FF 2026 2261
Iniziativa parlamentare. 26.424 s Iv. Pa. CAG-S. Adeguamento delle disposizioni salariali concernenti le persone elette dall’Assemblea federale. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati
1 Genesi del progetto
1.1 Situazione iniziale
Nella sua seduta del 3 settembre 2025, il Consiglio federale ha adottato una revisione dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers) volta ad attuare il piano di ottimizzazione del sistema salariale e del processo di valutazione del personale della Confederazione2. Il piano dettagliato, che va nella direzione auspicata dal Parlamento3, prevede tra l’altro l’abolizione dell’indennità di residenza e l’introduzione di un obiettivo salariale inferiore all’importo massimo della classe di stipendio a partire dal 1° gennaio 2027. L’evoluzione automatica dei salari fino all’importo massimo della classe di stipendio sarà abbandonata, in compenso i salari iniziali e massimi saranno aumentati. Nelle classi di stipendio da 1 a 27 e 38, gli importi massimi delle classi di stipendio saranno aumentati dell’importo massimo dell’attuale indennità di residenza. Nelle classi salariali da 28 a 37, gli importi massimi delle classi di stipendio saranno inoltre aumentati gradualmente dal 2 al 10 per cento. Questo aumento supplementare sarà effettuato per evitare perdite di guadagno rispetto al sistema precedente. Nel nuovo sistema l’importo massimo della classe di stipendio potrà essere raggiunto soltanto con prestazioni costantemente molto buone. L’obiettivo salariale raggiungibile con buone prestazioni sarà inferiore del 6,25 per cento rispetto all’importo massimo della rispettiva classe di stipendio4. Per passare dall’obiettivo salariale al massimo della classe di stipendio saranno necessarie prestazioni molto buone per almeno 13 anni.
Questi adeguamenti si ripercuotono sulle condizioni di impiego dei magistrati eletti dall’Assemblea federale plenaria su proposta della Commissione giudiziaria, ovvero i giudici del Tribunale amministrativo federale (TAF), del Tribunale penale federale (TPF) e del Tribunale federale dei brevetti (TFB), il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali della Confederazione e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Sia l’ordinanza del 13 dicembre 20025 sui giudici, sia l’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 20106 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali, come pure l’ordinanza dell’Assemblea federale del 17 giugno 20227 concernente il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, fanno riferimento all’attuale sistema salariale della Confederazione e prevedono un’indennità di residenza. Lo stipendio dei giudici dei tribunali della Confederazione di primo grado corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 33, a condizione che il giudice abbia più di 45 anni e almeno quattro anni di esperienza professionale. Se uno o entrambi i criteri non sono adempiuti, è applicata una riduzione fintanto che lo sono8.
Visto che le ordinanze concernenti la retribuzione dei magistrati rinviano all’importo massimo delle classi di stipendio della Confederazione, le modifiche del sistema salariale del personale federale comporterebbero un aumento automatico dei salari individuali dei magistrati e, nel complesso, notevoli costi aggiuntivi.
1.2 Necessità di agire e obiettivi
Nella sua seduta del 26 gennaio 2026, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha esaminato la questione, constatando da subito che, senza un intervento del legislatore, l’introduzione del nuovo sistema salariale della Confederazione comporterebbe, a partire dal 1° gennaio 2027, un’incongruenza giuridica e notevoli costi aggiuntivi. Per poter decidere con piena cognizione di causa, la CAG-S ha incaricato l’Ufficio federale del personale (UFPER) di presentare un confronto quantitativo dei diversi scenari possibili e di indicare quali adeguamenti sia indispensabile apportare alle ordinanze.
1.3 Iniziativa parlamentare
Il 30 marzo 2026 la CAG-S ha esaminato il rapporto complementare dell’UFPER e riconosciuto la necessità di legiferare. All’unanimità si è pronunciata a favore dell’adeguamento delle relative ordinanze.
L’iniziativa della Commissione prevede di adeguare, entro il 1° gennaio 2027, le ordinanze concernenti i magistrati eletti dall’Assemblea federale (ad eccezione dei giudici del Tribunale federale [TF]) in modo tale da abolire i riferimenti all’indennità di residenza e al sistema delle classi di stipendio dell’Amministrazione federale e da fissare i salari dei magistrati direttamente nelle rispettive ordinanze, prevedendo la compensazione del rincaro.
Il 7 maggio 2026 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG‑N) ha deciso all’unanimità di allinearsi a questa decisione.
