificazione prevista dallo SCC e gli obblighi antiriciclaggio vigenti contenuti nelle raccomandazioni del GAFI.
Il CARF presenta sotto diversi aspetti un ampio campo di applicazione, inteso a limitare le possibilità per i contribuenti di eludere lo scambio automatico di informazioni tramite determinati istituti o prodotti d’investimento. Si basa sullo SCC in materia di conti finanziari rimanendo al tempo stesso un quadro autonomo e complementare.
Sezione I – Obblighi dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione
Questa sezione precisa i criteri in base ai quali un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF.
Parte A
La parte A prevede quattro criteri distinti che collegano un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione a uno Stato: la residenza ai fini fiscali di una persona fisica o di un’entità (punto 1), il luogo di costituzione dell’entità (punto 2), il luogo di gestione dell’entità (punto 3) o il luogo di attività di una persona fisica o di un’entità (punto 4).
Il primo e principale criterio di collegamento è quello della residenza ai fini fiscali (punto 1) del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Il diritto nazionale dei singoli Stati definisce le condizioni in base a cui una persona fisica o un’entità deve essere considerata «residente» ai fini fiscali in uno Stato. Nel diritto svizzero la residenza fiscale è disciplinata dal D‑LSAI e dal D‑OSAIn, che rinviano alla legge federale del 14 dicembre 199025 sull’imposta federale diretta (LIFD).
Il secondo criterio consente di stabilire l’appartenenza di un’entità che è un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione allo Stato nel quale è stata costituita (punto 2). Devono essere soddisfatte due condizioni: la prima (a) è che l’entità sia costituita o organizzata secondo il diritto dello Stato in questione e la seconda (b) è che l’entità sia dotata di personalità giuridica in tale Stato o sia tenuta a presentare alle autorità fiscali di tale Stato moduli contenenti informazioni fiscali in relazione ai redditi percepiti. Ciò mira ad assicurare che l’amministrazione fiscale sia in grado di far rispettare gli obblighi di comunicazione. A tali fini, per modulo contenente informazioni fiscali si intende qualsiasi dichiarazione utilizzata per informare l’amministrazione fiscale di una parte o della totalità dei redditi percepiti dall’entità, senza necessariamente comportare per quest’ultima un obbligo fiscale. Il D‑LSAI e il D‑OSAIn concretizzano l’espressione «modulo contenente informazioni fiscali».
Il luogo di gestione (punto 3) comprende le fattispecie in cui un trust o un’altra entità con caratteristiche funzionali analoghe, che è prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, è gestito da un trustee o un rappresentante con caratteristiche funzionali analoghe che è residente ai fini fiscali nello Stato in questione. Questo criterio include il luogo di amministrazione effettiva nonché qualsiasi altro luogo di amministrazione dell’entità. In Svizzera l’amministrazione effettiva delle persone giuridiche svizzere comporta un’appartenenza personale che determina la residenza fiscale (criterio di collegamento del punto 1, cfr. art. 50 LIFD).
Infine, il luogo di attività (punto 4) di un’entità comprende sia la sua sede principale che le sue sedi abituali di attività; una succursale deve essere considerata una sede abituale di attività.
Parte B
La parte B prevede che le operazioni effettuate in uno Stato da una succursale di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione siano assoggettate agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF in tale Stato.
Parti C–F
Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve in linea di principio comunicare le informazioni previste dal CARF a ogni Stato per il quale è soddisfatto uno dei criteri di cui alle parti A e B. Nelle parti C–H sono indicate le eccezioni agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale, intese a evitare una doppia comunicazione.
Sostanzialmente, le eccezioni prevedono che un’entità soggetta all’obbligo di comunicazione in uno Stato o un territorio in virtù di uno dei criteri di cui alla parte A può astenervisi se tale entità è soggetta a obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale anche in un altro Stato partner. È stabilito un ordine gerarchico per i quattro criteri di collegamento, in base al quale gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione vigenti in uno Stato non si applicano se esiste un legame più stretto con un altro Stato. Inoltre, i criteri sono elencati in ordine di importanza decrescente. Per un’entità, la residenza fiscale prevale sugli altri tre criteri di collegamento (parte C), il luogo di costituzione prevale sui due seguenti (parte D) e infine il luogo di gestione prevale sul luogo di attività (parte E). Per le persone fisiche, il criterio della residenza fiscale prevale su quello del luogo di attività (parte F).
Queste eccezioni si applicano soltanto se l’entità o la persona fisica adempie i propri obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale nello Stato che prevale.
Parte G
La parte G prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è soggetto agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale per quanto riguarda le operazioni effettuate per un utente di cripto-attività tramite una succursale situata in uno Stato partner. In tale caso, gli obblighi sono adempiuti dalla succursale nello Stato partner.
Parte H
Infine, la parte H prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è soggetto in più Stati agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale sulla base dello stesso criterio di collegamento (p. es. pluralità di residenze fiscali) possa scegliere lo Stato in cui adempiere tali obblighi. In questo modo si intende evitare una doppia comunicazione. Deve informare gli Stati in cui non adempie gli obblighi previsti dal CARF e confermare di adempiere tali obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in virtù delle norme vigenti in uno Stato partner.
Sezione II – Obblighi di comunicazione
Nella sezione II sono descritti gli obblighi generali di comunicazione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Nella parte A, analogamente all’Accordo SAI Cripto-attività (cfr. sez. 2 dell’Accordo SAI Cripto-attività), sono specificate le informazioni da comunicare circa gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo (punto 1), il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (punto 2) e le operazioni (punto 3). Tale elenco deve essere considerato in combinato disposto con le parti B e C, che prevedono le eccezioni. Infine, le parti D–F contengono le regole sulla valutazione degli attivi e sulle valute in cui le operazioni devono essere comunicate, mentre la parte G indica il termine entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.
Parte A
La parte A punto 1 descrive le informazioni che devono essere comunicate riguardo agli utenti di cripto-attività o alle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Si tratta, per le persone fisiche, del nome, dell’indirizzo, degli Stati di residenza, del o dei NIF, nonché della data e del luogo di nascita e, per le entità, del nome, dell’indirizzo, degli Stati di residenza e del o dei NIF. Gli Stati di residenza da comunicare in relazione a una persona oggetto di comunicazione sono gli Stati di residenza identificati dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo le procedure di adeguata verifica in materia fiscale. Il NIF da comunicare è il NIF assegnato alla persona oggetto di comunicazione dal suo Stato di residenza. Se una persona oggetto di comunicazione ha più di uno Stato di residenza, deve essere comunicato il NIF di ogni Stato oggetto di comunicazione.
La parte A punto 2 descrive le informazioni che devono essere comunicate riguardo al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Si tratta del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione (se disponibile). Il fatto di procurarsi informazioni per identificare tale prestatore dovrebbe permettere di individuare la fonte delle informazioni comunicate, al fine di consentire allo Stato che fornisce tali informazioni, ad esempio, di rintracciare l’errore che potrebbe aver portato alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete. Il numero di identificazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è uno dei seguenti numeri che gli è stato assegnato a fini di identificazione: un NIF o, in sua assenza, un codice o numero di iscrizione dell’impresa o della società o un identificativo internazionale dell’entità giuridica (codice LEI). Se al prestatore non è stato assegnato alcun numero di identificazione, devono essere comunicati solo il suo nome e il suo indirizzo.
Nella parte A punto 3 sono invece indicate le informazioni che devono essere comunicate riguardo alle operazioni pertinenti effettuate per ogni anno civile considerato e per ogni utente oggetto di comunicazione o per ogni persona che esercita il controllo su di esso, ossia a) il nome completo del tipo di cripto-attività (e non il «ticker» o il simbolo abbreviato), b)–c) le acquisizioni e le cessioni di cripto-attività a fronte di moneta fiduciaria, d)–e) le acquisizioni e le cessioni di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività, f) le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, nonché g)–i) gli altri trasferimenti di cripto-attività effettuati nei confronti o da parte dell’utente oggetto di comunicazione o nei confronti o da parte della persona che ne esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione. I trasferimenti effettuati nei confronti o da parte dell’utente oggetto di comunicazione o nei confronti o da parte della persona che ne esercita il controllo comprendono le acquisizioni e le cessioni per le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è effettivamente a conoscenza del corrispettivo versato o ricevuto, nonché i trasferimenti che non sono né acquisizioni né cessioni (p. es. un trasferimento verso un portafoglio privato o su un conto detenuto presso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione). Le operazioni tra cripto-attività e moneta fiduciaria devono essere dichiarate, per ogni tipo di cripto-attività acquisita o ceduta, specificandone l’importo totale al netto delle commissioni di operazione pagate dall’utente oggetto di comunicazione. Nel caso di acquisizioni di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività pertinenti, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve comunicare il valore equo di mercato delle cripto-attività pertinenti acquisite al netto delle commissioni di operazione. In ogni caso, la comunicazione viene effettuata aggregando le operazioni per tipo di cripto-attività.
Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio da comunicare secondo la lettera f, la sezione IV parte D punto 2 CARF stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono trattare come utenti di cripto-attività oggetto di comunicazione anche i partner contrattuali dei loro clienti. Le operazioni di pagamento al dettaglio sono operazioni che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione esegue per i propri clienti che sono commercianti al dettaglio. In tale ambito, non è considerato utente di cripto-attività solo il commerciante al dettaglio, bensì anche il relativo partner contrattuale (consumatore). La sezione IV parte D punto 2 CARF limita tale obbligo, poiché i consumatori devono essere trattati come utenti di cripto-attività solo a condizione che vengano identificati in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio e la loro identità venga verificata. Ciò si determina quindi conformemente alla LRD e alle relative disposizioni esecutive, comprese le corrispondenti direttive della FINMA.
Parte B
La parte B contiene un’eccezione relativa alla comunicazione del NIF. Non sussiste l’obbligo di comunicarlo se lo Stato oggetto di comunicazione non ha rilasciato un NIF oppure se il diritto nazionale dello Stato oggetto di comunicazione non richiede che sia acquisito il NIF. Tuttavia, se e quando uno Stato oggetto di comunicazione inizia a emettere un NIF e assegna in particolare un NIF a una persona oggetto di comunicazione, l’eccezione prevista dalla parte B non è più applicabile. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve allora comunicare il NIF.
Parte C
La parte C contiene un’eccezione analoga in relazione alla comunicazione del luogo di nascita. Quest’ultimo deve essere comunicato soltanto se il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve procurarsi e comunicare tale informazione in base al suo diritto nazionale e se il luogo di nascita figura tra i dati che possono essere oggetto di ricerche per via elettronica conservati dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. In Svizzera, i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono disporre del NIF ma non di informazioni relative al luogo di nascita dell’utente oggetto di comunicazione.
Parte D
La parte D stabilisce che gli importi delle operazioni relative ad acquisizioni e cessioni di cripto-attività a fronte di moneta fiduciaria devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati versati o ricevuti, al netto delle commissioni di operazione. Se gli importi sono stati versati o ricevuti in più monete fiduciarie, devono essere comunicati in un’unica moneta fiduciaria e convertiti al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Quest’ultimo deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività.
Parte E
La parte E prevede che le operazioni tra cripto-attività nonché le operazioni di pagamento al dettaglio e gli altri trasferimenti debbano essere comunicati in un’unica moneta fiduciaria, in funzione del loro valore equo di mercato e al netto delle commissioni di operazione. Il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un’unica moneta e accertato al momento di ciascuna operazione pertinente secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Quest’ultimo deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione, così convertite, per ogni tipo di cripto-attività. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio e gli altri trasferimenti, il valore equo di mercato deve essere determinato e comunicato in un’unica moneta, utilizzando un metodo di valutazione adeguato che tenga conto dei fattori di valore correnti, per ciascuna operazione pertinente e secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
Parte F
La parte F precisa che le informazioni devono indicare la moneta fiduciaria in cui è comunicato ciascun importo.
Parte G
La parte G indica il termine entro il quale le informazioni devono essere comunicate. In Svizzera, tale termine è specificato nel D‑LSAI e corrisponde a quello dello SCC.
Sezione III – Procedure di adeguata verifica in materia fiscale
La sezione III descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale che i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono rispettare per l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione. La parte A stabilisce le procedure applicabili ai singoli utenti di cripto-attività, la parte B quelle relative alle entità utenti di cripto-attività, la parte C fornisce precisazioni in merito all’autocertificazione e la parte D disciplina gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale.
Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale sono analoghe a quelle previste dallo SCC, con la principale differenza che il CARF stabilisce le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale sia per gli utenti preesistenti, che nello SCC beneficiano di una procedura semplificata, sia per i nuovi utenti. Il loro scopo è in particolare di accertare la residenza fiscale di un utente di cripto-attività. Come già menzionato, il diritto nazionale dei diversi Stati definisce le condizioni in base alle quali una persona fisica o un’entità deve essere considerata residente ai fini fiscali in uno Stato. Nel diritto svizzero la residenza fiscale è disciplinata dalla LIFD. In genere, una persona ha un solo Stato di residenza. Tuttavia, una persona può essere residente ai fini fiscali in due o più Stati. In tale fattispecie, è previsto che tutti gli Stati di residenza siano dichiarati in un’autocertificazione e che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione consideri tale persona come una persona di uno Stato oggetto di comunicazione per ciascuno Stato oggetto di comunicazione. Gli Stati oggetto di comunicazione sono tenuti ad aiutare i contribuenti a determinare la propria residenza fiscale o le proprie residenze fiscali.
