Comunicazione UFRC 4/13 - 17 dicembre 2013
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale del registro di commercio
17 dicembre 2013
Informazione concernente la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio
Moratoria art. 160 ORC1
1 In generale
La nuova procedura di risanamento2 entra in vigore il 1° gennaio 2014. Le modifiche della LEF3 in materia di moratoria concordataria riguardano anche le iscrizioni nel registro di commercio.
2 Moratoria concordataria provvisoria o definitiva
Il diritto positivo prevede ormai espressamente che il tribunale può concedere una moratoria concordataria provvisoria4 o definitiva.5 Occorre evidenziare questa differenza nel testo dell'iscrizione: Testo di pubblicazione: … Con decisione (…) il tribunale ha concesso la moratoria provvisoria/definitiva fino al (...).
3 Art. 160 cpv. 4 ORC
Con l'entrata in vigore della nuova procedura di risanamento, i fatti corrispondenti al rigetto del concordato o alla revoca della moratoria non devono più essere iscritti nel registro di commercio. Inoltre, i riferimenti alle disposizioni della LEF nell'art. 160 cpv. 4 ORC perdono
1 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411). 2 RU 2013 4111. 3 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1). 4 Art. 293a LEF. 5 Art. 294 cpv. 1 LEF.
Ufficio federale del registro di commercio Bundesrain 20, 3003 Berna Tel. +41 31 322 41 97, Fax +41 31 322 44 83 ehra@bj.admin.ch www.bj.admin.ch
la loro rilevanza; questo paragrafo sarà quindi modificato o cancellato in una futura revisione dell'ordinanza sul registro di commercio. Il rigetto del concordato6 e il fatto che nessuna prospettiva di risanamento o d’omologazione del concordato esiste,7 portano alla dichiarazione di fallimento d’ufficio dal tribunale. L'iscrizione nel registro di commercio è diretta anche in questi casi dall'art. 159 ORC.
Ufficio federale del registro di commercio
Nicholas Turin
6 Art. 309 LEF. 7 Art. 294 cpv. 3 LEF.