Direttiva 2023/1 sulla procedura in caso di residui nel settore biologico
Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Istruzioni sulla procedura in caso di residui nel settore biologico
del 1° aprile 2023
in relazione all'ordinanza sull’agricoltura biologica
In virtù dell’articolo 32 capoverso 5 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 1 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (ordinanza sull'agricoltura biologica) e dell'articolo 42 capoverso 3 lettera b della legge federale del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari (LDerr), l'Ufficio federale dell'agricoltura e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria emanano le seguenti istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione e delle autorità di esecuzione cantonali. L'autorità di vigilanza autorizzata a emanare istruzioni all'attenzione delle autorità di esecuzione cantonali giusta la legislazione in materia di derrate alimentari è l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; quella per le istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione è l'Ufficio federale dell'agricoltura.
1 Scopo delle istruzioni
Le presenti istruzioni fungono da fondamento congiunto per la procedura che gli enti di certificazione e le autorità competenti devono seguire in caso di riscontro di residui nei prodotti giusta l'articolo 1 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Per gli enti di certificazione, queste completano le istruzioni all'attenzione degli enti di certificazione concernenti il rendiconto annuale e l'obbligo di notifica (Istruzioni sull'obbligo di notifica). Le istruzioni mirano a garantire nel singolo caso il rispetto dei requisiti di legge nella produzione biologica e delle disposizioni in materia di diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali, nonché a garantire la protezione dagli inganni prevista dal diritto in materia di derrate alimentari. Il presente documento disciplina la procedura in caso di residui di prodotti fitosanitari e di prodotti di protezione delle derrate immagazzinate. Qualora si riscontrassero residui di pesticidi provenienti da altri usi (p.es. biocidi) e residui o impurità di altri agenti contaminanti, il presente documento può essere consultato come strumento di riferimento (cfr. osservazioni dell'allegato). Per le derrate alimentari biologiche, la procedura è disciplinata nel capitolo 2. Per gli alimenti per animali biologici in linea di principio si applica la stessa procedura; gli aspetti divergenti sono disciplinati al capitolo 3.
2 Procedura in caso di riscontro di residui nelle derrate
alimentari Se il risultato delle analisi è positivo (riscontro di residui), si applica la procedura qui descritta. Finché un sospetto su un utilizzo illecito della designazione biologico non può essere fugato, l'autorità di esecuzione cantonale può emanare un blocco della commercializzazione per il prodotto (misure cautelari giusta l'art. 36 cpv. 2 LDerr). Indipendentemente dalla situazione relativa ai residui, lo statuto di prodotto biologico deve, inoltre, essere revocato se la rintracciabilità dei prodotti non è pienamente garantita (cfr. allegato 1, A1.2 Misure immediate). La procedura qui stabilita si applica come regola generale. In singoli casi motivati sono possibili deroghe per motivi di proporzionalità.
In linea di principio in caso di riscontro di residui occorre procedere come segue.
Le fasi sono descritte nei capitoli 2.1-2.5 e nell'allegato 1. L'allegato 3 illustra schematicamente tutte le fasi. Nell'allegato 4 sono indicate le competenze e gli strumenti.
2.1 Rilevamento e valutazione della concentrazione rilevante di residui
La concentrazione di residui è rilevata e valutata tenendo conto dei seguenti aspetti.
Tipo di principio attivo / Plausibilità
Rappresentatività della campionatura
Tasso di concentrazione del principio attivo
Fattore di trasformazione
Tasso di degradazione del principio attivo
Inoltre deve essere garantito che il laboratorio di analisi sia accreditato per il metodo specifico.
2.2 Misure immediate
La tabella 3 delle presenti istruzioni fornisce indicazioni in merito alla notifica immediata in caso di riscontro di residui. La notifica avviene giusta gli articoli 30e e 34 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (cfr. Modulo Riscontro di residui nel settore biologico, all. 2). È possibile emanare un blocco della commercializzazione preventivo.