Parte A
La parte A punto 1 stabilisce che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione per ogni singolo utente di cripto-attività e confermarne la ragionevolezza. Tale autocertificazione deve essere ottenuta al momento in cui stabilisce la relazione d’affari con l’utente, anche se si tratta di una singola operazione, o entro un termine di 12 mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme per gli utenti preesistenti. Deve consentire al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali dell’utente. I requisiti per la validità delle autocertificazioni sono stabiliti nella parte C. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve altresì confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione dopo averla ricevuta. A tal fine si avvale delle informazioni raccolte al momento in cui ha stabilito la relazione d’affari con l’utente, compresa la documentazione acquisita in conformità delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro (procedure AML/KYC). La «ragionevolezza» dell’autocertificazione è considerata confermata se, al momento in cui stabilisce la relazione d’affari con un singolo utente di cripto-attività e a seguito della verifica delle informazioni raccolte al momento in cui stabilisce la relazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è a conoscenza o non ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile. Nel caso di un’autocertificazione che non soddisfa il criterio della ragionevolezza, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere (i) un’autocertificazione valida o (ii) una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell’autocertificazione originaria.
Il CARF e il relativo commentario dell’OCSE precisano che un’autocertificazione è valida finché non si verifica un cambiamento di circostanze a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile. L’espressione «cambiamento di circostanze» designa qualsiasi cambiamento che abbia come conseguenza l’aggiunta di informazioni relative allo status di un singolo utente di cripto-attività o che sia altrimenti in contrasto con detto status o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni in merito a un profilo associato a tale utente se influisce sullo status di quest’ultimo (parte A punto 2). Il CARF e il relativo commentario dell’OCSE forniscono spiegazioni supplementari a tale riguardo (cfr. in particolare sez. III, punti 11 e 15 segg. del commentario relativo al CARF). Inoltre, l’articolo 18 D‑LSAI stabilisce che la persona che ha rilasciato un’autocertificazione deve notificare al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione gli eventuali cambiamenti delle indicazioni contenute nella sua autocertificazione. Pertanto, la responsabilità per l’aggiornamento delle informazioni documentate presso il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione spetta non soltanto a quest’ultimo, ma anche alla persona che ha rilasciato l’autocertificazione. Inoltre, è punito con la multa chiunque omette di fornire un’autocertificazione o ne fornisce una falsa, non notifica cambiamenti delle circostanze o fornisce false indicazioni in merito (cfr. art. 35 D‑LSAI).
Parte B
La parte B descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicabili alle entità utenti di cripto-attività. Tali procedure impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di determinare se e in quale Stato un’entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione e se una o più persone che esercitano il controllo su un’entità utente di cripto-attività è o sono persone oggetto di comunicazione, salvo se l’entità è una persona esclusa o un’entità attiva.
Secondo la parte B punto 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione, come descritto nella parte A, al momento in cui stabilisce la relazione d’affari con un’entità utente di cripto-attività o entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme per gli utenti preesistenti. Tale autocertificazione deve consentire al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali dell’entità utente di cripto-attività.
Se l’autocertificazione indica che l’entità utente di cripto-attività ha la residenza in uno Stato oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve, conformemente alle disposizioni previste dalla parte B punto 1 lettera b), considerare l’entità utente di cripto-attività come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell’autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’entità è una persona esclusa. L’espressione «persona esclusa» designa a) un’entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un’entità che è un’entità collegata di un’entità di cui alla lettera a); c) un’entità statale; d) un’organizzazione internazionale; e) una banca centrale; o f) un’istituzione finanziaria diversa da un’entità di investimento di cui alla sezione IV parte E punto 5 lettera b) CARF. Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è per contro considerato una persona esclusa (per maggiori dettagli al riguardo cfr. sez. III punto 61 segg. del commentario relativo al CARF). Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF non si applicano a queste entità.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve altresì confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione. Come menzionato nella parte A, esso si avvale delle informazioni ottenute al momento in cui è stabilita la relazione d’affari con l’utente, compresa la documentazione acquisita in conformità delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro. Se l’autocertificazione non soddisfa il criterio della ragionevolezza, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validità dell’autocertificazione originaria.
La parte B punto 2 descrive la procedura di verifica che consente di determinare se un’entità utente di cripto-attività diversa da una persona esclusa ha una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che tale procedura non determini che l’entità è un’entità attiva.
Per determinare le persone che esercitano il controllo su un’entità (lett. a), il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte in conformità delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012 (nella versione aggiornata del giugno 201926), o di procedure sostanzialmente analoghe. Le procedure introdotte dalla LRD sono conformi alle raccomandazioni del GAFI. I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono assoggettati alla LRD sono comunque tenuti a un’applicazione analoga di tali procedure.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve poi determinare se dette persone sono persone oggetto di comunicazione (lett. b). A tal fine, deve considerare come attendibile l’autocertificazione dell’entità utente di cripto-attività o della persona che ne esercita il controllo e confermarne la ragionevolezza (v. spiegazioni sopra).
Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l’autocertificazione o qualsiasi altro documento riguardante un’entità utente di cripto-attività o una persona che esercita il controllo è inesatta o inattendibile, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve determinare di nuovo lo status dell’entità e della persona che esercita il controllo (cfr. sez. III punti 15–18 del commentario relativo al CARF).
Parte C
La parte C precisa i requisiti da soddisfare per ottenere un’autocertificazione valida. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può precompilare le autocertificazioni, ad eccezione del campo relativo allo Stato o agli Stati di residenza fiscale, se tali informazioni figurano nelle sue documentazioni. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avvalersi delle autocertificazioni già ottenute nel quadro dello SCC o ad altri fini fiscali (p. es. nell’ambito dell’Accordo di cooperazione del 14 febbraio 201327 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA; v. parte. D di seguito). Le autocertificazioni possono essere fornite in qualsiasi modo e in qualsiasi forma.
Se riguardano persone fisiche, ossia singoli utenti di cripto-attività o persone che esercitano il controllo su un’entità utente di cripto-attività, per essere valide le autocertificazioni devono essere firmate da una persona abilitata a firmare in nome del singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo in virtù del diritto nazionale e datate dalla persona a cui si riferiscono al più tardi alla data di ricevimento e indicare il nome e il cognome, l’indirizzo di residenza, lo Stato o gli Stati di residenza ai fini fiscali, il NIF relativo a ogni Stato oggetto di comunicazione e la data di nascita di tale persona.
Le autocertificazioni che riguardano entità utenti di cripto-attività devono essere datate, firmate o altrimenti confermate da qualsiasi persona autorizzata a firmare in nome dell’entità utente di cripto-attività in virtù del diritto nazionale e riportare la denominazione legale, l’indirizzo, lo Stato o gli Stati di residenza ai fini fiscali e il NIF relativo a ogni Stato oggetto di comunicazione. Nel caso di un’entità utente diversa da un’entità attiva o da una persona esclusa, devono essere comunicate le informazioni relative a ciascuna persona che esercita il controllo sull’entità, a meno che non siano già state comunicate direttamente da tale persona tramite autocertificazione. Le informazioni sui criteri che giustificano la qualifica dell’entità come entità attiva o persona esclusa devono figurare nell’autocertificazione.
Parte D
La parte D è intesa a garantire l’applicazione coerente delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale quando un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è anche un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai fini dello SCC. Precisa che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai fini dello SCC può avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi delle sezioni IV e VI di tale standard per adempiere i suoi obblighi di adeguata verifica in materia fiscale secondo il CARF. Ciò mira a ridurre gli oneri associati agli obblighi di comunicazione applicabili a una stessa entità.
Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può altresì avvalersi di un’autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, ad esempio ai fini della comunicazione a livello nazionale, nel quadro della legge FATCA del 27 settembre 201328, o ai fini di un accordo intergovernativo FATCA, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla precedente parte C. In tal caso, resta assoggettato agli altri elementi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III.
La parte D prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione possa avvalersi di terzi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale (cfr. art. 12d D‑LSAI); tali obblighi restano tuttavia di competenza del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le informazioni raccolte da terzi devono essere messe a disposizione del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Ciò consente la raccolta della documentazione da parte sia del prestatore di servizi che dei suoi incaricati, l’utilizzo della documentazione di una società acquisita o il ricorso ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che elaborano la stessa operazione pertinente al fine di evitare la moltiplicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale per un’operazione eseguita da più prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Un’operazione può coinvolgere più prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione (p. es. un intermediario e una piattaforma di negoziazione). Uno degli attori può quindi avere accesso più facilmente alle informazioni necessarie all’adempimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale. In questo caso può essere designato un unico prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione per l’adempimento di tutti gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale (cfr. sez. III punto 50 segg. del commentario relativo al CARF).
Infine, la parte D precisa che la documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni dopo la comunicazione. In Svizzera, il termine previsto è di dieci anni (cfr. art. 17a D‑LSAI che rinvia all’art. 958f del Codice delle obbligazioni29).
Sezione IV – Definizioni
La sezione IV riporta le definizioni dei termini utilizzati nel CARF, in particolare quelle di «cripto-attività pertinente», «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione», «operazione pertinente», «utente oggetto di comunicazione» e «persona esclusa».
Se necessario, tali termini sono spiegati in altre parti del presente messaggio.
Sezione V – Attuazione efficace
Gli Stati sono tenuti ad adottare norme e procedure amministrative intese ad assicurare l’attuazione efficace e il rispetto degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti dal CARF. Le disposizioni della sezione V non sono applicabili direttamente e devono essere recepite nel diritto nazionale. In Svizzera, sono concretizzate nel D‑LSAI e nel D‑OSAIn o in disposizioni giuridiche generali, per cui per esempio il divieto dell’abuso di diritto trova applicazione anche nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.
5.5 Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Sostituzione di espressioni
Considerato l’oggetto più esteso della legge, le espressioni «Accordo SAI» e «Stato partner» devono essere sostituite.
Cpv. 1
L’espressione «Accordo SAI» è sostituita con «Accordo SAI Conti finanziari» e contemporaneamente nell’articolo 1 capoverso 1 lettera c è introdotta l’espressione «Accordo SAI Cripto-attività». Tale modifica consente di distinguere tra i due accordi multilaterali SAI in base al rispettivo contenuto.
Cpv. 2
L’espressione «Stato partner» è sostituita, laddove necessario, con «Stato partner SCC» e contemporaneamente nell’articolo 2 capoverso 1 lettera cter è introdotta l’espressione «Stato partner CARF». Tale modifica consente di chiarire se si tratta di uno Stato partner con il quale è stato convenuto lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività. Uno Stato partner può essere contemporaneamente uno Stato partner SCC e uno Stato partner CARF. Il termine «Stato partner» designa quindi uno Stato partner con il quale è stato convenuto lo SCC o il CARF.
Art. 1 cpv. 1 lett. a, c e d
Nel capoverso 1 vengono integrati l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività. In questo modo, il concetto di accordo applicabile secondo la definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a include le basi legali internazionali. Ciò riflette il fatto che ora l’oggetto della legge comprende lo SCC, incluso il relativo aggiornamento, e il CARF.
Art. 2
Cpv. 1
Considerato l’oggetto più esteso della legge, nel capoverso 1 le espressioni utilizzate devono essere modificate o ne devono essere integrate di nuove.
Per «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» o «CARF» (art. 2 cpv. 1 lett. bbis D‑LSAI) si intende il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell’OCSE. Quest’ultimo è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività ed è illustrato al numero 5.2.
A seguito dell’introduzione delle espressioni «Stato partner SCC» (art. 2 cpv. 1 lett. cbis D‑LSAI) e «Stato partner CARF» (art. 2 cpv. 1 lett. cter D‑LSAI) e della modifica dell’articolo 1 D‑LSAI, l’espressione «Stato partner» comprende ora sia gli Stati partner SCC che gli Stati partner CARF. Poiché il CARF contiene già una definizione di Stato partner, nella definizione di Stato partner CARF si rimanda ad essa. Questa definizione comprende sia gli Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività avviene in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività sia quelli con cui viene attuato sulla base di accordi bilaterali.
Il concetto di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è definito nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività (sez. IV parte B) e si applica senza variazioni anche per l’attuazione in Svizzera. Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non sono previste eccezioni per specifici prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sulla base del rischio ridotto ad essi correlato, diversamente da quanto previsto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Di conseguenza, non vi è alcun margine per concretizzare tali eccezioni nel diritto di attuazione svizzero. Si considera quindi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione una persona fisica o un’entità che presta, come attività commerciale, un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparte o come intermediario di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione (sez. IV parte B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività). Un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio comprende qualsiasi servizio attraverso il quale i clienti ricevono cripto-attività pertinenti a fronte di monete fiduciarie, o viceversa, o possono scambiare cripto-attività pertinenti a fronte di altre cripto-attività pertinenti.
Non rappresentano tuttavia un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio, per esempio, le attività di un fondo d’investimento che investe in cripto-attività pertinenti, poiché queste attività non consentono agli investitori del fondo di eseguire operazioni di scambio. Non costituisce un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio nemmeno una consulenza in materia di investimenti, se il cliente non riceve, esclusivamente sulla base della consulenza, cripto-attività pertinenti contro monete fiduciarie, o viceversa, oppure cripto-attività pertinenti contro altre cripto-attività pertinenti, ma deve effettuare egli stesso altre operazioni o affidarne l’esecuzione a un altro prestatore di servizi. Per contro, il consulente in materia di investimenti non è considerato un utente di cripto-attività, ma va identificato come tale chiunque agisca per suo conto (approccio «look through», cfr. sez. IV parte D punto 2 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività). Se invece detiene cripto-attività a proprio nome per un cliente ed esegue egli stesso per conto di tale cliente operazioni di scambio, il prestatore di servizi presta un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio. Se le restanti condizioni sono soddisfatte (p. es. attività commerciale), esso si qualifica come prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
La definizione dell’espressione «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» è contenuta nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e pertanto non viene ripetuta nella LSAI. Essa è valida per tutti gli Stati. Ai fini dell’attuazione in Svizzera, il D-LSAI definisce tuttavia altre due espressioni relative a determinati sottogruppi di prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione:
– l’espressione «prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» (art. 2 cpv. 1 lett. dbis D‑LSAI) designa qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di cui alla sezione IV parte B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera secondo la sezione I parte A o B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività;
– l’espressione «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» (art. 2 cpv. 1 lett. dter D‑LSAI) designa qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività che è un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (vale a dire che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera secondo tale allegato) e che adempie inoltre in Svizzera gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo l’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.
