Comunicazione UFRC 1/22 - 17 gennaio 2022
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale del registro di commercio
17 gennaio 2022
Informazioni sulla prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio
Modifiche degli statuti in vista dell'entrata in vigore della revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 19 giugno 2020
1 Situazione iniziale
La modifica del codice delle obbligazioni (CO)1 del 19 giugno 2020 e la modifica dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC)2 entreranno presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2023. Il Consiglio federale deciderà la data dell’entrata in vigore, probabilmente all'inizio del 2022. Nella prassi, si fa sentire il bisogno di adeguare già ora gli statuti in vista all'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima, soprattutto per poter applicare le disposizioni del nuovo diritto (ad esempio l'assemblea generale virtuale) già in occasione dell'assemblea generale del 2023. Le modifiche statutarie in previsione del nuovo diritto non sono prive di problemi dal punto di vista del divieto di retroattività degli atti normativi. Tuttavia, si dovrebbe tener conto delle esigenze della prassi ogni volta che è possibile. Di seguito vengono illustrate le costellazioni ipotizzabili e le possibilità esistenti nella prassi.
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2 Decisioni di modifica degli statuti in vista del nuovo diritto della
società anonima Si distinguono due tipi di modifiche statutarie:
2.1 Modifiche statutarie a termine
Le novità che disporranno della necessaria base legale solo con l'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima possono essere oggetto di una decisione "a termine" come descritto qui di seguito, a condizione che si riferiscano a fatti che non devono essere oggetto di pubblicazione (p.es. assemblea generale virtuale) (modifiche statutarie a termine). Le notificazioni per l'iscrizione di tali modifiche potranno essere depositate non appena le disposizioni d'applicazione saranno state adottate dal Consiglio federale. Gli statuti devono indicare inequivocabilmente quale regolamentazione si applica e in quale momento. Sono possibili le seguenti formulazioni: "Fino all'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima del 19 giugno 2020, cioè presumibilmente fino al 31 dicembre 2022, si applica la seguente disposizione: [precedente disposizione degli statuti]. A partire dall'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima del 19 giugno 2020, cioè presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2023, la [disposizione attuale] è sostituita dalla seguente disposizione: [nuova disposizione degli statuti]". Oppure, nel caso dell'introduzione di una nuova disposizione statutaria: "A partire dall'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima del 19 giugno 2020, cioè presumibilmente a partire dal 1° gennaio 2023, si applica la seguente disposizione: [nuova disposizione statutaria]". Spiegazioni: poiché i fatti che devono essere oggetto di pubblicazione sono specificati nelle disposizioni d'esecuzione (ordinanza sul registro di commercio modificata), le "disposizioni statutarie a termine" non possono fare oggetto di una notificazione per l'iscrizione nel registro di commercio prima che il Consiglio federale abbia adottato le disposizioni d'esecuzione.
2.2 Modifiche statutarie condizionali
La notificazione per l'iscrizione di tutte le altre modifiche statutarie legate alla revisione del diritto della società anonima (ad es. capitale azionario in valuta estera, forbice del capitale o clausola compromissoria) sarà possibile solo dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima. Se però si desidera adeguare gli statuti al nuovo diritto prima dell'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima, o se si vogliono inserire negli statuti nuove disposizioni relative a fatti che devono essere pubblicati per tener conto della revisione del diritto della società anonima, in linea di principio è possibile una decisione condizionale di modifica degli statuti. La disposizione statutaria è adottata con la condizione sospensiva dell'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima. L'iscrizione di questi adeguamenti può essere notificata al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
Spiegazioni: non è compito delle autorità del registro di commercio "tenere in sospeso" le decisioni di modifica condizionale degli statuti e iscriverle a tempo debito. Le notificazioni depositate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto della società anonima saranno quindi restituite dall'ufficio del registro di commercio. Se, dopo una modifica condizionale degli statuti, una modifica (incondizionata) degli statuti è decisa e iscritta nel registro di commercio, la modifica condizionale degli statuti deve essere oggetto di una nuova decisione. Per completezza, si precisa che la data iscritta come data degli statuti è in ogni caso quella in cui l'organo competente ha deciso la modifica (art. 22 cpv. 1 lett. b ORC), e non la data di entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima o la data di notificazione. Naturalmente, le modifiche degli statuti per le quali sarebbe ammissibile una procedura secondo il numero 2.1 (cioè quelle relative a fatti che non sono devono essere oggetto all'obbligo di pubblicazione) possono anche essere decise ed essere oggetto di una notificazione per l'iscrizione secondo la procedura descritta al numero 2.2.
3 Modifica degli statuti delle società cooperative
Con l'entrata in vigore della revisione del diritto della società anonima, la costituzione di una società cooperativa deve d’ora in avanti essere documentata da un atto pubblico (art. 830 nCO). Allo stesso modo, ogni modifica degli statuti di una società cooperativa deve essere documentata da un atto pubblico (art. 838a nCO). Non è previsto un termine di transizione. D'altra parte, la decisione di scioglimento della società cooperativa non necessita dell’atto pubblico (cfr. art. 736 cpv. 2 CO per la società anonima e art. 911 cpv. 2 CO per la società cooperativa). Una nuova versione completa degli statuti deve essere depositata presso il registro di commercio ogni volta che gli statuti vengono modificati (art. 22 ORC). Nel caso di una revisione parziale degli statuti, solo la deliberazione sulla modifica di alcune disposizioni deve essere documentata da un atto pubblico; non è necessario ridefinire o confermare la totalità degli statuti nell'atto pubblico. Una versione consolidata degli statuti completi, autenticata da un pubblico ufficiale, deve comunque essere depositata presso il registro di commercio.
UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO
Nicholas Turin