2.3 Differenziazione dei casi
Da un lato si differenziano i principi attivi autorizzati e non autorizzati giusta l'ordinanza sull'agricoltura biologica. Dall'altro si differenzia il tasso di concentrazione rilevante di residui come segue. Tabella 1: Differenziazione dei casi in base al tipo e al tasso di concentrazione rilevante di residui Sostanza Caso Tasso di concentrazione rilevante di residui Autorizzata giusta 1 Concentrazione di residui < livello massimo per i residui 3 (LMR) l’ordinanza sull’agricolura 2 Concentrazione di residui > livello massimo per i residui (LMR) biologica
3 Concentrazione di residui ≤ Valore d’intervento 4
Non autorizzata giusta l’ordinanza Valore d’intervento < concentrazione di residui < livello massimo sull’agricolura per i residui (LMR) biologica 5 Concentrazione di residui > livello massimo per i residui (LMR)
2.4 Individuazione delle cause
La valutazione volta a stabilire se un prodotto (svizzero o estero) adempie i requisiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica in materia di designazione come prodotto biologico, non dipende dal livello della filiera biologica (ovvero produzione, preparazione, importazione, esportazione, immagazzinamento, commercializzazione di un prodotto bio) in cui si riscontra un problema o da quale attore o partner commerciale all’interno della filiera biologica ne sia responsabile5. Inoltre non è determinante se l’azienda presso cui è stato riscontrato il residuo abbia una colpa oppure no. L’utilizzo
3 Livello massimo per i residui (LMR) secondo l'ordinanza DFI del 16 dicembre 2016 sui livelli massimi di residui
di pesticidi nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA, RS 817.021.23). Se nell’OAOVA non è specificato alcun tenore massimo per il principio attivo specifico, si applica un LMR di 0,01 mg/kg ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lett. b OAOVA. Chiarimenti più precisi devono essere discussi con l'autorità cantonale di esecuzione. 4 l valore di intervento è generalmente di 0,01 mg/kg. Vedere le eccezioni in l'allegato 1. 5 cfr. sentenza B-4751/2018 del TAF datata 18 ottobre 2019
della designazione biologica presuppone espressamente anche una certificazione o una conferma dell’adempimento delle condizioni a tutti i livelli della filiera biologica (art. 2 cpv. 5 ordinanza sull’agricoltura biologica). Di conseguenza, un riscontro di residui determina, in linea di principio, un accertamento delle cause anche se questo, per motivi di proporzionalità, deve avvenire con una concentrazione di residui oltre il valore d’intervento. In caso di sospetto, come per esempio un controllo autonomo lacunoso, residui multipli o recidiva è necessario un accertamento delle cause.
Nell'individuazione delle cause vanno osservati i seguenti punti.
Verifica della rintracciabilità e del flusso delle merci
Verifica del rispetto del controllo autonomo6
Accertamento di possibili cause/motivi di una registrazione della sostanza. Richiesta ed esame di pareri e documenti rilevanti (come piani di irrorazione, piani di irrorazione di colture vicine).
Differenziazione secondo la tabella 2.
Tabella 2: Differenziazione in base alle cause e alla colpa Cause
A1 Effetto di applicazioni di terzi A A2 Contaminazione durante il trasporto o lo stoccaggio A3 Altre cause plausibili
B Non desumibili
C Controllo autonomo lacunoso nella filiera biologica D Azione illecita nella filiera biologica E Rintracciabilità lacunosa nella filiera biologica
Se la causa non è desumibile (cfr. lett. B), ma ci sono ulteriori sospetti, nel caso dell'azienda o del prodotto in questione, i quali indicano che vi è stata un’azione illecita, occorre procedere a un esame approfondito dell'azienda o del prodotto in questione. Tali sospetti sono:
concentrazioni di residui comparabili a quelle dei prodotti convenzionali (se i dati sono disponibili)
contestazioni ripetute di prodotti dello stesso produttore
misure di miglioramento non attuate
residui multipli
altre indicazioni riguardanti eventuali comportamenti errati
Una causa è da ritenersi plausibile se da un'indagine approfondita sono emersi fatti sufficienti e risultati concreti per una fondata e convincente giustificazione dell'inammissibilità (residui) esistente o sospetta nel singolo caso. Sono disponibili i documenti pertinenti su cui si basa la motivazione. Gli enti di certificazione verificano la plausibilità e i documenti prima di valutare il caso.
2.5 Misure e chiusura del caso
Le misure per la chiusura del caso comprendono una decisione concernente la commercializzazione come prodotto biologico, misure correttive e di miglioramento, nonché l'obbligo di scambio di informazioni giusta gli articoli 30e e 34 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (cfr. Modulo Riscontro di residui nel settore biologico, all. 2).
La tabella 3 fornisce una sintesi sulla procedura per diversi casi di residui, incluse le misure da adottare.
