FF 2026 1180
Legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, LVAMal) (Retribuzioni massime degli organi dirigenti degli assicuratori nell’assicurazione sociale malattie) (Disegno)
(LVAMal)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 17 aprile 20261;
visto il parere del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Minoranza (Silberschmidt, Aellen, Amaudruz, Blunschy, de Courten, Hässig Patrick, Hess Lorenz, Rechsteiner Thomas, Vietze)
Non entrare in materia
I
La legge del 26 settembre 20143 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Minoranza (Meyer Mattea, Alijaj, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Prelicz‑Huber, Rumy)
Art. 1 cpv. 1 lett. b
La presente legge disciplina la vigilanza esercitata dalla Confederazione nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie su:
Abrogata
(v. art. 2 cpv. 2 e 4, art. 3, art. 4 cpv. 1, art. 7 cpv. 2 lett. o, art. 29 cpv. 1 lett. b, art. 30 cpv. 3 lett. d, art. 34 cpv. 5, cifra Ia, LAMal, art. 7 cpv. 7 e 8)
Art. 2 cpv. 2 e 4
Abrogato
Non possono esercitare altri rami d’assicurazione.
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 3
Abrogato
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 4 cpv. 1
L’autorità di vigilanza autorizza gli assicuratori ai sensi dell’articolo 2 (assicuratori) che adempiono i requisiti della presente legge e tutelano gli interessi degli assicurati a esercitare l’assicurazione sociale malattie.
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 7 cpv. 2 lett. o
La domanda deve essere corredata del piano d’esercizio. Quest’ultimo deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
Abrogata
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 21 cpv. 2 lett. a e b, nonché 4
Pubblicano nella relazione sulla gestione:
per ogni membro dell’organo d’amministrazione: l’importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo;
per ogni membro dell’organo di direzione: l’importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo.
Sono considerate retribuzioni in particolare:
i salari;
gli onorari;
i bonus e gli accrediti;
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
le prestazioni accessorie;
i contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale sovraobbligatoria;
le indennità di assunzione e di partenza.
Art. 21a Retribuzioni massime degli organi dirigenti
La retribuzione massima corrisposta ai membri dell’organo d’amministrazione e dell’organo di direzione degli assicuratori per le attività nel settore dell’assicurazione sociale malattie non può superare l’importo massimo della classe di stipendio massima risultante dall’articolo 15 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale. Il Consiglio federale fissa le retribuzioni massime; a tal fine tiene conto dell’effettivo di assicurati degli assicuratori e dei loro costi medi totali per assicurato.
La retribuzione globale corrisposta a un membro di un organo dirigente che esercita più funzioni all’interno di un gruppo assicurativo non può superare la retribuzione massima fissata dal Consiglio federale.
Il Consiglio federale verifica regolarmente le retribuzioni massime e le adegua in particolare al rincaro. A tal fine tiene conto della situazione economica e finanziaria degli assicuratori nonché della situazione sul mercato del lavoro.
Minoranza (Meyer Mattea, …)
Art. 29 cpv. 1 lett. b
Possono operare in qualità di riassicuratori:
gli assicuratori privati autorizzati ad esercitare la riassicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) (riassicuratori privati).
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 30 cpv. 3 lett. d
Il piano d’esercizio di un riassicuratore privato deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti:
indicazioni relative alla dotazione finanziaria del riassicuratore e un attestato dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo cui il riassicuratore adempie le esigenze finanziarie cui la LSA6 subordina l’esercizio della riassicurazione nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie;
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Art. 34 cpv. 5
L’autorità di vigilanza e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi importanti per l’altra autorità di vigilanza.
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Minoranza (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Wyss)
Art. 54 cpv. 1 lett. h
È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
viola le prescrizioni concernenti la retribuzione massima di cui all’articolo 21a.
Minoranza (Meyer Mattea, …)
Ia
La legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 7 e 8
Abrogati
(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, …)
Minoranza (Marti Samira, Alijaj, Crottaz, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Prelicz‑Huber, Rumy)
Ib
La legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:
Inserire dopo l’art. 26
Art. 26a Assicurazione malattie
Le imprese di assicurazione che esercitano l’assicurazione malattie espongono ogni anno in una relazione sulle retribuzioni il loro sistema retributivo concernente l’assicurazione malattie.
Pubblicano nella relazione sulle retribuzioni:
per ogni membro dell’organo d’amministrazione: l’importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo;
per ogni membro dell’organo di direzione: l’importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo.
Specificano nella relazione sulle retribuzioni i motivi per cui le retribuzioni sono state modificate rispetto all’esercizio precedente.
Sono considerate retribuzioni in particolare:
i salari;
gli onorari;
i bonus e gli accrediti;
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
le prestazioni accessorie;
i contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale sovraobbligatoria;
le indennità di assunzione e di partenza.
Il presente articolo non si applica alle imprese di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa o che conformemente all’articolo 732 capoverso 2 CO9 hanno previsto nello statuto che le disposizioni degli articoli 734–734f CO si applicano integralmente.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.