41 I 126
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Rubrum
19. Sentenza 25 marzo 1925 nella causa Rapallo.
Estradizione per truffa (frode), corruzione di pubblici funZionari e falso in atti commessi in correità con impiegati doganali. — Differenza sostanziale di questi delitti con reato puramente fiscale. — Árt. 11 legge federale 22 gennajo 1912 sullestradizione; dichiarazione italo-svizzera 30 marzo 1909; aggiunta 1° luglio 1872 al trattato di estradizione ; trattato Art. 2, cif. 8.
Fatti
A.
— Con domanda del 29 gemaio 1915 la R. Legazione d’Italia in Berna richiedeva l’estradizione di Rapallo Ettore di Tito, nato a Genova il 12 ottobre 1881, spedizioniere, che, riparato in Isvizzera, era stato arrestato in Locarno il giorno 8 gennaio 1915. L’estradizione vien domandata :
a) Per il delitto previsto dall’art. 413 cif. 2 del codice penale italiano per avere l'imputato, come dice il mandato di cattura, in diversì casì, dal dicembre 1912 al dicembre 1913, di correità con diversì impiegati doganali, con raggiri ed artifici, indotto l’amministrazione doganale di Genova in errore facendo figurare in n° 28 dichiarazioni e bollette di esportazione diverse merci, mentre tale merce non esisteva in esportazione, onde ottenere la restituzione dei diritti (tasse doganali) dagli spedizionieri deposti all’entrata di detta merce, procurandosì- così l’ingiusto profitto dei diritti medesimi per l'ammontare approssimativo di oltre lire diecimila. :