Questi concetti riflettono il fatto che il CARF prevede diversi criteri di collegamento, ma gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale devono essere adempiuti solo in uno Stato (sez. I parti C–H CARF). A tale proposito, il CARF prevede una gerarchia dei criteri di collegamento e una possibilità di scelta tra criteri dello stesso livello gerarchico con due Stati. Per esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera e un criterio gerarchicamente superiore con l’estero è un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (criterio di collegamento con la Svizzera), ma non un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (nessun assoggettamento agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera). Per contro, un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione avente un criterio di collegamento con la Svizzera gerarchicamente superiore a quello con l’estero è un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (criterio di collegamento con la Svizzera) e un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (assoggettamento agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera).
Per verificare se un prestatore di servizi deve effettuare le dovute comunicazioni in Svizzera si procede quindi in più fasi: anzitutto occorre verificare se si tratta di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo la definizione di cui alla sezione IV parte B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Successivamente si verifica se presenta un criterio di collegamento determinante con la Svizzera conformemente alla sezione I parte A o B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività, vale a dire se si tratta di un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione assoggettato a determinati obblighi in Svizzera. Infine occorre verificare se il prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve soddisfare gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera conformemente alle disposizioni di cui alla sezione I parti C–H dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività, vale a dire se si tratta di un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
L’aspetto di diritto transitorio relativo al concetto di «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» è disciplinato nell’articolo 41bis D‑LSAI.
Le definizioni di «conto preesistente» e «nuovo conto» vengono integrate per tenere conto dell’aggiornamento dello SCC (lett. i e j). Per distinguere tra conto preesistente e nuovo conto si considera al più tardi l’entrata in vigore della modifica della LSAI (n. 1). Nell’articolo 2 capoverso 1 lettera i numero 2 e lettera j numero 2 D‑LSAI si specifica inoltre che, per quanto riguarda i conti considerati conti finanziari esclusivamente in virtù dell’attuazione dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, per distinguere tra un conto preesistente e un nuovo conto è determinante unicamente l’entrata in vigore della presente modifica della LSAI (cfr. sez. VIII parte C punti 9 e 10 dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari).
Cpv. 2
Viene eliminata la possibilità prevista dal capoverso 2 di estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante». Questa possibilità era necessaria nei primi anni di attuazione dello SCC ed era stata precisata nell’articolo 1 OSAIn. Dall’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn con effetto dal 1° gennaio 2019, tale opzione non figurava più in nessun accordo e non è stata più inserita nemmeno nell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari o nell’Accordo SAI Cripto-attività. La disposizione è quindi superflua.
Cpv. 3 e 4
L’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività utilizza in diversi punti le espressioni «[Giurisdizione]» e «[aggettivo che designa la giurisdizione]» per lo Stato di attuazione, nonché «[xx.xx.xxxx]» per la data che precede l’attuazione del CARF da parte dello Stato. Il capoverso 3 precisa che, per quanto concerne l’attuazione da parte della Svizzera, i primi due elementi sono da intendersi come «Svizzera» e «svizzero», con i necessari adeguamenti grammaticali. Il capoverso 4 stabilisce che la data corrisponde al giorno antecedente l’entrata in vigore della presente modifica della LSAI.
Art. 2a
L’articolo 2a D-LSAI corrisponde al vigente articolo 6 LSAI. Poiché questa disposizione riveste un’importanza generale per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività, viene spostata nella sezione 1 «Disposizioni generali».
Art. 2b
Il vigente articolo 8 LSAI è sostituito con il nuovo articolo 2b D-LSAI, che trova applicazione per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. Vengono ora dichiarati determinanti i commentari dell’OCSE relativi all’Accordo SAI Conti finanziari, compresi il suo Addendum e il suo allegato, nonché quelli relativi all’Accordo SAI Cripto-attività, compreso il suo allegato. Si tiene quindi conto del fatto che i commentari dell’OCSE sono oggetto delle negoziazioni multilaterali e delle valutazioni tra pari degli organi multilaterali, segnatamente del Forum globale, e che di conseguenza hanno un impatto diretto sulla valutazione della Svizzera se la loro interpretazione non è adeguatamente presa in considerazione.
Il Consiglio federale definisce la versione determinante dei commentari dell’OCSE. A tal fine si allinea ai Paesi membri dell’OCSE. In questo modo si garantisce la certezza del diritto per gli ambienti interessati. Le modifiche ai commentari dell’OCSE non vengono quindi riprese automaticamente, ma sono sottoposte a un controllo da parte del Consiglio federale che a sua volta deve orientarsi agli sviluppi internazionali. La versione determinante dei commentari dell’OCSE sarà definita nell’OSAIn. Di conseguenza, una modifica del commentario produce effetti per la Svizzera solo al momento dell’entrata in vigore della corrispondente disposizione dell’ordinanza modificata.
Per l’interpretazione degli accordi e dei loro allegati possono essere utilizzate anche altre basi giuridiche, ad esempio la giurisprudenza attuale o la dottrina dominante, motivo per cui la disposizione non è formulata in modo esaustivo.
Titolo dopo l’art. 2b
Il titolo della sezione 2 «Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari» precede ora l’articolo 3 e non più, come finora, l’articolo 7. Tale modifica riflette la nuova struttura che prevede una nuova sezione relativa all’attuazione del CARF. Il titolo della sezione riprende inoltre il nome completo del quadro normativo.
Art. 3 cpv. 4 e 9bis
Cpv. 4
Nel capoverso 4 viene integrata la nuova lettera b. Tale integrazione riflette la modifica della disposizione corrispondente nella sezione VIII parte B punto 1 lettera a SCC. Per motivi di coerenza, la modifica viene inserita nel capoverso 4 al fine di garantire che quest’ultimo rifletta nel suo insieme la sezione VIII parte B punto 1 lettera a SCC.
Cpv. 9bis
Il commentario relativo allo SCC prevede ora che, oltre alle categorie di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione definite nella sezione VIII parte B SCC, le Giurisdizioni possano trattare facoltativamente come tali anche le cosiddette entità qualificate senza scopo di lucro. Il commentario relativo allo SCC stabilisce le condizioni alla base di tale eccezione. Precisa inoltre che in tal caso le Giurisdizioni devono inserire l’espressione «entità qualificata senza scopo di lucro» nello SCC o in una legislazione esecutiva corrispondente, che contenga un elenco delle categorie di entità nazionali che soddisfano queste condizioni o che enunci genericamente le condizioni.
In Svizzera, queste entità devono avere la qualifica di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Attualmente le disposizioni derogatorie corrispondenti sono disciplinate nell’articolo 5 (Associazioni) e nell’articolo 6 (Fondazioni) dell’OSAIn. Poiché il rischio che questi enti di utilità pubblica vengano utilizzati come veicoli ai fini dell’elusione fiscale è ridotto, queste strutture devono essere considerate anche in futuro come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, purché soddisfino i requisiti dell’OCSE in materia. Le disposizioni esistenti nell’OSAIn sono quindi abrogate e nel capoverso 9bis D‑LSAI è inserita la deroga conforme al consenso internazionale.
Il commentario relativo allo SCC precisa che le Giurisdizioni che utilizzano il termine di entità qualificata senza scopo di lucro devono disporre di adeguati meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi entità che rivendichi lo status di entità qualificata senza scopo di lucro soddisfi le condizioni prima che sia trattata come un’istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. Tra i meccanismi adeguati figurano segnatamente quelli indicati di seguito:
‒ un regime normativo dettagliato che indichi quando un’entità è considerata un’entità qualificata senza scopo di lucro e in base al quale un’autorità statale verifichi se l’entità soddisfa le condizioni previste. Di conseguenza il capoverso 9bis incarica il Consiglio federale di definire le condizioni. Queste sono definite nell’OSAIn in conformità con le disposizioni dell’OCSE e corrispondono in termini di contenuto alle condizioni previste per l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD);
‒ il commentario dell’OCSE relativo allo SCC menziona come ulteriore meccanismo appropriato il fatto che un’entità ottenga da un’autorità governativa o giudiziaria una decisione favorevole in merito all’adempimento delle condizioni per essere considerata come un’entità qualificata senza scopo di lucro. Poiché le condizioni dell’OCSE per ottenere la qualifica di entità qualificata senza scopo di lucro corrispondono materialmente alle condizioni svizzere per l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette, in Svizzera ciò potrà avvenire presentando la conferma di esenzione emessa dall’amministrazione delle contribuzioni competente;
‒ secondo il commentario dell’OCSE relativo allo SCC, un meccanismo appropriato è anche un registro gestito dallo Stato, in base al quale le entità qualificate senza scopo di lucro devono richiedere di essere inserite (p. es. nell’ambito della richiesta di esenzione fiscale nazionale dell’entità o per confermare le deducibilità fiscale delle donazioni effettuate nei confronti dell’ente di beneficenza). Diversi Cantoni svizzeri dispongono di liste pubblicamente disponibili delle persone giuridiche esenti da imposte.
Il capoverso 9bis stabilisce pertanto che la qualifica di ente di utilità pubblica qualificato e, di conseguenza, di istituto finanziario non tenuto alla comunicazione presuppone la relativa conferma da parte di un’autorità svizzera competente.
Non esistono disposizioni che disciplinano la forma della conferma, che può quindi essere presentata anche in forma elettronica, ad esempio via e‑mail.
Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. b
L’articolo 7 disciplina l’applicazione e l’ulteriore sviluppo dell’Accordo SAI Conti finanziari. Con l’inserimento dell’analogo articolo 12c D‑LSAI per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività viene sfruttata anche la possibilità di adeguare l’articolo 7 al tenore della nuova disposizione e alla LOGA riveduta. Nel capoverso 2 viene così eliminata la precisazione secondo cui le altre modifiche devono essere sottoposte all’Assemblea federale per approvazione. Questa precisazione non è necessaria a livello di legge poiché scaturisce dall’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)30. Inoltre, il capoverso 3 lettera b LSAI viene adeguato al nuovo tenore dell’articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA, in vigore dal 1° maggio 2015.
Art. 6 e 8
Il contenuto degli articoli 6 e 8 è spostato negli articoli 2a e 2b, poiché queste disposizioni sono di rilevanza generale per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari sia a cripto-attività.
Art. 10 cpv. 4 e 5
Cpv. 4
Il capoverso 4 concretizza gli aspetti relativi alla priorità data in fase di comunicazione del ruolo in virtù del quale una persona oggetto di comunicazione è considerata persona che esercita il controllo o che è titolare di una quota nel capitale di rischio. Questa disposizione derivante dal commentario relativo allo SCC concretizza gli obblighi di comunicazione, ragione per cui è inserita nella LSAI. Il capoverso 4 concretizza solo la gerarchia relativa all’obbligo di comunicazione e riprende al riguardo la formulazione del commentario relativo allo SCC (sez. VIII punto 133). Il capoverso 4 disciplina quindi solo il contenuto della comunicazione e non l’identificazione della/e persona/e che esercita/no il controllo. Quest’ultima avviene secondo le disposizioni applicabili (cfr. sez. VIII parte D punto 6 e parte C punto 4 dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari; direttiva dell’AFC dell’8 gennaio 2021 «Standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari – Standard comune di comunicazione di informazioni», n. 4.8).
Cpv. 5
Il capoverso 5 concretizza gli aspetti relativi alle persone oggetto di comunicazione che sono residenti ai fini fiscali in più di uno Stato. Le condizioni in base alle quali una persona fisica è da considerarsi residente ai fini fiscali sono definite nel diritto interno dei diversi Stati. Esse prevedono diversi tipi di appartenenza a uno Stato che secondo la legislazione fiscale interna costituiscono la base per un’imposizione completa (obbligo fiscale illimitato). Il diritto interno disciplina anche i casi in cui una persona fisica è considerata residente in uno Stato secondo il relativo diritto fiscale (p. es. diplomati e altre persone operanti nel servizio pubblico). Per quanto riguarda le persone oggetto di comunicazione residenti fiscali in più di uno Stato, per stabilire la residenza fiscale si poteva finora fare ricorso a eventuali convenzioni per evitare le doppie imposizioni (applicando le cosiddette «tie breaker rules», o regole per dirimere eventuali conflitti di residenza). Ora queste persone sono considerate persone di uno Stato oggetto di comunicazione relativamente a tutti questi Stati, vale a dire che il conto è considerato come conto oggetto di comunicazione per tutti gli Stati. Questa disposizione derivante dal commentario relativo allo SCC (sez. IV punto 4 e sez. VI punto 7) concretizza gli obblighi di comunicazione, ragione per cui deve essere inserita nella LSAI.
Gli aspetti di diritto transitorio relativi ai capoversi 4 e 5 sono disciplinati nell’articolo 41bis D‑LSAI.
Art. 11 cpv. 7
La modifica meramente redazionale riguarda soltanto il testo italiano. Nella disposizione vigente viene integrato l’equivalente italiano del termine «angemessen» («adeguate»).
Titolo dopo l’art. 12
La nuova sezione 2a «Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» comprende le disposizioni d’esecuzione applicabili per l’attuazione del CARF.
Art. 12a
Il CARF prevede eccezioni per quanto concerne le persone oggetto di comunicazione (persone escluse secondo la sez. IV parte E CARF), per esempio per entità statali (sez. IV parte E punto 7 CARF), organizzazioni internazionali (sez. IV parte E punto 8 CARF) e banche centrali (sez. IV parte E punto 9 CARF). A differenza dello SCC, tali eccezioni si riferiscono unicamente alle persone oggetto di comunicazione (sez. IV parte D punto 7 CARF) e non ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione (sez. IV parte B punto 1 CARF).
