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68 III 50

Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale

Del 20 mar 1942

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bge-atf-dtf/68-iii-50/it/68-iii-50

Consultato il 10 set 2026

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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

68 III 50

68 III 50

Rubrum

14. Sentenza 20 marzo 1942 nella causa Bisehofîf, Anche al creditore dimorante fuori d'Europa incombe lobbligo di osservare il termine di dieci giorni per la contestazione della graduatoria (art. 250 LEF).

Auch die ausscrhalb Europas wohnenden Gläubiger müssen die Frist von zehn Tagen zur Anfechtung des Kollokationsplanes einhalten (Art. 250 SchKG).

Fatti

Mêrne les créanciers qui habitent hors de l’Europe doivent observer le délai de dix jours prévu pour la contestation de l’état de collocation (art. 250 LP).

Ritenuto in fatto : ' 4A. — Nella procedura di liquidazione dell’eredità giacente del defunto Carlo Bischoff IlUfficio dei fallimenti di Lugano pubblicava, il 15 agosto 1941, la diffida d’insinuare entro un megse i crediti a’ sensì dell’art. 232 LEF, e, il 4 novembre 1941, Favviso di deposito della graduatoria.

TI 2 gennaio 1942, l’avv. Antonio Riva, a Lugano insinuava, per incarico di Elsie, Ilse e Carla Bischoff, a New-York, un credito di 105 718 fchi. 70.

Il 27 gennaio, l’Uffcio dei :fallimenti di Lugano contestava quésto credito e assegnava all’avv. Antonio Riva un termine di dieci giorni per promuovere eventualmente azione davanti al giudice (art. 250 LEF).

B.

— TInsorgeva l’avv. Antonio Riva, chiedendo che lUfficio dei fallimenti di Lugano fosse tenuto a-comunicare la contestazione del credito in parola, con un termine di almeno sessanta giorni per agire in giudizio, al rappresgentante a New-York di Elsie, HIse e Carla Bischof, dal quale egli aveva avuto sgoltanto l’incarico d’insinuare il credito.

Con decisione 21 febbraio 1942 l’Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo.

C.— L’avv. Antonio Riva ha inoltrato tempestivo ricors0 la Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, riconfermandosì nelle sue conclusioni.

Considerando in diritto :

L’art. 232, cifra 2 in fine, della LEF dispone che per i creditori dimoranti fuori d'Europa l’ufficio può prorogare il termine delle insinuazioni dei loro crediti verso il fallito. Quest’articolo tiene conto in una certa misura delle difficoltà che derivano a taluni creditori dalla loro lontananza. Ma il legislatore non ha stabilito facilitazioni più ampie, cosicchè l’obbligo di osservare il termine di dieci giorni 52 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 14, per la contestazione della graduatoria (art. 250 LEE) incombe anche al creditore dimorante fuori d’Europa, tanto s’egli contesta l’ammissione di altri creditori o il grado ad essi accordato, quanto se pretende che il suo credito sía stato indebitamente rigettato o ridotto o non collocato nel grado che gli spetta. Un siffatto obbligo è giustificato dalla necessità di evitare un forte ritardo della procedura a pregiudizio dei creditori non dimoranti fuori d’Europa che, nella quasií totalità dei casí, costibuiscono la grande maggioranza.

Quest’ordinamento implica che il creditore del fallito debba eleggere, come l’art. 67 cifra 1 LEF Pprescrive espressamente pel creditore che promuova esccuzione, domicilio in Isvizzera sin dalla notifica del suo credito, se non vuol correre il rischio di subire danno a motivo della gua lontananza. Ciò sí deduce e contrario dall'art. 232, cifra 2 in fine, della LEF.

Se però il termine previsto dall'art. 250 LEF dev'’essere osservato anche dal creditore dimorante fuori d'Europa quando il suo credito sía stato rigettato col deposito della graduatoria, ciò vale a fortiori nel caso di rigetto del credito insinuato soltanto dopo il deposito della graduatoria. In questo caso l’art. 69 Reg. Fall. prevede che la pubblicazione sía gostituita con un avviso personale, unicamente però allo scopo di semplificazione e a scansgo di SPESE ; Non Prescrive quindi che l’ufficio debba procedere sempre in tale modo. Nel fattispecie non sí giustifica tuttavia di ordinare la pubblicazione, poichè per le oreditrici essa non sarebbe di maggiore utilità che l’avviso dato all'avv. Antonio Riva a Lugano, il quale aveva provveduto all’insinuazione del loro credito.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 232 e Art. 250 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.

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