77 II 108
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23. Sentenza 10 maggio 1951 nella causa Stoppa contre Piattini, Art. 156 cp. 2 CC.
Ánche la madre, cui non sono stati affidati i figli, è tenuta in linea di massima a contribuire alle spese del loro mantenimento e della loro educazione.
Spe- ta al giudice del divorzio stabilire se e in quale misura sía dovuto questo contributo, tenendo, conto della situazione economica del coniuge debitore e anche di quella del coniuge cui è stata affidata la prole. Il fatto che il coniuge, cui non è stata affidata la prole, guadagna il minimo necessario al proprio sostentamento 0 non guadagna nulla perchè non lavora, non giust ifica per sè solo che detto coniuge sía liberato dal contributo, se sì può ragionevolmente esigere ch’egli faccia uno sforzo per adempiere il sguo obbligo.
Art. 156? ZGB. i Auch die Mutter, der die Kinder nicht zugewiesen sind, hat grundsätzlich an die Kosten des Unterhaltes und der Erziehung der Kinder beizutragen.
Der Scheidungsrichter hat über die Beitragspflicht und bei deren Bejahung über die Höhe der Beiträge zu entscheiden. Dabei ist die wirtschaf. liche Lage des betreffenden wie auch des andern Ehegatten, dem die Kinder zugewiesen sind, zu berücksichtigen.