L’articolo 12a concretizza tre categorie di persone escluse in analogia a quanto prevede l’articolo 3 capoversi 1–3 LSAI per gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari31.
Art. 12b
Cpv. 1
Per prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si intendono prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera secondo l’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività (art. 2 cpv. 1 lett. dbis D‑LSAI). Per alcuni di questi criteri, il CARF rimanda al diritto nazionale. L’articolo 12b capoverso 1 delega la necessaria concretizzazione al Consiglio federale. Quest’ultimo stabilisce i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione:
‒ è considerato residente fiscale in Svizzera ai sensi della sezione I parte A punto 1 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività;
‒ è considerato assoggettato all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 2 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività; o
‒ è considerato detentore di una succursale in Svizzera ai sensi della sezione I parte B dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.
Cpv. 2
È considerata prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione qualsiasi persona fisica o entità che presta, come attività commerciale, un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi (compresi gli utenti dei servizi di tali prestatori) (sez. IV parte B punto 1 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività). L’espressione «attività commerciale» esclude persone fisiche ed entità che svolgono un servizio in modo saltuario a fini non commerciali. Per determinare cosa si intende con tale espressione si può fare riferimento alle relative norme di ciascuna Giurisdizione (sez. IV punto 22 del commentario relativo al CARF). Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui la prestazione di un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi è considerata un’attività commerciale. Questi criteri servono unicamente a valutare se è presente l’elemento dell’«attività commerciale». Gli altri elementi della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vanno valutati conformemente alla sezione IV parte B punto 1 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e al relativo commentario dell’OCSE.
Cpv. 3
La sezione I parte A punti 2 e 4 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività contiene ulteriori regole per determinare i criteri di collegamento di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Il Consiglio federale dev’essere autorizzato a precisare queste disposizioni nell’ordinanza qualora ciò sia necessario per l’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività da parte degli ambienti interessati. In questo modo si garantisce inoltre che si possa tenere rapidamente conto degli sviluppi internazionali, qualora a livello internazionale – in particolare nell’ambito delle discussioni in seno all’OCSE intese a chiarire questioni interpretative – risultino precisazioni a favore del settore interessato.
Art. 12c
L’articolo 12c corrisponde all’articolo 7 LSAI. In analogia all’Accordo SAI Conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività prevede che siano scambiate informazioni ottenute secondo le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF (v. al riguardo il n. 5.3, commento relativo al preambolo dell’Accordo SAI Cripto-attività). La versione attuale del CARF è allegata all’Accordo SAI Cripto-attività affinché venga recepita nel diritto svizzero. La versione del CARF sottoposta all’Assemblea federale per approvazione sarà pubblicata nella RS sotto forma di allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.
Cpv. 1
Il capoverso 1 stabilisce che, nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività, i diritti e gli obblighi dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e sulla presente legge. Ciò significa che un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve applicare l’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività in combinazione, per esempio, con le definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSAI e le agevolazioni e precisazioni contenute negli articoli 12a–12f D‑LSAI.
Cpv. 2 e 3
In analogia all’Accordo SAI Conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività prevede inoltre che gli Stati adeguino periodicamente il diritto interno in base alle modifiche del CARF e che una volta effettuati tali adeguamenti la definizione di CARF, per quanto riguarda tale Stato, faccia riferimento alla versione aggiornata (v. al riguardo il n. 5.3, commento relativo al preambolo dell’Accordo SAI Cripto-attività). Per adempiere le condizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività, secondo cui il diritto interno degli Stati viene adeguato periodicamente alle modifiche del CARF, ai capoversi 2 e 3 sono disciplinate le relative competenze interne. Il Consiglio federale può riprendere modifiche di portata limitata del CARF nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Per modifiche di portata limitata si intendono quelle che non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per le persone oggetto di comunicazione e i prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione (lett. a) e quelle che sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative (lett. b). La lettera a disciplina quindi il caso specifico nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quello in materia di cripto-attività. La lettera b corrisponde all’articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA. Le modifiche che non sono di portata limitata devono essere sottoposte all’Assemblea federale per approvazione.
Questa regolamentazione garantisce che il contenuto materiale della modifica sia determinante per stabilire chi abbia la facoltà di decidere per la Svizzera in merito all’esecuzione della modifica stessa.
Art. 12d
L’articolo 12d prevede, in conformità con la sezione III parte D punto 2 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e analogamente all’articolo 9 capoverso 1 lettera a LSAI, che i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera dter D‑LSAI possano ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica. Il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione resta tuttavia responsabile dell’adempimento di tali obblighi.
Art. 12e
Cpv. 1
Secondo la sezione II parte A punto 3 lettera f dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività, occorre comunicare informazioni sulle cosiddette operazioni di pagamento al dettaglio, che consistono nel trasferimento di cripto-attività pertinenti come corrispettivo di beni o servizi a partire da un valore soglia di 50 000 dollari americani. Per determinare il valore dell’operazione di pagamento al dettaglio può essere necessaria una conversione. Il capoverso 1 stabilisce che per garantire una conversione uniforme deve essere utilizzato il tasso di cambio a pronti.
Cpv. 2
Il commentario relativo al CARF stabilisce che l’espressione «persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione» (secondo la sez. IV parte D punto 8 CARF) comprende anche il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Stabilisce inoltre che questa regola deve essere concretizzata sulla base delle norme specifiche di ciascuna Giurisdizione (cfr. sez. IV punto 48 del commentario relativo al CARF). A differenza dello SCC, il CARF non prevede deroghe alla comunicazione relativa a una successione. Tuttavia, nel capoverso 2 si deve consentire ai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, di trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria. In questo modo non devono verificare nel singolo caso la regolamentazione in materia di successione. Inoltre, in caso di decesso possono trattare in primo luogo la successione come persona di uno Stato oggetto di comunicazione. Si crea così coerenza con lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il diritto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale deve stabilire i criteri, in particolare quelli relativi alla durata del trattamento della successione come successione con personalità giuridica propria.
Cpv. 3 e 4
Il capoverso 3 rimanda all’articolo 10 capoverso 4 D-LSAI per quanto riguarda la gerarchia dei ruoli delle persone che esercitano il controllo secondo la sezione IV parte D punto 10 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.
Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 10 capoverso 5 D-LSAI. Si applica pertanto in analogia quanto esposto in precedenza in merito all’articolo 10 capoversi 4 e 5. Se un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, che ai sensi del CARF è anche un’istituzione finanziaria, si avvale delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale secondo le sezioni IV e VI dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari e in tale contesto si avvale anche di un’autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, si applicano gli articoli 10 capoverso 5 e 41bis capoverso 2 D‑LSAI.
Art. 12f
L’articolo 12f corrisponde all’articolo 11 capoversi 7–9 LSAI e precisa gli obblighi di adeguata verifica in relazione all’autocertificazione.
Cpv. 1
I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera dter D-LSAI devono adottare adeguate misure organizzative volte a garantire che l’autocertificazione sia disponibile entro i termini previsti. Per gli utenti preesistenti di cripto-attività considerati persone fisiche o enti, l’autocertificazione dev’essere disponibile entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica, mentre negli altri casi, già al momento in cui stabiliscono la relazione d’affari. Al riguardo è determinante l’inizio della relazione d’affari con il cliente che agisce in veste di utente di cripto-attività e non la relazione con il cliente in generale. Se, per esempio, un cliente detiene dal 2020 presso una banca un conto del pilastro 3a, che non è oggetto di comunicazione ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, e nel 2028 desidera effettuare per la prima volta operazioni pertinenti (ai sensi della sez. IV parte C punto 1 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività) tramite la stessa banca, l’autocertificazione deve essere ottenuta prima dell’esecuzione di dette operazioni. L’apertura del conto del pilastro 3a nel 2020 non è quindi determinante.
Secondo la sezione III parte D dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività, un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria può, ai fini delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, avvalersi di tali procedure espletate ai sensi delle sezioni IV e VI dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari. Egli può altresì avvalersi di un’autocertificazione già ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che questa soddisfi i requisiti di cui alla sezione III parte C dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.
Cpv. 2 e 3
È ammessa un’eccezione a questo principio solo in casi ben precisi, in particolare se l’utente di cripto-attività è considerato un ente e il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’utente di cripto-attività è una persona esclusa oppure in presenza di un altro caso eccezionale definito dal Consiglio federale (p. es. il trasferimento dell’autorizzazione relativa alle cripto-attività su ordine di un giudice o di un’autorità). In tal caso, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve aver ottenuto l’autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità.
Cpv. 4 e 5
Se entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica per gli utenti preesistenti di cripto-attività considerati persone fisiche o enti o, negli altri casi, entro 90 giorni dalla data in cui ha stabilito la relazione d’affari con l’utente di cripto-attività, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività non dispone delle necessarie informazioni secondo l’accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell’autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 3, tale prestatore deve interrompere la relazione d’affari con l’utente di cripto-attività o non può effettuare operazioni pertinenti per conto di quest’ultimo fino all’ottenimento di tutte le informazioni (ai sensi della sez. IV parte C punto 1 dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività). A tal fine dispone espressamente di un diritto di disdetta straordinario. Tale regolamentazione equivale a quella concernente la chiusura del conto secondo l’articolo 11 capoverso 9 LSAI. Tuttavia se, per esempio, non è possibile impedire un accredito per via della tecnologia di registro distribuito utilizzata, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è obbligato a bloccare le cripto-attività accreditate per evitare di conferire all’utente il diritto di disporne. Non può quindi eseguire operazioni pertinenti per conto dell’utente di cripto-attività finché non è in possesso di tutte le informazioni. Tale regolamentazione equivale a quella concernente il blocco del conto secondo l’articolo 11 capoverso 9 LSAI. Sono fatti salvi i casi relativi all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.
Art. 13–39
I titoli delle sezioni che precedono gli articoli 13, 14 e 17a vengono adeguati poiché queste sezioni valgono per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. Gli altri titoli non necessitano di modifiche. Le sezioni corrispondenti si applicano per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività.
L’articolo 13 capoversi 1 e 3 e l’articolo 14 capoverso 1 lettere b e d D-LSAI precisano il rimando all’articolo 1.
Negli articoli 17, 20 e 28 capoverso 5 lettera a viene integrata l’espressione «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» in modo che per questi soggetti e per gli istituti finanziari valgano le stesse disposizioni.
Negli articoli 16 capoversi 1 e 2, 17a, 25 capoverso 1 e 28 capoversi 1–4 viene integrata l’espressione «prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» di cui all’articolo 2 capoverso 1 dbis D‑LSAI in modo che per questi soggetti e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione valgano le stesse disposizioni.
Negli articoli 18, 19 e 35 viene integrata l’espressione «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» in modo che per questi soggetti e per gli istituti finanziari svizzeri valgano le stesse disposizioni.
Gli articoli 15 capoversi 3–5, 16 capoverso 3, 21, 23, 26, 27, 28a–31, 33, 34 e 36–39 LSAI non necessitano di adeguamenti in tal senso poiché tali disposizioni sono applicabili anche senza modifiche allo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività.
Gli articoli 13a, 14a e 15 capoversi 1bis, 1ter e 2bis D-LSAI contengono disposizioni specifiche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. commenti seguenti).
Art. 13 cpv. 4, secondo periodo
La delega al Consiglio federale nel capoverso 4 è concretizzata in conformità con il contenuto dell’OSAIn e di conseguenza viene esplicitato anche l’annullamento dell’iscrizione (cfr. art. 31 OSAIn). Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e dell’annullamento dell’iscrizione.
Art. 13a
Questa disposizione disciplina l’obbligo di iscrizione dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dbis D‑LSAI sostanzialmente in analogia alla disposizione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 13 LSAI.
Cpv. 1, 3 e 4
Secondo i capoversi 1 e 3, i prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sono obbligati a iscriversi (cpv. 1) e ad annullare la propria iscrizione (cpv. 3) spontaneamente presso l’AFC. Hanno l’obbligo di iscrizione tutti i prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, vale a dire tutti coloro che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e dell’annullamento dell’iscrizione (cpv. 4), orientandosi alle prescrizioni in materia valide per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione.
Cpv. 2
Secondo il capoverso 2, il prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve indicare in fase di iscrizione in particolare se ha la qualifica di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, vale a dire se è assoggettato agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera.
Art. 14a
L’articolo 14a disciplina l’obbligo di informazione dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter D‑LSAI in analogia alla disposizione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 14 LSAI.
Cpv. 1 e 4
Le persone oggetto di comunicazione vengono informate entro il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner CARF. Analogamente allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può comunicare le informazioni anche in anticipo, per esempio anche se non è stato ancora convenuto uno scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con lo Stato di residenza della persona interessata (la cosiddetta informazione astratta). Visto che la trasmissione delle informazioni avviene sempre in virtù di un accordo internazionale, anche nel caso di un’informazione astratta sono garantiti la necessaria pubblicità e i diritti delle persone interessate.
L’obbligo di informazione serve a garantire che le persone interessate siano in particolare rese attente in merito ai diritti loro conferiti dalla LPD (persone fisiche) e dalla LSAI (cfr. art. 19 D‑LSAI, persone fisiche e giuridiche). Questa informazione garantisce inoltre la trasparenza dell’impiego e dello scambio di informazioni. Se una persona viene informata il 31 gennaio dell’anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni che la concernono, essa ha cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti nei confronti del prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, poiché quest’ultimo deve trasmettere le informazioni all’AFC il 30 giugno (cfr. art. 15 cpv. 1bis D‑LSAI).