Tabella 3: Sintesi sulla procedura per diversi casi di residui
6 Controllo autonomo giusta il capitolo 4 ODerr, cfr. allegato 1.
Misure imme- Individuazione delle Misure diate cause
Misure sotto vigilanza
Misure sotto la propria Blocco Commercializzazione
Notifica immediata1 Accertamento delle dell’ autorità di esecu- Informazioni a tutti della commercializza- Caso Cause
come biologico4 gli interessati1 zione e/o dell’ ente di cause zione preventivo2 responsabilità certificazione
1 - sì 2 x x x A-E no4 x x 3 x5 x5 A-C sì x x5 x 3 x x x D-E no x x 4 x x x A1, A2 occasionalmente x x 4 x x x A3 occasionalmente7 x x
4 x x x B-E no x x 5 x x x A-E no4 x x
Legenda: La notifica immediata e l'informazione di tutti gli interessati avvengono ai sensi degli articoli 30e e 34 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (cfr. Modulo Riscontro di residui nel settore biologico, all. 2). Si consiglia di fissare un termine per la durata del blocco della commercializzazione preventivo, entro il quale devono essere chiariti i fatti. Nei casi 2 e 5, il prodotto non può essere semplicemente commercializzato come prodotto convenzionale; la competenza in questo frangente è dell'organo di esecuzione cantonale. Negli altri casi, il prodotto può essere commercializzato anche come prodotto convenzionale (p.es. se i prodotti sono deperibili). Ai sensi dell'articolo 8 OAOVA, i prodotti dell'allegato 1 non possono essere immessi in commercio se contengono residui di pesticidi che superano i livelli massimi di residui. In caso di sospetto, ad esempio controllo autonomo lacunoso lungo la filiera biologica, o in caso di recidiva. È necessaria una valutazione caso per caso. Se la causa è già stata identificata e risolta, l'autocontrollo è stato osservato e si tiene conto delle legittime aspettative dei consumatori nei confronti del biologico e quindi della protezione contro le frodi, la commercializzazione come biologico è possibile sotto responsabilità propria. Ci deve essere un'indagine approfondita con fatti sufficienti e risultati concreti che siano state prese misure appropriate per soddisfare i requisiti. Il modulo arretrato allegato deve essere completo e correttamente documentato. È necessaria una valutazione caso per caso. Se la plausibilità della causa è giustificata e documentata ai sensi del capitolo 2.4 e l'autocontrollo è stato rispettato, la commercializzazione come biologico è possibile, a condizione che si tenga conto delle giustificate aspettative dei consumatori nei confronti del biologico e quindi della protezione contro le frodi. Il modulo per gli arretrati allegati deve essere completo e correttamente documentato.
3 Procedura in caso di riscontro di residui negli alimenti per
animali Per quanto concerne gli alimenti per animali, l’esecuzione delle prescrizioni secondo l’ordinanza sull’agricoltura biologica spetta all’UFAG a tutti i livelli della produzione, della trasformazione e della distribuzione (controllo ufficiale degli alimenti per animali) nell’ambito della disposizione giusta l’articolo
70 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali. In linea di principio si applica una procedura simile a quella descritta per le derrate alimentari (capitolo 2) con le seguenti differenze. Livello massimo per i residui (LMR): se per la relativa derrata alimentare è stato stabilito un livello massimo per i residui (LMR), questo si applica anche per l'alimento per animali (p.es. cereali, soia). Se non c'è alcun LMR (p.es. erba, fieno), viene presa una decisione per il singolo caso. Alimenti composti per animali: per gli alimenti composti per animali vanno osservati i livelli massimi per i residui delle singole materie prime considerate in misura proporzionale. Nella valutazione dei riscontri di residui in alimenti composti per animali va considerata la possibile situazione di esaurimento delle scorte. Obbligo di notifica: l'autorità competente in materia di alimenti per animali è Agroscope. Se anche le derrate alimentari possono essere interessate dai residui, ne sono informati sia Agroscope che l'autorità di esecuzione cantonale. Questo è il caso, quando un prodotto è commercializzato sia come derrata alimentare sia come alimento per animali o se si ipotizza una contaminazione di latte, carne o uova. Derivati: per i derivati di animali foraggiati con gli alimenti per animali interessati, si decide in base al singolo caso.
