56 I 81
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Rubrum
15. Sentenza 10 maggio 1930 nella causa Bernardoni
Fatti
C.
Ticino.
Diritto fiscale ticinese. — Facoltà del fisco di esaminare la consistenza reale dei debiti defalcabili dalla sostanza a sensi dell’art. 8 della legge tributaria ticinese. — Capitali impiegati per migliorie ed abbellimento di stabili sono deducibili, senZ’arbitrio, solo dopo che l'aumento del loro valore trova la sua contro-partita in nuova perequazione.
A.
— In occasione dell’allestimento delle tabelle dell'imposta cantonale del 1929, Plinio Bernardoni chiedeva che dalla sua partita fosse dedotto un debito ipotecario di 40,000 fchi. acceso presso la Banca Popolare di Lugano in Lugano. La Commissione di tassazione non ammise la domanda. Dietro invito della Commissione cantonale di ricorso, il Bernardoni deponeva all’incarto l’estratto del suo conto verso la Banca, datato del 14 dicembre 1928, il quale porta il titolo di «Conto-ipotecario » e dichiara : «Ci pregiamo accompagnarvi l’estratto del vostro conto-corrente chiuso al 31 dicembre 1928 con un saldo di 20,594 fchi. a nostro favore. » La Commissione cantonale di ricorso esaminò la consistenza di questo credito in relazione alle somme realmente consumate come a distinta del convenuto 30 gennaio 1929, e dichiarava che le poste deducibili sommavano, in tutto, a 14,200 fchi. cioè : a) Debito esistente alla morte del padre del ricorrente da lui assunto per la somma di fchi. 6 000 b) Compera terreno Defilippis . . ... » 3200 » 5 000 Totale . . . fchi. 14 200 c) Pagamento ultima rata d’un debito ; verso certo Lupi . ..........,
B.
— Contro questa decisione Plinio Bernardoni ha prodotto ricorso di diritto pubblico per diniego di giustizia chiedendo che tutto l'importo dell'ipoteca di 40 000 fchi. fosse diffalcato dalla sua partita.
Considerando in diritto :
1. — A torto il ricorrente sostiene che l’ipoteca di 40,000 fchi. non è ipoteca di garanzia di un conto-corrente, ma costituirebbe un mutuo fisso e determinato. Quest’affermazione è smentita dagli atti da lui stesso addotti : l’estratto di conto precitato a fine dicembre 1928, in cui il rapporto di diritto garantito dall’ipoteca di nominali 40 000 fchi. è esplicitamente nominato conto-corrente, ed il documento costitutivo dell’ipoteca del 3 aprile 1916.
2. — Ciò posto, la tesi che gli organi fiscali siano tenuti a dedurre il valore costitutivo o nominale dell’ipoteca non solo è contraria alla legge, ma alla giurisprudenza costante delle autorità fiscali ticinesi, e costituisce veramente una pretesa che, come osserva la Commissione cantonale di ricorso nella sua risposta al ricorso, sopprimerebbe ogni distinzione fra debito fittizio e debito reale. Contraria alla legge, in quanto l’art. 8 della legge tributaria nel suo terzo capoverso ammette al diffaleo i debiti contratti colla forma del C /C solo se « provati » nel loro importo, cioè per la loro reale consistenza e non secondo il loro valore costitutivo o nominale. Questo principio fu regolarmente applicato dalle autorità fiscali del Cantone Ticino e, fatto oggetto di gravame al Tribunale federale, fu costantemente (sentenza Molinari, del 19 gennaio 1923, Ferrari, dell’8 dicembre 1923, Greco, del 14 novembre 1925) dichiarato ammissibile dal punto di vista costituzionale. La. questione è dunque risolta e non dovrebbe ripresentarsi.
3. — Se quindi l’autorità fiscale ticinese non solo aveva il diritto, ma, per legge, l’obbligo di ricercare la consistenza effettiva del debito in discorso (del 30 gennaio 1929), cioè il reale consumo delle poste indicate dal ricorrente nell'atto 30 gennaio 1929, il suo modo d’agire potrebbe venir tacciato d’arbitrario, solo ove si fosse rifiutata di ammettere al diffalco delle voci che dovevano esser ammesse.
Ma ciò non è. .
Fra le poste indicate in detta distinta ne furono scartate tre concernenti le tasse e spese di successione dell’importo complessivo di 14 927 fchi. 50 (arrotondato a 15 000 fchi.),. e l'importo di 18 000 fchi. per lavori di abbellimento e di riparazione di uno stabile in via Serafino Balestra N. 17. Ma i motivi addotti per l’eliminazione di queste due voci non solo non sono arbitrari, ma affatto consoni alla legge e alla giurisprudenza. Il primo di 15 000 fchi., perchè esso era già stato dedotto dal capitale dalla Commissione di tassazione, anzi già dall'Ufficio delle contribuzioni di Lugano (decisione del 15 ottobre 1929 dell'Ufficio predetto e 1° dicembre 1929 della Commissione di tassazione). Il secondo importo (18 000 fchi.) non fu dedotto in base al principio, ammesso costantemente dalle autorità fiscali ticinesi, secondo cui, finchè l’aumento del valore di stabili derivante da migliorie e nuove costruzioni non abbia trovato la sua contro-partita imponibile in una nuova perequazione, i capitali impiegati in quel modo possono essere considerati come « impiegati a frutto » a’ sensi dell’art. 5 lett. è della legge tributaria.