1.4 Alternative esaminate e opzione scelta
La soluzione minima sarebbe stata quella di eliminare l’indennità di residenza e mantenere nelle rispettive ordinanze il riferimento all’importo massimo della rispettiva classe di stipendio. Questa variante basilare avrebbe comportato, a partire dal 1° gennaio 2027, l’aumento dello stipendio di tutti i magistrati. Inoltre, i costi salariali sarebbero aumentati di circa l’11 per cento per l’insieme dei tribunali. Le altre varianti esaminate, anch’esse con il riferimento al sistema delle classi di stipendio, avrebbero comunque comportato costi aggiuntivi. Tuttavia, tali costi sarebbero stati inferiori rispetto alla variante basilare e l’aumento delle uscite si sarebbe distribuito su diversi anni. Ciò avrebbe tuttavia comportato una disparità di trattamento tra il personale federale e i magistrati eletti dall’Assemblea federale, introducendo in tal modo un’incongruenza nel sistema. Il nuovo sistema salariale dell’Amministrazione federale prevede – come già menzionato sopra – che i collaboratori della Confederazione raggiungano l’importo massimo della classe di stipendio soltanto se forniscono costantemente prestazioni molto buone. Ad eccezione della variante proposta dall’UFPER, che prevedeva di aumentare le retribuzioni dei magistrati soltanto fino all’obiettivo salariale, in tutte le altre varianti i magistrati avrebbero continuato a conseguire l’importo massimo della rispettiva classe di stipendio senza alcuna valutazione delle prestazioni.
La CAG-S è quindi giunta alla conclusione che è più opportuno – e meno oneroso – introdurre un sistema salariale separato, sul modello della soluzione adottata per i giudici del TF. La retribuzione dei giudici del TF è fissata in un’ordinanza specifica all’80 per cento dell’onorario di un membro del Consiglio federale, compreso l’adeguamento al rincaro9.
2 Punti essenziali del progetto
Il progetto prevede di adeguare le disposizioni salariali concernenti i magistrati eletti dall’Assemblea federale alla revisione del sistema salariale della Confederazione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Senza un tale intervento legislativo, l’abolizione dell’indennità di residenza e l’introduzione di un sistema salariale basato su obiettivi per il personale federale darebbero luogo a incongruenze giuridiche e provocherebbero notevoli costi aggiuntivi.
Il fulcro del progetto è l’introduzione di un sistema salariale specifico per i magistrati interessati, in particolare i giudici del TAF, del TPF e del TFB, il procuratore generale della Confederazione, i sostituti procuratori generali della Confederazione e l’IFPDT. Tale sistema ricalca la normativa vigente per i giudici del TF e prevede in particolare che gli stipendi massimi siano fissati direttamente nelle rispettive ordinanze. Si adotterà l’attuale importo massimo della classe di stipendio determinante (stato 2026), maggiorato dell’attuale indennità di residenza (livello massimo), con adeguamento al rincaro.
Il progetto prevede inoltre, in conformità con il sistema, l’integrazione dell’indennità di residenza nello stipendio e l’abrogazione dei relativi riferimenti presenti nella normativa vigente. Ulteriori adeguamenti riguardano in particolare le disposizioni previdenziali (assegnazione al piano per i quadri), il modello di orario di lavoro (orario di lavoro basato sulla fiducia) nonché adeguamenti puntuali al diritto del personale federale, ad esempio per quanto riguarda il diritto alle ferie o gli obblighi di restituzione delle indennità.
Nel complesso, la regolamentazione scelta garantisce coerenza, certezza del diritto e il controllo dei costi, tenendo conto delle particolari condizioni quadro dei magistrati ed evitando incongruenze rispetto al nuovo sistema salariale del personale federale.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza del 13 dicembre 200210 sui giudici
Art. 5 cpv. 1
Per lo stipendio dei giudici si rinuncia a rimandare direttamente all’importo massimo della classe di stipendio 33 previsto dal diritto in materia di personale federale. In futuro l’importo massimo dello stipendio dei giudici sarà stabilito nell’ordinanza sui giudici. Tale importo sarà adeguato al rincaro (art. 7 dell’ordinanza sui giudici in combinato disposto con l’art. 44 cpv. 2 lett. a OPers). Il nuovo importo massimo corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 33 secondo il diritto in materia di personale federale (stato 2026), più l’indennità di residenza di livello 13 (stato 2026).
Art. 7
Per quanto riguarda l’indennità di residenza, la compensazione del rincaro e gli assegni di custodia, l’ordinanza sui giudici rimanda al diritto in materia di personale federale. Il 3 settembre 2025, a seguito dell’adeguamento del sistema salariale e dei relativi processi, il Consiglio federale ha adottato una modifica dell’OPers. Nell’ambito di tale revisione, l’indennità di residenza è stata integrata nello stipendio di cui all’articolo 36 OPers. Questa integrazione deve ora essere recepita anche nell’ordinanza sui giudici. L’espressione «indennità di residenza» può quindi essere soppressa.