Il capoverso 1 prevede quale minimo legale un’informazione una tantum e astratta. Il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tuttavia libero di andare oltre questo minimo legale e, per esempio, decidere di comunicare le informazioni con cadenza annuale. Secondo il capoverso 4, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione trasmette su richiesta una copia delle comunicazioni all’utente di cripto-attività le cui operazioni sono oggetto delle medesime.
Cpv. 2
Se la relazione d’affari con l’utente di cripto-attività è stata chiusa, secondo il capoverso 2 l’informazione avviene un’unica volta, all’ultimo indirizzo conosciuto. Ciò vale anche per quanto riguarda i dati di contatto non fisici (p. es. un indirizzo e-mail). In tale contesto, la chiusura della relazione d’affari va considerata soltanto se influisce sulla possibilità di adempiere l’obbligo di informazione. Se la relazione con il cliente rimane in essere e si cessano solo i servizi per le cripto-attività, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a occorre considerare le informazioni ottenute dalla relazione con il cliente.
Cpv. 3
Secondo il capoverso 3, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono pubblicare sui loro siti Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio del rispettivo anno, degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Essi possono rimandare anche all’elenco aggiornato a intervalli regolari della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. Questa disposizione mira a garantire che le persone interessate possano scoprire rapidamente, nel caso di un’informazione una tantum e astratta, se sono residenti in uno Stato con cui la Svizzera scambia informazioni in materia di cripto-attività su base automatica.
Art. 15
Cpv. 1bis
Il capoverso 1bis D-LSAI disciplina la trasmissione di informazioni all’AFC da parte dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera dter sostanzialmente in analogia alla disposizione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui al capoverso 1 LSAI.
L’obbligo di comunicazione sussiste a prescindere dall’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a D‑LSAI. Anche se omette di informare la persona oggetto di comunicazione in applicazione dell’articolo 14a D‑LSAI, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve comunque trasmettere le informazioni all’AFC. L’omissione dell’informazione è però da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l’articolo 32 D‑LSAI.
Se nel periodo di rendicontazione un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all’AFC entro lo stesso termine (comunicazione nulla). Questa comunicazione è necessaria per poter stabilire che il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non abbia effettivamente eseguito operazioni oggetto di comunicazione.
Cpv. 1ter
Il capoverso 1ter disciplina gli obblighi di comunicazione dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera dbis D‑LSAI che non sono prestatori svizzeri, vale a dire che pur presentando un criterio di collegamento con la Svizzera sono assoggettati all’obbligo di comunicazione in un altro Stato. Essi comunicano all’AFC entro lo stesso termine lo Stato nel quale sono assoggettati all’obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento corrispondente. In questo modo si garantisce che l’AFC sia informata in merito agli obblighi di comunicazione di tutti i prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e possa verificare l’applicazione delle disposizioni secondo la sezione I dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività.
Cpv. 2bis
Il capoverso 2bis disciplina la trasmissione delle informazioni da parte dell’AFC alle autorità competenti degli Stati partner CARF in analogia alla disposizione applicabile allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui al capoverso 2. La trasmissione può comprendere anche la comunicazione da parte dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono prestatori svizzeri in merito all’adempimento dell’obbligo di comunicazione in uno Stato partner CARF. L’AFC tiene conto a tal fine dei termini stabiliti nell’accordo applicabile. L’Accordo SAI Cripto-attività prevede alla sezione 3 parte 1 che le informazioni debbano essere trasmesse entro nove mesi dalla fine dell’anno civile a cui si riferiscono.
Cpv. 4
Questa modifica concerne soltanto il testo francese, il quale viene integrato con l’espressione «par l’autorité qui les reçoit» affinché corrisponda al vigente testo tedesco («empfangende Behörde»).
Art. 17
La rubrica dell’articolo 17 viene adeguata per chiarire che questo articolo disciplina l’autorizzazione a comunicare all’estero e pertanto costituisce una base legale per questo tipo di comunicazioni. Queste comunicazioni non sono quindi considerate un atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero secondo l’articolo 271 del Codice penale32.
L’articolo 17 disciplina la comunicazione per un trust da parte di un trustee. La disposizione esistente concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è integrata con una disposizione sullo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Art. 19
Cpv. 1
Nel capoverso 1 vengono integrati i «prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli art. 13–39). Analogamente a quanto previsto anche nei confronti degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, le persone oggetto di comunicazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD, che (d’ora in poi) prevede diritti solo per le persone fisiche.
Cpv. 2
Nel capoverso 2 si tiene conto della LPD modificata, il cui campo d’applicazione non comprende più la protezione dei dati delle persone giuridiche. Per garantire che le persone oggetto di comunicazione qualificate come persone giuridiche possano far valere un diritto d’accesso nei confronti dell’AFC, la formulazione del capoverso 2 viene modificata in modo tale che ora non si rimandi più al diritto d’accesso secondo la LPD, ma venga definito un diritto d’accesso indipendente che corrisponde nei contenuti a quello di cui all’articolo 25 LPD e trova applicazione per le persone fisiche e giuridiche. La situazione giuridica relativa ai diritti nei confronti dell’AFC rimane così invariata. Sia le persone fisiche che le persone giuridiche oggetto di comunicazione possono far valere esclusivamente un diritto d’accesso e di rettifica dei dati inesatti derivanti da errori di trasmissione nei confronti dell’AFC. Inoltre, se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto, sussiste il diritto all’emanazione di una decisione impugnabile conformemente all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa.
Art. 20
In questa disposizione viene integrata l’espressione «prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli art. 13–39). L’utilizzo del numero AVS vale così anche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Art. 22 cpv. 4, secondo periodo
Il capoverso 4 viene integrato per tenere conto delle modifiche introdotte a livello internazionale. Le istruzioni dell’AFC si basano ora anche sui commentari dell’OCSE relativi all’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, compresa la modifica dello SCC, nonché all’Accordo SAI Cripto-attività e al CARF.
Art. 23 cpv. 1 e art. 24 cpv. 1, 3 lett. e nonché 4 lett. b e c
Nella nuova LPD l’espressione «dati personali» definita all’articolo 5 lettera a LPD si limita ora alle informazioni che si riferiscono a persone fisiche. Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della modifica della LPD (art. 71 LPD). Per garantire che anche dopo tale periodo transitorio, ai fini dell’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la LSAI, l’AFC sia autorizzata a trattare dati concernenti persone giuridiche o a gestire un sistema d’informazione per il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche, negli articoli 23 capoverso 1 e 24 capoversi 1 e 4 lettera b vengono ora menzionati espressamente i dati concernenti persone giuridiche. Nello stesso spirito, viene colta l’occasione per adeguare al tenore della LPD modificata anche l’articolo 24 capoversi 3 lettera e e 4 lettera c D‑LSAI.
Art. 24 cpv. 3 lett. bbis
L’elenco delle finalità di utilizzo del sistema d’informazione dell’AFC nel capoverso 3 viene integrato con una lettera bbis concernente il registro dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, che in futuro dovrà essere gestito dall’AFC ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Art. 25
Cpv. 1
Nel capoverso 1 vengono integrati i «prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli art. 13–39). Hanno un obbligo di informazione nei confronti dell’AFC tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera, anche se sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in un altro Stato. In particolare, sono tenuti anch’essi a iscriversi presso l’AFC e a comunicare ogni anno a quest’ultima l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in un altro Stato. L’obbligo di informazione si estende anche alla verifica della qualifica di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione da parte dell’AFC34. In tal modo soggiacciono all’obbligo di collaborare anche le persone fisiche e gli enti che ritengono di non avere la qualifica di prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.
Cpv. 2
Il capoverso 2 contiene la base legale per la collaborazione dell’AFC e della FINMA nonché degli OAD e degli organismi di vigilanza secondo la LSAI e la legislazione federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro. In altri Paesi, le autorità di vigilanza collaborano a stretto contatto nell’ambito dello scambio automatico di informazioni e della lotta contro il riciclaggio di denaro a causa delle sovrapposizioni di tematiche esistenti per quanto riguarda le persone assoggettate e la vigilanza sugli obblighi d’identificazione dei clienti. In particolare, gli standard per lo scambio automatico di informazioni si basano in diversi punti sulle disposizioni e sulle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Per sfruttare queste sinergie e garantire un modus operandi coerente, anche in Svizzera deve essere disciplinata la collaborazione tra i vari organi. In questo modo si intende ad esempio permettere all’AFC di scambiare con questi organi le informazioni che ha ottenuto nell’ambito della sua verifica degli istituti finanziari, in particolare in caso di chiare violazioni della LRD. Di conseguenza, l’AFC, la FINMA, gli OAD e gli organismi di vigilanza possono scambiarsi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l’adempimento dei loro compiti secondo la LSAI o la legislazione federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, inclusi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche, che comprendono anche i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD e i dati degni di particolare protezione di cui all’articolo 57r capoverso 2 LOGA. Per la FINMA è possibile rimandare al riguardo anche all’articolo 23 capoverso 2 lettera f della legge del 22 giugno 200735 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).
Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti, vale a dire nel caso dell’AFC solo per i compiti previsti dalla LSAI e nel caso della FINMA, degli OAD e degli organismi di vigilanza solo per quelli sanciti dalla legislazione federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si esclude quindi un utilizzo delle informazioni per altre finalità (p. es. imposta preventiva, imposte dirette).
È fatto espressamente salvo l’articolo 40 LFINMA. Questa aggiunta è di natura dichiarativa, il capoverso 2 è infatti una disposizione potestativa. È fatto salvo, anche senza menzione esplicita, il diritto sovraordinato che sarebbe in contrasto con una trasmissione di informazioni (p. es. disposizioni contenute in accordi internazionali come il principio di specialità secondo l’art. 22 par. 2 della Convenzione sull’assistenza amministrativa). Nel caso concreto ciò significa che possono essere scambiate solo le informazioni che l’AFC ha ottenuto in Svizzera nell’ambito della sua attività di verifica. Le informazioni che l’AFC ha ottenuto da autorità estere nel quadro dello scambio automatico di informazioni non saranno quindi trasmesse alle autorità menzionate. In questo modo il principio di specialità è pienamente rispettato.
Art. 28
Cpv. 1–4
Nei capoversi 1 –4 vengono integrati i «prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli art. 13–39). La verifica dell’AFC si estende segnatamente a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera, anche se sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in un altro Stato. In particolare, soggiacciono anch’essi a determinati obblighi in Svizzera (p. es. devono comunicare se adempiono l’obbligo di comunicazione in un altro Stato). Nell’ambito della sua verifica, l’AFC controlla anche se una persona fisica o un ente si qualifica come prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (v. commento all’art. 25 cpv. 1).
Cpv. 5 lett. a
Nel capoverso 5 lettera a vengono integrati i «prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli art. 13–39). Può essere quindi richiesto all’AFC di pronunciare una decisione di accertamento della qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
Art. 31 cpv. 3
La sezione 2 paragrafo 2 lettera a) numero ii) dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari prevede che le Giurisdizioni che per il 1° gennaio 2026 non dispongono ancora delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella sua versione aggiornata possono richiedere, tramite notifica, il consenso dei rispettivi Stati partner a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo lo SCC nella sua versione aggiornata (v. n. 5.1). L’articolo 39 capoverso 5 D-LSAI conferisce al Consiglio federale la competenza di fornire il consenso a tali richieste degli Stati partner (v. commento all’art. 39 cpv. 5 D‑LSAI). Se a uno Stato partner non viene concesso il periodo transitorio o quest’ultimo è scaduto, secondo l’articolo 31 capoverso 3 il DFF può ordinare le misure previste nelle basi di diritto internazionale per questi casi, vale a dire:
la Svizzera non trasmette più informazioni allo Stato partner interessato secondo la sezione 3 paragrafo 3 dell’Accordo SAI Conti finanziari; o
la Svizzera sospende lo scambio di informazioni nei confronti dello Stato partner interessato secondo la sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari.
Nei casi in cui non viene concesso il periodo transitorio (lett. b) o quest’ultimo è scaduto (lett. a), può rivelarsi necessaria una reazione tempestiva, ragione per cui una delega al DFF appare opportuna. Nelle sue decisioni in merito alla concessione di un periodo transitorio nonché nelle misure da intraprendere qualora il periodo transitorio non venga concesso o sia scaduto, il DFF deve orientarsi in particolare agli sviluppi internazionali, come per esempio alle raccomandazioni del Forum globale.
Art. 32
Cpv. 1
Nella disposizione penale concernente la violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica vengono integrati gli obblighi previsti per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, segnatamente gli obblighi di adeguata verifica menzionati nell’accordo applicabile e negli articoli 12d e 12f concernenti la verifica degli utenti di cripto-attività e l’identificazione degli utenti oggetto di comunicazione e delle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione (lett. b), l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 13a (lett. c), l’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a capoversi 1 e 3 (lett. d) e gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 12e e 15 capoversi 1bis e 1ter (lett. e).
Durante la verifica supplementare del quadro giuridico della Svizzera («Supplementary Review of the AEOI Legal Framework»; rapporto non ancora pubblicato), il Forum globale ha inoltre pronunciato nei confronti della Svizzera due raccomandazioni concernenti le disposizioni penali che devono essere parimenti attuate nell’ambito della presente revisione.
Il Forum globale ha criticato in primis la mancanza di una disposizione penale per la violazione dell’obbligo di conservazione secondo l’articolo 17a LSAI. La disponibilità di documenti e giustificativi è di fondamentale importanza, in particolare affinché l’AFC possa effettivamente esercitare la propria vigilanza. Una violazione dell’obbligo di conservazione ha quindi considerevoli ripercussioni sull’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni e va pertanto punita. Di conseguenza, nel capoverso 1 viene integrata una nuova lettera f per la violazione dell’obbligo di conservazione, valida per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività.