Anche questo principio fu dal Tribunale federale a più riprese dichiarato ammissibile dal punto di vista dell’art. 4 CF. Nella causa Cerina c. Ticino (sentenza dell’11 marzo 1927) il Tribunale federale dichiara : « Dispone l’art. 5 è legge trib., che soggetti all’imposta sulla sostanza sono i capitali di qualunque genere e ovunque posti impiegati in commercio ed a frutto. Il Consiglio di Stato poteva ritenere, senza far violenza al testo nè incorrere in atto arbitrario, che, finchè l’aumento subito da stabili per migliorie e nuove costruzioni non aveva trovato la sua contro-partita imponibile in una nuova perequazione, i capitali in quel modo impiegati potevano essere considerati come « impiegati a frutto », poichè, come dice una sentenza del Tribunale di Appello del 14 aprile 1904, chi impiega capitali in costruzioni lo fa nell’intento di ricavarne un reddito o frutto adeguato alle spese cui si sottopone, quantunque lo stesso non sia sempre immediato. Occorre aggiungere, che tale è sempre stata la pratica delle autorità fiscali ticinesi (cfr. Repertorio di Giurisprudenza Patria, vol. 17 p. 448; 20 p. 409; 24 p. 466; Contoreso del Dipartimento delle Finanze 1910 p. 60)...».
Il Tribunale federale pronuncia :
x Il ricorso è respinto.
Vel. auch No. 17. — Voir aussi N° 17.
Il. GERICHTSSTAND FOR 16. Arrèt du 21 mars 1930 dans la cause Boveri contre Tribunal cantonal de Neuchàtel.
La règle de l’art. 87 ch. 3 OJF d’après laquelle, dans les causes civiles jugées en dernière instance cantonale et non susceptibles d’un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut étre saisi d’un recours de droit civil « pour cause de violation des dispositions du droit fédéral en matière de for » ne s’applique pas aux cas de violation de l’art. 59 Const. féd., lesquels doivent étre déférés au Tribunal par la voie du recours de droit public. (Consid. 1.) » Une prescription statuaire obligeant les actionnaires d’une société anonyme è saisir les tribunaux ordinaires du siège de la société de toute contestation concernant les affaires sociales peut étre opposée aussi è un membre du conseil d’administration qui ne fait que représenter un tiers au sein du conseil sans posséder lui-méme des actions. (Consid. 2 et 3.)
A.
— L'art. 40 des statuts de la Société d’appareils électrique Favarger S. A., dont le siége est à Neuchdtel, prévoit que «toutes contestations au sujet des affaires » sociales entre la société et ses organes, entre les organes » eux-mémes, entre la société ou ses organes et un ou » plusieurs actionnaires ou entre actionnaires comme tels » seront jugées par les tribunaux ordinaires du siége de » la société. A défaut de domicile dans le canton, les per- » sonnes en cause ont domicile élu avec attribution de » for et de juridiction au Greffe du Tribunal civil de » Neuchàtel. » Le 25 janvier 1929, Albert Favarger, actionnaire de la Fabrique d’appareils électriques Favarger S. A., a introduit devant le Tribunal cantonal de Neuchàtel une action en responsabilité, basée sur les art. 674 et 675 CO, contre quelques membres du Conseil d’administration de cette société, savoir MM. E. Petitpierre et F. L’Eplattenier, à Neuchàtel, O. Dollfus, à Lausanne et W. Boveri, è Zurich. Le demandeur a conclu è ce que les défendeurs soient condamnés solidairement è lui payer 164 240 fr. à titre de dommages-intéréts et déclarés solidairement responsables de la somme de 94 395 fr. dont il a demandé le paiement à la Fabrique d’appareils électriques Favarger.
D’entrée de cause, W. Boveri excipa de l’incompétence des tribunaux neuchàtelois en invoquant son domicile à Zurich et l’art. 59 de la constitution fédérale. Il contesta que l’art. 40 des statuts de la Fabrique d’appareils électriques Favarger lui fùt applicable, n’ayant jamais été personnellement actionnaire de cette société, dans le conseil d’administration de laquelle il n’avait fait que représenter l’« Allgemeine Finanzgesellschaft », è Zurich, propriétaire d’un certain nombre d’actions.