CO 140.9 Divulgazione, su richiesta, di dati dello stato civile alle autorità(01.03.2011)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Amibito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
Comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.9 del 1° marzo 2011
Divulgazione, su richiesta, di dati dello stato civile alle autorità
Divulgazione di dati alle autorità
L’Ufficio federale dello stato civile, sulla base dell’articolo 84 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza sullo stato civile (OSC), emana le seguenti comunicazioni ufficiali con carattere di direttiva.
Comunicazioni ufficiale UFSC n. 140.9 del 1° marzo 2011 Divulgazione, su richiesta, di dati dello stato civile alle autorità
Contenuto
1 Regola di base: articolo 58 OSC
La divulgazione, su richiesta, di dati dello stato civile alle autorità è retta di principio dall'articolo 58 OSC. Sulla base di tale disposizione i tribunali svizzeri e le autorità amministrative sono autorizzati a ricevere informazioni inerenti a dati dello stato civile se questi sono indispensabili all'esercizio dei loro compiti legali. Dall'uso del termine «indispensabile» risulta che tale modo di procedere per ottenere i dati è sussidiario: i tribunali e le autorità amministrative sono tenuti a presentare le loro richieste d'informazione direttamente all'ufficio dello stato civile competente soltanto se gli sforzi precedentemente profusi per ottenere le informazioni desiderate dalla persona in questione sono risultati vani.
L’autorità richiedente deve:
1. provare che i dati dello stato civile richiesti sono indispensabili all'esercizio dei suoi compiti legali. 2. dimostrare che nonostante gli sforzi profusi non è stato possibile ottenere i dati richiesti dalla persona in questione; 3. elencare nella domanda i dati indispensabili nonché le basi legali sulle quali si fonda la sua richiesta.
2 Eccezioni
2.1 Basi legali speciali nel diritto svizzero
L'articolo 58 OSC non costituisce in ogni caso la base legale determinante per la divulgazione di dati dello stato civile alle autorità. La rispettiva disposizione sulla divulgazione può essere prevista in una norma speciale del diritto svizzero; in questo caso tale norma prevale sulla regola dell'articolo 58 OSC.
Esempio:
• l’articolo 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali1 per la divulgazione di dati alle assicurazioni sociali svizzere.
Anche se esiste una base legale speciale, l'autorità richiedente deve motivare la sua domanda concernente la divulgazione di dati elencando le rispettive basi legali speciali e le informazioni desiderate.
2.2 Basi legali per accordi internazionali
È anche possibile che l'obbligo di divulgare dati ad autorità straniere si fondi su accordi internazionali.
LPGA; RS 830.1.
Comunicazioni ufficiale UFSC n. 140.9 del 1° marzo 2011 Divulgazione, su richiesta, di dati dello stato civile alle autorità
Esempio:
• il regolamento UE n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità2.
In seguito agli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE, tale regolamento viene applicato anche al diritto svizzero. Disciplina che sulla base del principio della parità di trattamento le autorità in materia di associazioni sociali e gli assicuratori degli Stati membri dell’UE vanno trattati dalle autorità svizzere e quindi anche dagli uffici dello stato civile nello stesso modo delle assicurazioni sociali nazionali3. L'articolo 32 LPGA (cfr. n. 2.1 qui sopra) va quindi applicato per analogia alle domande di divulgazione di dati presentate dalle autorità in materia di assicurazioni sociali e dagli assicuratori degli Stati membri dell’UE.
3 Entrata in vigore e carattere di direttiva
Le presenti comunicazioni entrano immediatamente in vigore. Hanno carattere di direttiva (art. 84 cpv. 3 lett. a OSC).
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC
Mario Massa
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1). Cfr. art. 84 par. 2 regolamento UE.