Art. 8
Il presente progetto prevede che l’indennità di residenza sia integrata nello stipendio. Per questo motivo tale espressione viene soppressa.
Art. 9 cpv. 2
Poiché il rimando alla classe di stipendio 33 è soppresso, occorre chiarire che i giudici sono assicurati nella cassa di previdenza della Confederazione presso la Cassa pensioni della Confederazione Publica, nel piano per i quadri. Non vi sono modifiche materiali rispetto al diritto previgente.
Art. 10 cpv. 1, primo periodo
Poiché il rimando alla classe di stipendio 33 è soppresso, occorre chiarire che i giudici lavorano secondo il modello dell’orario di lavoro basato sulla fiducia. Non vi sono modifiche materiali rispetto al diritto previgente.
Art. 11 cpv. 1 lett. c
Il 25 giugno 2025, nell’ambito del pacchetto di sgravio 27, il Consiglio federale ha deciso le ultime misure di sgravio relative alle condizioni d’impiego del personale federale. In particolare, ha ridotto di tre giorni il diritto alle vacanze a partire dal 60° anno d’età (art. 67 OPers), fermo restando che inizialmente, nel 2027 e 2028, tale diritto sarà ridotto solo di un giorno (art. 116n OPers). La regolamentazione speciale prevista per gli anni 2027 e 2028 sarà inclusa nelle disposizioni transitorie. Analogamente a tale regolamentazione, il diritto alle vacanze a partire dal 60° anno d’età sarà ridotto anche per i giudici.
Art. 15a cpv. 5 lett. a
Analogamente a quanto previsto dal diritto in materia di personale federale (art. 78a OPers), la disposizione relativa all’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro viene integrata affinché tutta o parte dell’indennità debba essere restituita se viene intrapresa un’attività lucrativa indipendente.
Disposizione transitoria della modifica del … 2026
Analogamente alla disposizione transitoria del diritto in materia di personale federale (art. 116n OPers), anche per i giudici sarà prevista una regolamentazione speciale per gli anni 2027 e 2028: i giudici che compiono 60 anni nel 2027 o nel 2028 avranno diritto, fino al 31 dicembre 2028, a 6 settimane e 4 giorni di vacanza per anno civile.
3.2 Ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 201011 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
Art. 6 cpv. 1 e 3
Per lo stipendio del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali si rinuncia a rimandare alla classe di stipendio 33 secondo l’OPers. In futuro l’importo massimo degli stipendi sarà stabilito nell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali. Tale importo sarà adeguato al rincaro (art. 7 dell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali in combinato disposto con l’art. 44 cpv. 2 lett. a OPers). I nuovi importi massimi corrispondono all’importo massimo della classe di stipendio 33 secondo il diritto in materia di personale federale (stato 2026), più l’indennità di residenza di livello 13 (stato 2026).
Poiché il capoverso 1 non fa più riferimento alla classe di stipendio 33, nel capoverso 3 è necessaria una modifica redazionale.
Art. 7
Il presente progetto prevede che l’indennità di residenza sia integrata nello stipendio. Per questo motivo tale espressione viene soppressa.
Art. 8 cpv. 2
Poiché il rimando alla classe di stipendio 33 è soppresso, occorre chiarire che il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali sono assicurati nella cassa di previdenza della Confederazione presso la Cassa pensioni della Confederazione Publica, nel piano per i quadri. Non vi sono modifiche materiali rispetto al diritto previgente.
Art. 10 cpv. 1 lett. c
Il 25 giugno 2025, nell’ambito del pacchetto di sgravio 27, il Consiglio federale ha deciso le ultime misure di sgravio relative alle condizioni d’impiego del personale federale. In particolare, ha ridotto di tre giorni il diritto alle vacanze a partire dal 60° anno d’età (art. 67 OPers), fermo restando che inizialmente, nel 2027 e 2028, tale diritto sarà ridotto solo di un giorno (art. 116n OPers). La regolamentazione speciale prevista per gli anni 2027 e 2028 sarà inclusa nelle disposizioni transitorie. Analogamente a tale regolamentazione, il diritto alle vacanze a partire dal 60° anno d’età sarà ridotto anche per il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali.
Art. 14a cpv. 5 lett. a
Analogamente a quanto previsto dal diritto in materia di personale federale (art. 78a OPers), la disposizione relativa all’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro viene integrata affinché tutta o parte dell’indennità debba essere restituita se viene intrapresa un’attività lucrativa indipendente.