Cpv. 2
Un’altra critica riguardava la pratica della Svizzera di fissare requisiti troppo elevati per gli elementi soggettivi del reato e di punire unicamente la violazione intenzionale degli obblighi. La formulazione delle disposizioni penali deve garantire che tutti i soggetti giuridici (istituti finanziari, ma anche prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione) si adoperino scrupolosamente per osservare gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica, tra l’altro assegnando le necessarie risorse per lo svolgimento di tali compiti.
Inserendo l’elemento della negligenza nel capoverso 2 si impedisce che singoli soggetti giuridici omettano di effettuare i necessari investimenti senza dover subire le dovute conseguenze penali. Per rispettare comunque il principio di proporzionalità, il capoverso 2 stabilisce che nei casi meno gravi si può prescindere dal procedimento penale o dalla punizione. Un esempio in tal senso potrebbe essere un ritardo della comunicazione dovuto a negligenza, ma di entità esigua, riconducibile al sovraccarico di lavoro o a malfunzionamenti del sistema informatico, a condizione che si tratti di un caso di minore importanza. Questa nuova regolamentazione intende tutelare, in particolare, i collaboratori senza funzione di quadro da procedimenti penali e punizioni nei casi meno gravi.
Tenuto conto della minore gravità dell’illecito, la pena comminata in caso di negligenza è ridotta.
L’analisi di diritto comparato evidenzia che le sanzioni proposte in caso di violazioni degli obblighi legati allo scambio automatico di informazioni da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione sono adeguati nel confronto internazionale e in tutti gli Stati esaminati le infrazioni vengono sanzionate sia in caso di commissione intenzionale che in caso di negligenza.
Art. 32a
Il commentario dell’OCSE relativo al CARF prevede che le Giurisdizioni dispongano di meccanismi per far fronte alle violazioni degli obblighi. In particolare devono prevedere adeguate sanzioni amministrative e/o penali per la violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale nonché degli obblighi di informazione (cfr. sez. V punto 19 del commentario relativo al CARF).
Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC di cui all’articolo 25 capoverso 1 D‑LSAI deve essere punibile. Ciò garantisce l’applicazione dell’obbligo di informazione. Una violazione di tale obbligo può consistere sia nella comunicazione di informazioni false sia nel rifiuto a fornire informazioni. In caso di violazione per negligenza si tiene conto della minore gravità dell’illecito con una comminatoria di pena ridotta. Per assicurare la coerenza delle disposizioni penali, anche qui si può prescindere dal procedimento penale o dalla punizione nei casi meno gravi.
Art. 35
Nell’ambito dei reati connessi all’autocertificazione va punito anche chi, intenzionalmente, omette di fornire un’autocertificazione a un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o a un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Questa integrazione può trovare applicazione soprattutto nei casi in cui sopraggiungono cambiamenti delle circostanze o in presenza di un caso eccezionale di cui all’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI o all’articolo 12f capoverso 3 D‑LSAI. Se, per esempio, una relazione d’affari tra un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione e un utente oggetto di comunicazione è stabilita su ordine di un giudice o di un’autorità, il prestatore di servizi deve ottenere un’autocertificazione e può informare l’utente oggetto di comunicazione che un eventuale rifiuto è punibile a norma dell’articolo 35.
Art. 38 e 39
Cpv. 2
La competenza di includere Stati nell’elenco degli Stati partner della Svizzera è attualmente conferita al Parlamento (art. 39 cpv. 1 LSAI). In analogia alla disposizione di cui all’articolo 28 della legge federale del 16 giugno 201736 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali, la competenza di approvare l’inclusione di uno Stato nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell’Accordo SAI Conti finanziari e nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g) dell’Accordo SAI Cripto-attività deve essere trasferita al Consiglio federale. Lo scambio di informazioni ha efficacia se lo Stato che figura nell’elenco svizzero indica anche la Svizzera come Stato con cui intende scambiare informazioni. In caso contrario non avviene alcuno scambio.
Vengono presi in considerazione come Stati partner della Svizzera solo gli Stati che adempiono gli obblighi in materia di confidenzialità, protezione dei dati e utilizzo appropriato delle informazioni nonché l’obbligo di consultazione secondo le sezioni 5 e 6 dell’Accordo SAI Conti finanziari o dell’Accordo SAI Cripto-attività. Tali obblighi sono parte integrante di entrambi gli Accordi SAI e il loro adempimento è oggetto di un controllo dettagliato da parte del Forum globale. In caso di inosservanza, la Svizzera può sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato partner interessato (sez. 7 par. 3 dell’Accordo SAI Conti finanziari e sez. 7 par. 5 dell’Accordo SAI Cripto-attività).
Di conseguenza, l’articolo 38 deve essere abrogato e l’articolo 39 modificato.
Cpv. 3
La sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività prevede che nelle loro notifiche gli Stati possano chiedere di poter utilizzare le informazioni in materia di cripto-attività ricevute anche per categorie di imposte per le quali lo Stato ha espresso una riserva conformemente alla Convenzione sull’assistenza amministrativa.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che gli Stati possano formulare riserve per determinate categorie di imposte (art. 30 par. 1 lett. a della Convenzione sull’assistenza amministrativa). Una riserva è sempre reciproca: se non presta assistenza amministrativa per una categoria di imposte secondo la Convenzione, lo Stato in questione non può chiedere assistenza per questa stessa categoria di imposte. Per la Svizzera, la Convenzione sull’assistenza amministrativa:
‒ si applica alle imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale (comprese le imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente [imposte sugli utili di capitale]) a livello nazionale, vale a dire le imposte federali dirette e l’imposta preventiva; per queste categorie di imposte non è possibile formulare una riserva, poiché rientrano obbligatoriamente nel campo d’applicazione della Convezione sull’assistenza amministrativa;
‒ si applica alle imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale (comprese le imposte sugli utili di capitale) riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali, vale a dire le imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni; per queste categorie di imposte sarebbe possibile formulare una riserva;
‒ non si applica ai contributi della sicurezza sociale e alle imposte di altra natura (sulle successioni e sulle donazioni, sulla proprietà immobiliare, sul valore aggiunto e sulle vendite, sui veicoli a motore ecc.). Per queste categorie di imposte la Svizzera ha formulato una riserva.
L’Accordo SAI Cripto-attività prevede che gli Stati che nella Convenzione sull’assistenza amministrativa hanno formulato una riserva in merito a determinate categorie di imposte possano richiedere agli altri Stati, ai fini dell’Accordo SAI Cripto-attività, mediante notifica secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività, di fornire il consenso all’utilizzo delle informazioni in materia di cripto-attività per singole categorie di imposte o per la loro totalità. Gli altri Stati decidono in seguito se accogliere la richiesta dello Stato in questione. Il consenso a una richiesta per un ulteriore utilizzo comporta un’estensione del campo d’applicazione della Convenzione sull’assistenza amministrativa in questo sottoambito (utilizzo delle informazioni in materia di cripto-attività). L’effetto non è reciproco e non si estende ad altre forme di assistenza amministrativa (scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, scambio di informazioni su domanda ecc.).
L’articolo 39 capoverso 3 D-LSAI prevede che il Consiglio federale decida in merito alle richieste degli Stati partner riguardanti l’ulteriore utilizzo delle informazioni ricevute. Esso può fornire il proprio consenso solo se la richiesta si limita all’utilizzo per le imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b comma i della Convenzione sull’assistenza amministrativa, vale a dire per le imposte sul reddito, sugli utili o sugli utili di capitale o sul patrimonio netto riscosse per conto di suddivisioni politiche o di enti locali di una Parte. Per contro, il Consiglio federale non può accogliere richieste di utilizzo delle informazioni trasmesse per imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b commi ii–iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa, che esulano quindi dal campo d’applicazione della Convenzione in Svizzera. Questa disposizione consente alla Svizzera di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali. La prevista limitazione alle richieste che si riferiscono alle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b comma i della Convenzione sull’assistenza amministrativa garantisce la conformità con le riserve formulate dalla Svizzera in merito alla Convenzione sull’assistenza amministrativa (nessuna riserva per l’art. 2 par. 1 lett. b comma i della Convenzione sull’assistenza amministrativa, riserve per i commi. ii–iv). Poiché la Svizzera stessa utilizza le informazioni in materia di cripto-attività per le categorie di imposte per le quali non ha espresso una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa (imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale, comprese le imposte sugli utili di capitale riscosse a livello nazionale e di Stati federati [Cantoni]), il consenso all’utilizzo di tali informazioni per le stesse categorie di imposte da parte degli Stati riceventi è pertanto conforme al principio di reciprocità.
Cpv. 4
Allo stesso modo, il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di poter decidere di chiedere alle autorità competenti degli Stati partner se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera b commi ii-iv della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte, vale a dire per quelle categorie di imposte per le quali la Svizzera ha formulato una riserva (v. sopra: contributi della sicurezza sociale e imposte di altra natura [sulle successioni e sulle donazioni, sulla proprietà immobiliare, sul valore aggiunto e sulle vendite, sui veicoli a motore ecc.]). Questa disposizione potestativa permette alla Svizzera di reagire agli sviluppi intervenuti a livello nazionale. Se prende una decisione in tal senso, il Consiglio federale presenta una notifica conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività (cfr. art. 3 cpv. 3 D‑DF).
Cpv. 5
Il capoverso 5 autorizza il Consiglio federale a designare gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, ha dato il consenso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari. Questa disposizione consente alla Svizzera di mantenere una certa flessibilità e di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali e quindi di poter trasmettere, per un determinato periodo transitorio, informazioni secondo l’Accordo SAI Conti finanziari aggiornato anche agli Stati che non possono attuare l’aggiornamento dello SCC per il 1° gennaio 2026. Questo aspetto è di fondamentale importanza per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, che possono così preparare e trasmettere le stesse informazioni per tutti gli Stati partner. In caso contrario, ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari i suddetti istituti finanziari interessati dovrebbero attuare parallelamente due procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale e preparare due record di dati: uno per gli Stati che attuano lo SCC nella versione aggiornata del 2023 dal 1° gennaio 2026 e un altro per quelli che si attengono ancora al vecchio ordinamento. L’onere amministrativo a carico degli istituti finanziari interessati sarebbe sproporzionato e andrebbe evitato in considerazione del fatto che solo pochi Stati potrebbero adempiere i requisiti per avvalersi del periodo transitorio. Inoltre, la reciprocità parziale non comporta per la Svizzera svantaggi significativi: infatti, le informazioni supplementari scambiate in virtù dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari servono unicamente alla contestualizzazione dei dati ricevuti dall’autorità fiscale ricevente. Ora, per esempio, non viene menzionata solo la persona oggetto di comunicazione, ma viene indicato, laddove necessario, il ruolo in base al quale tale persona è considerata titolare di una quota nel capitale di rischio. Tuttavia, le informazioni ricevute continuano a rimanere utilizzabili e utili per le autorità fiscali svizzere anche senza l’indicazione del ruolo. I costi per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione sono superiori all’utilità delle informazioni ricevute, ragione per cui appare opportuno rinunciare a tali informazioni supplementari relative a Stati selezionati per un periodo transitorio limitato. Nei casi in cui non ritiene opportuna o giustificata la concessione di un periodo transitorio in relazione a un determinato Stato partner, il Consiglio federale ha la flessibilità per respingere la richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell’Addendum all’Accordo SAI. In questo caso, o qualora abbia accolto una richiesta e il periodo transitorio sia scaduto, il Consiglio federale può adottare le necessarie misure di cui alla sezione 3 paragrafo 3 o alla sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari (v. commento all’art. 31 cpv. 3 D‑LSAI).
Art. 41bis
I capoversi 1 e 2 disciplinano gli aspetti di diritto transitorio che riguardano la comunicazione del ruolo o dei ruoli in virtù dei quali le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di quote nel capitale di rischio come pure la comunicazione relativa alle persone che risiedono a fini fiscali in più Stati.
Cpv. 1
Il capoverso 1 prevede una disposizione transitoria relativa all’articolo 10 capoverso 4 D‑LSAI per un periodo di due anni in conformità con la sezione X parte B dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari. Pertanto, per ogni conto oggetto di comunicazione che il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari è aperto o detenuto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio dell’ente devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.
Cpv. 2
Il capoverso 2 prevede una disposizione transitoria relativa all’articolo 10 capoverso 5 D‑LSAI in conformità con il commentario relativo all’aggiornamento dello SCC (sez. IV punto 4 e sez. VI punto 7). Pertanto, le persone che sono residenti fiscali in più di uno Stato possono avvalersi fino al giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica della LSAI delle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale. Dopo l’entrata in vigore di tale modifica, le persone che sono residenti fiscali in più di uno Stato e che sono documentate per la prima volta o documentate nuovamente non possono più avvalersi delle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale e devono dichiarare tutti gli Stati nei quali sono residenti fiscali. La residenza fiscale multipla deve essere quindi registrata al momento della prima documentazione dei contribuenti e delle documentazioni successive.
Cpv. 3
Estendendo la definizione del concetto di «istituto di deposito», possono essere qualificati come istituti finanziari anche gli enti che in precedenza non rientravano nel campo d’applicazione dello SCC, tra cui determinati fornitori di moneta elettronica (v. n. 5.2, commento alla sez. VIII dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari). Nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Conti finanziari i diritti e gli obblighi di questi nuovi istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari e sulle basi giuridiche svizzere in questo ambito.
Per l’adempimento di questi obblighi, gli istituti finanziari interessati devono beneficiare delle stesse procedure e degli stessi termini previsti per gli istituti che attuano lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Ciò significa che devono poter trattare come conti preesistenti i conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della presene modifica della LSAI. Questi conti devono essere assoggettati agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. I conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono quindi essere verificati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari devono applicarsi ai conti aperti a partire dall’entrata in vigore della modifica o dopo tale data.
Questa disposizione intende permettere agli istituti finanziari interessati dall’abrogazione delle citate disposizioni derogatorie di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente per la ripartizione dei loro conti in conti preesistenti e nuovi conti. In questo modo si vuole garantire un termine adeguato che consenta loro di verificare se la loro clientela detiene conti oggetto di comunicazione. Si garantisce, inoltre, che gli istituti finanziari interessati non siano tenuti ad adempiere retroattivamente determinati obblighi a seguito dell’abrogazione delle disposizioni derogatorie che li riguardano.
Cpv. 4
Il capoverso 4 autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato deroghe alle disposizioni dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività concernenti i criteri di collegamento con la Svizzera dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. L’Esecutivo può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale contempla la possibilità di un’attuazione a posteriori dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. n 1.1.3 e 5.3).
Data la gerarchia dei criteri di collegamento, un’attuazione a posteriori da parte di singoli Stati potrebbe dare luogo a situazioni indesiderate, ad esempio quelle indicate di seguito:
‒ se presenta un criterio di collegamento con la Svizzera e un altro criterio di rango superiore con uno Stato che attua a posteriori lo scambio automatico di informazioni in materia cripto-attività, nel primo anno il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione sarebbe assoggettato agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera, mentre negli anni successivi nell’altro Stato;
‒ se detiene una succursale in uno Stato che attua a posteriori lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, nel primo anno il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione sarebbe assoggettato agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera anche per le operazioni eseguite tramite questa succursale. Per queste operazioni, la succursale sarebbe assoggettata, negli anni successivi, agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale nel rispettivo Stato.
Questo breve periodo di assoggettamento in Svizzera comporterebbe oneri significativi e solleverebbe complesse questioni di attuazione per gli ambienti interessati ed è quindi da evitare. Di conseguenza, il Consiglio federale deve essere autorizzato, mediante una disposizione transitoria relativa alla sezione I dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività, a prevedere tra l’altro che questi prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non vengano qualificati, per un periodo limitato, come prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, ovvero che non siano assoggettati agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera. In questo contesto, tali prestatori svizzeri vengono esonerati in Svizzera, per un periodo transitorio, dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale previsti nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività per le operazioni eseguite tramite le succursali all’estero.
Entrata in vigore
In considerazione in particolare degli effetti extraterritoriali della regolamentazione UE, la modifica della LSAI deve entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Probabilmente l’iter legislativo non potrà concludersi in modo così rapido da permettere di fissare il termine di referendum prima di tale data. Di conseguenza è prevista un’entrata in vigore retroattiva, se entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulta che questo è decorso infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore ed è espressamente autorizzato a porre in vigore la legge retroattivamente al 1° gennaio 2026. In questo modo si effettua un passaggio ordinato dall’attuale scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a quello aggiornato e si garantisce la certezza del diritto e di pianificazione per gli istituti finanziari interessati e l’Amministrazione.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
6.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
A seguito dell’attuazione dello SCC nella versione aggiornata non si prevedono ripercussioni significative né sul piano finanziario né sull’effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Sarà possibile far ricorso ai sistemi e alle procedure esistenti. Gli oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione federale potranno essere gestiti con le risorse finanziarie e il personale esistenti.
Per quanto riguarda il nuovo concetto di ente di utilità pubblica qualificato è necessaria una conferma che attesti l’adempimento delle condizioni previste dallo SCC e di quelle disciplinate dal Consiglio federale nell’OSAIn. Tali condizioni corrispondono nei contenuti a quelle previste per l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD). Di conseguenza, anche la conferma relativa all’esenzione fiscale può valere come conferma ai sensi dell’articolo 3 capoverso 9bis D‑LSAI, nella misura in cui sono state verificate le stesse condizioni. In questo modo, per le autorità fiscali competenti non risulta direttamente alcun onere supplementare. Per quanto riguarda la conferma della plausibilità dell’autocertificazione non è tuttavia escluso che gli istituti finanziari svizzeri o esteri tenuti alla comunicazione richiedano agli enti di utilità pubblica qualificati svizzeri una nuova conferma o una menzione esplicita di «ente di utilità pubblica qualificato». La riconferma delle esenzioni fiscali comporta per le autorità cantonali competenti ripercussioni finanziarie o sull’effettivo di personale che variano in base al numero degli enti interessati in un Cantone e alla frequenza della verifica dell’esenzione fiscale. I rappresentanti dei Cantoni stimano un onere di circa un’ora per ogni nuova conferma, se rilasciata per iscritto (v. commento all’art. 3 cpv. 9bis D‑LSAI in merito alla libertà di forma). Al fine di ridurre il più possibile l’onere aggiuntivo per le autorità e i Cantoni interessati, nell’OSAIn verranno apportate delle precisazioni riguardo agli enti che soddisfano le condizioni per essere esclusi dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte della Svizzera richiede a livello federale maggiori risorse finanziarie e in termini di personale, in particolare in ambito informatico e per i compiti di controllo. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, anche nell’ambito delle cripto-attività l’AFC diventerà la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. Sia l’AFC che i Cantoni si prepareranno per tempo alle nuove condizioni quadro e adotteranno le misure opportune (sviluppo di un sistema informatico; definizione o adeguamento dei processi organizzativi all’interno dell’AFC e con i prestatori di servizi per le cripto-attività, con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; elaborazione di istruzioni concernenti la prassi ecc.).
Non si prevedono costi supplementari per la FINMA e l’AFC derivanti dalla nuova possibilità di collaborazione tra le due autorità. Al contrario, vi sarà eventualmente la possibilità di sfruttare le sinergie esistenti.
Per i Cantoni non si prevedono ripercussioni degne di nota né dal punto di vista finanziario né in termini di personale, se per la ricezione delle informazioni trasmesse si potrà ricorrere ai sistemi esistenti.
6.2 Ripercussioni fiscali
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
L’aggiornamento dello SCC mira in particolare a ottimizzare l’utilizzo dei dati da parte delle autorità fiscali, nello specifico ad ampliare le informazioni da comunicare, come per esempio quelle che permettono di stabilire se un conto è un conto congiunto ed eventualmente il numero dei titolari del conto. L’attuazione dell’aggiornamento dello SCC è volta quindi a migliorare l’utilizzo delle informazioni trasmesse da parte delle autorità fiscali competenti, anche se ciò non si traduce in una riduzione dei costi, dal momento che l’onere richiesto per gli accertamenti non è interessato dall’aggiornamento.
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività si prefigge in particolare di colmare determinate lacune presenti nel dispositivo in materia di trasparenza fiscale. Per quanto riguarda le comunicazioni in entrata, la sua attuazione offre alla Confederazione e ai Cantoni la possibilità di generare maggiori entrate da patrimoni e redditi finora non dichiarati (p. es. derivanti da attività di «mining» o «staking» o in relazione ad «airdrop») detenuti da contribuenti in Svizzera presso prestatori esteri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. In concreto il potenziale di maggiori entrate può realizzarsi nei modi seguenti:
– la minaccia di una comunicazione dall’estero può motivare una persona inadempiente a effettuare un’autodenuncia esente da pena. Ne risulterebbero maggiori entrate una tantum (ricupero ordinario d’imposta, interessi di mora; in caso di recidiva si aggiungerebbero multe ridotte) e maggiori entrate costanti provenienti dai patrimoni regolarizzati assoggettati all’imposta sul reddito e sulla sostanza;
– i valori patrimoniali non dichiarati possono essere scoperti, a determinate condizioni, sulla base delle comunicazioni provenienti dall’estero. Anche se le comunicazioni basate sulle operazioni trasmesse nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività contengono meno informazioni dirette sullo stato del patrimonio a fine anno rispetto a quanto avviene nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, tali comunicazioni forniscono comunque indizi sulle cripto-attività eventualmente detenute. Nella procedura di ricupero d’imposta risultano dunque maggiori entrate una tantum (ricupero ordinario d’imposta, interesse di mora e multa). Il patrimonio regolarizzato genera negli anni seguenti entrate supplementari costanti sul fronte dell’imposta sul reddito e sulla sostanza.
6.3 Ripercussioni per gli ambienti interessati
Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
L’attuazione della modifica dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari genera per gli ambienti interessati oneri aggiuntivi dovuti principalmente all’ampliamento degli obblighi di comunicazione. Trattandosi per la grande maggioranza di attori che già oggi sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale secondo lo SCC, i costi supplementari risultano inferiori rispetto ai costi di attuazione per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e sono riconducibili in particolare al cambiamento e in misura minore alle attività correnti. Gli oneri aggiuntivi per i circa 9000 istituti finanziari interessati derivano principalmente dagli adeguamenti nell’ambito dell’infrastruttura (sistemi informatici), dai lavori tecnici di preparazione (adeguamento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e dei sistemi di controllo, formazione dei collaboratori, attività di informazione) e dai relativi costi per il personale. Per l’introduzione delle modifiche, il settore interessato prevede costi una tantum compresi tra 400 000 e 600 000 franchi per istituto finanziario, mentre l’aumento dei costi ricorrenti annualmente è trascurabile (meno di fr. 50 000 all’anno).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività determina nuovi obblighi e, di conseguenza, genera maggiori oneri per i prestatori di servizi per le cripto-attività interessati. Si qualificano come prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione le persone fisiche o gli enti che prestano, come attività commerciale, un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio (ovvero scambio tra cripto-attività e monete fiduciarie o tra una o più tipologie di cripto-attività) per i clienti o per conto degli stessi, anche agendo come controparti o intermediari di tali operazioni, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione. I soggetti interessati sono quindi, tra gli altri, le piattaforme di negoziazione, i broker, i commercianti o i gestori di distributori automatici di cripto-attività oppure anche gli istituti finanziari tradizionali che già attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, come per esempio le banche che offrono servizi nell’ambito delle cripto-attività. Infatti, la quota di istituti finanziari attivi in questo ambito è in costante crescita. La definizione si basa sul concetto dei cosiddetti «virtual asset service provider» (VASP) (prestatori di servizi per le attività virtuali) del GAFI37. Attualmente esistono in Svizzera 40 banche e società di intermediazione mobiliare sottoposte a sorveglianza prudenziale che forniscono cripto-attività e circa 203 VASP assoggettati alla LRD sotto la vigilanza degli OAD.
I costi di attuazione risultano in primo luogo dai lavori di preparazione a livello giuridico e tecnico (p. es. obblighi di adeguata verifica, formazioni per il personale, attività di informazione), dall’infrastruttura (soprattutto sistemi informatici), dallo scambio e dalla garanzia della qualità dei dati nonché dai costi per il personale necessari a tal fine. I costi potrebbero risultare inferiori rispetto a quelli sostenuti in fase di introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari nel 2017 per via dell’elevata digitalizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività interessati. I costi previsti si distinguono in base ai soggetti interessati. In considerazione dell’analisi di impatto della regolamentazione dell’UE relativa all’attuazione del CARF, per i grandi prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si stimano costi una tantum compresi tra 1,4 e 1,7 milioni di franchi per prestatore di servizi, che a seconda delle circostanze potrebbero risultare anche superiori (fino a fr. 2 mio. per prestatore di servizi), e costi ricorrenti tra i 120 000 e i 150 000 franchi all’anno per prestatore di servizi38. Alla luce delle esperienze raccolte con lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e in base alle stime degli ambienti interessati, tali cifre sembrano applicarsi anche alla Svizzera. I prestatori di servizi più piccoli, che dovranno comunicare le informazioni solo sporadicamente o in pochi casi, lo faranno più che altro manualmente e saranno confrontati con costi per il personale altrettanto limitati.
L’AFC emanerà direttive finalizzate al chiarimento delle questioni attuative degli standard per lo scambio automatico di informazioni. In questo modo si intende garantire che gli obblighi giuridici siano spiegati in maniera esaustiva e dettagliata, affinché tutti gli attori coinvolti siano chiaramente informati sugli obblighi da adempiere e sul modo in cui ne sono interessati, contribuendo così a rendere la normativa esistente attuabile ed efficace.
6.4 Ripercussioni sull’economia
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard si prefigge di preservare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale e di ottimizzare la certezza del diritto e della pianificazione. Le misure proposte servono al raggiungimento di tale obiettivo anche in vista della futura valutazione tra pari da parte del Forum globale. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard contribuisce quindi sensibilmente al rafforzamento della reputazione della piazza finanziaria svizzera e riduce il rischio che la Svizzera figuri in una delle liste menzionate al numero 1.1.4. La verifica del Forum globale è volta ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in maniera coerente a livello internazionale, per cui l’attuazione delle misure proposte non penalizza in nessun modo la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Al contrario, la piazza finanziaria svizzera ne viene rafforzata.
Lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è ampiamente consolidato e l’aggiornamento deve essere attuato da tutti gli Stati coinvolti in modo coordinato. Si prevede una vasta partecipazione anche al nuovo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, che rappresenta uno standard minimo che tutti gli Stati devono attuare (v. al riguardo anche n. 1.1.2). Come è avvenuto anche per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il Forum globale si impegna a identificare gli Stati rilevanti al fine di garantire un’ampia partecipazione allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e in particolare colmare le lacune nel sistema di comunicazione globale. Data la notevole mobilità di determinati prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, questi lavori assumono particolare rilevanza, affinché lo scambio automatico di informazioni venga attuato su larga scala e si impedisca una delocalizzazione di detti prestatori di servizi in Stati non aderenti allo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione. Anche un eventuale deflusso all’estero di averi dei clienti dovrebbe mantenersi quindi entro certi limiti.