Disposizione transitoria della modifica del … 2026
Analogamente alla disposizione transitoria del diritto in materia di personale federale (art. 116n OPers), anche per il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali sarà prevista una regolamentazione speciale per gli anni 2027 e 2028: il procuratore generale della Confederazione e i sostituti procuratori generali che compiono 60 anni nel 2027 o nel 2028 avranno diritto, fino al 31 dicembre 2028, a 6 settimane e 4 giorni di vacanza per anno civile.
3.3 Ordinanza dell’Assemblea federale del 17 giugno 202212 concernente il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
Art. 5 cpv. 1, 3 e 4
Per lo stipendio del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) si rinuncia a rimandare alla classe di stipendio 34 secondo l’OPers. In futuro l’importo massimo dello stipendio dell’Incaricato sarà stabilito nell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente il rapporto di lavoro del capo dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Tale importo sarà adeguato al rincaro analogamente a quanto previsto nell’OPers (cpv. 4). Il nuovo importo massimo corrisponde all’importo massimo della classe di stipendio 34 secondo il diritto in materia di personale federale (stato 2026), più l’indennità di residenza di livello 13 (stato 2026).
Poiché il capoverso 1 non fa più riferimento alla classe di stipendio 34 secondo l’articolo 36 OPers, nel capoverso 3 è necessaria una modifica redazionale.
Art. 6 cpv. 2
Analogamente al diritto in materia di personale federale (art. 50 cpv. 1 OPers), si chiarisce che l’indennità in funzione del mercato del lavoro è concessa al massimo per cinque anni.
Art. 7 cpv. 1
Poiché il rimando alla classe di stipendio 34 è soppresso, occorre chiarire che l’Incaricato è assicurato nella cassa di previdenza della Confederazione presso la Cassa pensioni della Confederazione Publica, nel piano per i quadri. Non vi sono modifiche materiali rispetto al diritto previgente.
Art. 8 cpv. 2
Poiché il rimando alla classe di stipendio 34 è soppresso, nel nuovo capoverso 2 si chiarisce che l’Incaricato deve obbligatoriamente lavorare secondo il modello dell’orario di lavoro basato sulla fiducia. Sono applicabili le disposizioni del diritto in materia di personale federale e, in particolare, l’articolo 64b capoverso 5 OPers.
Art. 12 cpv. 5 lett. a
Analogamente a quanto previsto dal diritto in materia di personale federale (art. 78a OPers), questa disposizione viene integrata affinché tutta o parte dell’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro debba essere restituita se viene intrapresa un’attività lucrativa indipendente.
Disposizione transitoria della modifica del … 2026
Analogamente alla disposizione transitoria del diritto in materia di personale federale (art. 116n OPers), anche per l’Incaricato sarà prevista una regolamentazione speciale per gli anni 2027 e 2028: l’Incaricato che compie 60 anni nel 2027 o nel 2028 avrà diritto, fino al 31 dicembre 2028, a 6 settimane e 4 giorni di vacanza per anno civile.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto garantisce che tutti i giudici dei tribunali della Confederazione di primo grado percepiscano lo stesso stipendio, indipendentemente dal luogo di lavoro e di residenza. Ciò comporta per i tribunali costi aggiuntivi complessivi pari a circa 200 000 franchi. Per l’IFPDT e il Ministero pubblico della Confederazione il progetto non comporta costi aggiuntivi.
Se si rinunciasse a questo progetto e ai relativi adeguamenti delle basi legali, i tribunali, l’IFPDT e il Ministero pubblico della Confederazione dovrebbero sostenere costi aggiuntivi complessivi pari a circa 2,5 milioni di franchi (v. anche n. 1.4).
4.2 Ripercussioni per i Cantoni
Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le modifiche si basano sugli articoli 22 capoverso 1 e 46 capoverso 3 della legge del 19 marzo 201013 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP), nonché sull’articolo 43 capoverso 3bis della legge federale del 25 settembre 202014 sulla protezione dei dati. Esse sono compatibili con la Costituzione federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La revisione non ha alcun nesso con gli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
Visti il nesso materiale (sistema salariale), la necessità di coordinamento e la certezza nella pianificazione, le ordinanze sono adottate sotto forma di atto mantello.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Le modifiche proposte non sono subordinate al freno alle spese.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
I principi di sussidiarietà e dell’equivalenza fiscale non sono toccati.
5.6 Conformità alla legge sui sussidi
I principi della legge sui sussidi non sono toccati.
5.7 Delega di competenze normative
La revisione non prevede la delega di competenze normative.
5.8 Protezione dei dati
La revisione non ha conseguenze sulla protezione dei dati.