Anche all’interno della Svizzera non si prevedono spostamenti, poiché tutti gli istituti finanziari e i prestatori di servizi per le cripto-attività in concorrenza tra loro sono interessati in egual modo. La registrazione delle cripto-attività e dei relativi prestatori di servizi determina inoltre parità di trattamento con le attività finanziarie e gli istituti finanziari tradizionali che rientrano già nel campo di applicazione dello SCC. Tuttavia, non si può escludere che – anche a causa dei costi legati all’attuazione del CARF – alcuni prestatori possano essere esclusi dal mercato, in particolare le start-up o le PMI, con conseguente perdita di possibilità di accesso al mercato per gli utenti di cripto-attività.
Infine, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività intesa come una maggiore regolamentazione del mercato delle criptovalute potrebbe rafforzare la fiducia in tale mercato e generare effetti positivi sulla sua reputazione, attirando così nuovi investitori. Dall’altro lato, i clienti che intendono sottrarsi all’obbligo di comunicazione delle informazioni all’autorità fiscale potrebbero passare al settore non regolamentato.
6.5 Altre ripercussioni
Poiché non sono da attendersi ripercussioni per l’ambiente e la società, tale aspetto non è stato approfondito.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Basi di diritto internazionale
Il disegno di decreto federale che approva l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale ha la competenza di approvare i trattati internazionali, a meno che una legge federale o un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale attribuisca questa competenza al Consiglio federale (art. 7a cpv. 1 LOGA). Sia l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari che l’Accordo SAI Cripto-attività sono trattati internazionali, per cui la competenza di approvazione non è del Consiglio federale ma dell’Assemblea federale.
LSAI
La LSAI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. Essa mira ad attuare lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali in virtù dell’Accordo SAI Conti finanziari e di altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’oggetto della LSAI viene esteso all’attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo l’Accordo SAI Cripto-attività e altri accordi internazionali che prevedono lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. La regolamentazione interna dell’esecuzione dello scambio automatico internazionale di informazioni relative a conti finanziari e cripto-attività non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale e pertanto la LSAI si basa sull’articolo 173 capoverso 2 Cost.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’attuazione degli standard internazionali per lo scambio automatico di informazioni è volta al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017. All’articolo 6 prevede che per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo due o più Parti possano scambiarsi automaticamente informazioni. Affinché lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato è quindi necessario un ulteriore accordo. L’Accordo SAI Conti finanziari è uno di questi ed è integrato dal relativo Addendum, che prevede lo scambio automatico di informazioni aggiuntive relative a conti finanziari. L’Accordo SAI Cripto-attività rappresenta un ulteriore accordo ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sull’assistenza amministrativa e prevede lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Non rientra nel presente progetto esaminare con quale Stato debba essere introdotto lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Gli altri impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal presente progetto.
7.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200239 sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.
Nell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e nell’Accordo SAI Cripto-attività nonché nei relativi allegati sono contenute disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria la modifica di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività è sottoposto a referendum facoltativo.
La modifica della LSAI è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).
La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni determinata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e delle modifiche dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è proporzionale alla ripartizione delle maggiori entrate fiscali generate dallo scambio automatico stesso.
7.6 Delega di competenze legislative
IL D-LSAI contiene norme di delega che conferiscono al Consiglio federale la facoltà di emanare, mediante ordinanza ed entro i limiti fissati dalla legge, disposizioni di esecuzione concrete. La delega di competenze legislative è disciplinata e delimitata in modo appropriato e coerente rispetto alle deleghe di competenze legislative esistenti nella LSAI (segnatamente tra lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività).
Secondo l’articolo 3 capoverso 9bis D-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato. La definizione delle condizioni all’interno dell’ordinanza avviene in conformità con le disposizioni dello SCC in materia. L’inserimento di queste condizioni dettagliate nell’ordinanza è appropriato dal punto di vista sistematico e della gerarchia delle norme, perché in questo modo la disposizione di legge è formulata in forma breve e concisa, mentre l’ordinanza è più dettagliata e concreta.
L’articolo 12b capoversi 1 e 3 D-LSAI autorizza il Consiglio federale a stabilire i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è considerato residente fiscale in Svizzera, assoggettato all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali o detentore di una succursale in Svizzera. Secondo lo stesso articolo l’Esecutivo può anche stabilire altri criteri per precisare i criteri di collegamento applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Questa delega si basa sull’analoga norma di delega di cui all’articolo 5 capoverso 5 LSAI e appare oggettivamente opportuna per tenere conto delle particolarità del CARF.
L’articolo 12b capoverso 2 D-LSAI conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire i criteri secondo cui la prestazione di un servizio consistente nell’eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi è da considerarsi un’attività commerciale. Questa delega consente al Consiglio federale di tenere conto, durante la definizione dei criteri relativi all’attività commerciale, di eventuali sviluppi economici nel mercato delle criptovalute, in rapida evoluzione, e degli sviluppi internazionali.
Secondo l’articolo 12e capoverso 2 D-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui, in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria. Questa delega appare oggettivamente opportuna se si considera che la stessa disposizione è disciplinata nell’OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (cfr. art. 17 OSAIn).
Nell’articolo 12f capoverso 3 D-LSAI, il Consiglio federale ha la facoltà di stabilire le eccezioni relative all’ottenimento di un’autocertificazione. Questa delega si basa sull’analoga norma di delega di cui all’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI e consente di tenere adeguatamente conto delle peculiarità di determinati settori e di disciplinare tempestivamente nuovi casi eccezionali identificati mediante ordinanza del Consiglio federale.
Secondo gli articoli 13 capoverso 4 e 13a capoverso 4 D-LSAI, il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e dell’annullamento dell’iscrizione dei trust che seguono il principio del trust documentato dal trustee secondo l’articolo 3 capoverso 9 LSAI e che si avvalgono di prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Queste deleghe sembrano oggettivamente opportune e permettono di ricostruire rapidamente eventuali cambiamenti in tale contesto.
Secondo l’articolo 39 capoverso 2 D-LSAI deve essere conferita al Consiglio federale la competenza di decidere con quali Stati la Svizzera intende scambiare automaticamente informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività. La competenza di includere Stati nell’elenco degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari spettava finora al Parlamento (v. commento ai n. 2.1 e 5.5 e all’art. 39 cpv. 2 D‑LSAI). Nella LSAI modificata, se l’Assemblea federale ha preso la decisione di principio in merito allo scambio di tali informazioni, il Consiglio federale potrà decidere, in virtù della delega della competenza, con quali Stati la Svizzera effettuerà lo scambio. Da un lato, tale delega di competenze ha il vantaggio che il Consiglio federale può osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Dall’altro lato, secondo le procedure del Forum globale ci si aspetta che lo scambio automatico di informazioni venga attuato con tutti gli Stati interessati a scambiare informazioni con uno Stato e che soddisfano i requisiti del Forum globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. La Svizzera ha quindi un margine d’azione limitato per quando riguarda l’ampliamento della propria rete di accordi. Al contempo si tratta di un robusto e consolidato meccanismo di selezione degli Stati partner. In base ai suoi principi la Svizzera ha costantemente ampliato la propria rete di accordi per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, che oggi conta oltre 100 Stati partner. Inoltre, in analogia allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, va inserito nel diritto nazionale un meccanismo di verifica volto a garantire l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte degli Stati partner (v. commento al n. 5.3, sez. 5). Poiché la rete di accordi è già ampiamente sviluppata e secondo gli stessi principi sarà estesa allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, la delega di competenze appare adeguata. Tale competenza può essere delegata al Consiglio federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Poiché il Consiglio federale è autorizzato a decidere con quali Stati la Svizzera intende scambiare i dati, lo scambio può essere attivato rapidamente e possono essere assicurate quanto prima le garanzie dell’accordo.
Secondo l’articolo 39 capoverso 3 D-LSAI, il Consiglio federale decide inoltre in merito alle richieste di altri Stati secondo la sezione 7 parte 1 lettera c) dell’Accordo SAI Cripto-attività riguardanti l’utilizzo delle informazioni trasmesse per altre categorie di imposte. Questa delega di competenze ha in particolare il vantaggio di permettere al Consiglio federale di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali. Al Consiglio federale sono inoltre fornite linee guida adeguate per prendere la sua decisione. Nello specifico, può acconsentire alle notifiche solo se le richieste si riferiscono a categorie di imposte per le quali la Svizzera non ha formulato una riserva in relazione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa. In questo modo si garantisce una coerenza tra la posizione della Svizzera rispetto alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e quella relativa all’Accordo SAI Cripto-attività basato su di essa e viene preservato il principio di reciprocità dello scambio di informazioni. Di converso, il capoverso 4 conferirà al Consiglio federale la possibilità di utilizzare la stessa notifica, ovvero potrà decidere di chiedere agli Stati partner se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte per le quali la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte.
Secondo l’articolo 39 capoverso 5 D-LSAI, il Consiglio federale designa gli Stati partner ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, ha dato il consenso a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate ai sensi della presente modifica dell’Accordo SAI concernente i conti finanziari. Questa disposizione consente alla Svizzera di mantenere una certa flessibilità e di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali e quindi di poter trasmettere, per un determinato periodo transitorio, informazioni secondo l’Accordo SAI Conti finanziari aggiornato anche agli Stati che non possono attuare l’aggiornamento dello SCC per il 1° gennaio 2026. Questo aspetto è di fondamentale importanza per gli istituti finanziari interessati, poiché l’onere di comunicare un altro set di dati a questi Stati per un breve periodo transitorio sarebbe sproporzionato e difficile da gestire.
In tale contesto, nei casi in cui il periodo transitorio di cui all’articolo 39 capoverso 5 D‑LSAI non viene concesso o è scaduto, il DFF deve essere autorizzato secondo l’articolo 31 capoverso 3 D‑LSAI a prescindere di propria iniziativa dallo scambio di informazioni o a sospendere l’accordo in virtù delle disposizioni determinanti dell’Accordo SAI Conti finanziari. Questa delega appare opportuna, poiché una reazione tempestiva può rivelarsi indispensabile. Nelle sue decisioni in merito alla concessione di un periodo transitorio nonché nelle misure da intraprendere qualora il periodo transitorio non venga concesso o sia scaduto, il DFF deve orientarsi in particolare agli sviluppi internazionali, come per esempio alle raccomandazioni del Forum globale. La sospensione dello scambio automatico di informazioni non necessita in questo caso di una valutazione delle circostanze dal punto di vista giuridico o politico, ma ha luogo sulla base di fatti constatabili oggettivamente, ossia il superamento del periodo transitorio stabilito o l’esistenza di eventuali raccomandazioni del Forum globale. Per ragioni di economia procedurale, in questi casi è quindi opportuno sgravare il Consiglio federale e affidare la sospensione dello scambio dei dati all’autorità competente (AFC).
L’articolo 41bis capoverso 4 D-LSAI autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato deroghe ai criteri di collegamento di cui alla sezione I CARF. Il Consiglio federale può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale contempla la possibilità di un’attuazione a posteriori. Ciò rappresenta un’agevolazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione interessati e le autorità fiscali e appare pertanto appropriato. La delega consente al Consiglio federale di tenere conto degli sviluppi internazionali e in particolare della prassi degli altri Stati per quanto riguarda tale agevolazione.
7.7 Protezione dei dati
La LSAI e il D-LSAI disciplinano lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’estero. La LSAI è in vigore dal 1° gennaio 2017. La revisione proposta riguarda l’attuazione del CARF e l’aggiornamento dell’8 giugno 2023 dello SCC nel diritto svizzero e mira all’estensione del campo di applicazione della LSAI ad alcuni nuovi tipi di dati, come le cripto-attività, e a nuovi istituti, come i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. La revisione proposta non modifica il regime di protezione dei dati in vigore, ma ne estende semplicemente il campo di applicazione ai suddetti dati e prestatori di servizi.
Sono stati introdotti diversi meccanismi sia sul piano internazionale che su quello nazionale per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati, come descritto in dettaglio nel presente messaggio. Si tratta in particolare dei meccanismi di valutazione del Forum globale, delle notifiche da parte degli Stati relative ai rispettivi requisiti in materia di protezione dei dati e del meccanismo di controllo menzionato sopra (v. n. 5.3, commento alla sez. 5 dell’Accordo SAI Cripto-attività).
Il presente disegno di legge disciplina le condizioni e le modalità relative allo scambio di informazioni con altri Stati che attuano il CARF e lo SCC a fini fiscali. Il punto di contatto nazionale, ossia l’AFC, è competente per tale scambio. Funge da interfaccia tra la Svizzera e l’estero da un lato e tra le autorità federali e le autorità cantonali dall’altro. L’AFC può trattare le informazioni che riceve soltanto nei limiti dei suoi compiti e delle sue competenze. I dati che l’AFC registra in un sistema di trattamento dei casi per l’adempimento dei suoi compiti sono conservati solo per il tempo strettamente necessario. L’AFC ha istituito un sistema d’informazione al momento dell’entrata in vigore della LSAI. Tale sistema è regolarmente oggetto di verifiche a livello internazionale. Garantisce il rispetto degli obblighi di protezione dei dati nell’ambito del trattamento in Svizzera e della trasmissione dei dati. Tale sistema sarà utilizzato anche per il trattamento e la trasmissione delle informazioni nel quadro del CARF (cfr. art. 24 cpv. 3 lett. bbis D‑LSAI). La conservazione (art. 24 cpv. 4 lett. e LSAI), la trasmissione (art. 15 LSAI, ivi incluso art. 15 cpv. 2bis D‑LSAI) e il trattamento (art. 23 cpv. 1 D‑LSAI e art. 23 cpv. 2 LSAI; art. 24 LSAI, ivi incluso art. 24 cpv. 3 lett. bbis D‑LSAI) delle informazioni che rientrano nel campo di applicazione della presente legge sono disciplinati dalle citate disposizioni della LSAI, così come modificate dalla revisione proposta, nonché dalle relative disposizioni di esecuzione.
La protezione e la sicurezza dei dati sono quindi garantite grazie alle disposizioni legali applicabili e sono rafforzate dai diversi meccanismi di verifica introdotti.