Ufficio federale della sicurezza alimentare e Ufficio federale dell'agricoltura UFAG di veterinaria USAV
Wyss Hans Digital unterschrieben von Wyss Hans YEFAYX
YEFAYX Datum: 2023.03.06 06:43:17 +01'00'
Hans Wyss Christian Hofer Direttore Direttore
Allegato 1: Commenti
A1.1 Rilevamento della concentrazione rilevante di residui Campionatura: la campionatura avviene sulla base della procedura di campionatura della direttiva 2002/63/CE. In base alla situazione iniziale, si decide il tipo di campionatura (rappresentativo o non rappresentativo) da applicare. Si effettua una valutazione del singolo caso considerando gli aspetti specifici come l’omogeneità del materiale di campionatura e il tipo di residuo. Incertezza delle misurazioni: nella valutazione della concentrazione di residui per la differenziazione del caso (tabella 1) viene considerato il valore di analisi del laboratorio. L'incertezza delle misurazioni non può essere sottratta dal valore di analisi del laboratorio, ma serve soltanto come punto di riferimento per il possibile "margine analitico" della concentrazione di residui. Fattore di trasformazione: la suddivisione per casi descritta (tabella 1) si basa sulle concentrazioni di residui per singoli prodotti, animali o vegetali, non trasformati o singoli ingredienti di una derrata alimentare o di un alimento per animali che ha subito una trasformazione. Nei prodotti trasformati, il residuo viene estrapolato per il prodotto non trasformato di partenza o per l'ingrediente interessato. Se disponibili, si utilizzano fattori di trasformazione specifici per prodotto, sostanza e processo; altrimenti sono da utilizzare concentrazioni adeguate sulla base della letteratura. Eccezione: se vi è il dubbio che un residuo derivi da un processo dopo la trasformazione (p.es. prodotto per la protezione delle scorte, biocida), questo non si estrapola per le materie prime. Nei prodotti composti, i residui possono provenire da una o più materie prime. Se è noto da quale materia prima derivi il residuo, esso è estrapolato per la materia prima corrispondente. Tasso di degradazione dei residui: è noto che i residui per la maggior parte si degradano con il tempo. Nella valutazione tale aspetto va considerato adeguatamente in funzione della base di dati. Ciò vale in particolare per prodotti stoccati a lungo o per principi attivi velocemente degradabili.
A 1.2 Misure immediate Commercializzazione come prodotto biologico: quando nelle misure si parla di "commercializzazione come prodotto biologico", s’intende la detenzione di scorte in vista della vendita, la vendita o un altro modo di immissione in commercio e la fornitura di un prodotto giusta l’articolo 4 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica. Blocco della commercializzazione preventivo: il blocco della commercializzazione preventivo è applicato come segue: con effetto immediato i prodotti bloccati non possono più essere trasformati o commercializzati come prodotti biologici. Per principio un blocco preventivo è disposto per la partita di prodotto nella quale sono stati riscontrati i residui ("blocco del prodotto"). Se è possibile che altre partite di prodotto dello stesso produttore / fornitore siano interessate, anche per queste si dispone un blocco preventivo e analisi separate. Blocco della commercializzazione definitivo: nel singolo caso l'ente di certificazione chiarisce se è necessario ritirare prodotti già forniti. In caso di richiamo va informata l'autorità di esecuzione cantonale.
A 1.3 Differenziazione dei casi Sostanze autorizzate: si considerano autorizzati tutti i principi attivi indicati nell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica (allegato 1 )8. In situazioni eccezionali in cui l'impiego di una sostanza è prescritta dalle autorità (p.es. per la lotta a organismi nocivi da quarantena), la sostanza è altresì considerata autorizzata. Tutte le altre sostanze sono considerate vietate.
8 RS 910.181. Per le importazioni deve essere considerata la situazione legislativa nel Paese di origine,
a condizione che questo sia indicato nell'elenco dei Paesi secondo l'allegato 4 dell'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.
Livello massimo per i residui (LMR): si applicano i requisiti dell’OAOVA. Valore d'intervento: il valore d'intervento ammonta normalmente a 0.01 mg/kg. Per le eccezioni vedasi di seguito (A 1.6 Norme particolari per singole sostanze). Il valore d'intervento si applica ad ogni singola materia prima e non al prodotto composto nel suo insieme. Residui multipli, residui ripetuti: una valutazione del singolo caso è necessaria anche se le concentrazioni di residui sono inferiori al valore d'intervento. Il flusso di merci deve essere chiarito con modalità particolarmente accurate. Nella valutazione devono essere considerati i fattori di rischio specifici come dimensione dell'azienda, cifra d'affari, dimensione delle particelle, colture a rischio, applicazioni mediante aerei ed elicotteri, utilizzo di preparati combinati, eccetera.
A 1.4 Individuazione delle cause Controllo autonomo: il controllo autonomo è disciplinato al capitolo 4 ODerr. I principi dell’obbligo del controllo autonomo sono definiti in particolare agli articoli 74 e 75 ODerr. Art. 74 Obbligo del controllo autonomo 1 La persona responsabile provvede, a tutti i livelli di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, affinché siano soddisfatti
i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari applicabili al suo settore di attività. 2 Essa verifica o fa verificare il rispetto di questi requisiti e, se necessario, adotta immediatamente le misure necessarie per
ripristinare la situazione legale. 3 Essa provvede affinché siano immessi sul mercato soltanto derrate alimentari e oggetti d’uso conformi alla legislazione sulle
derrate alimentari. 4 Il controllo autonomo deve essere garantito in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione.
Il DFI può stabilire responsabilità specifiche per singoli gruppi di prodotti.
Art. 75 Contenuto dell’obbligo L’obbligo del controllo autonomo comprende in particolare:
a. per le aziende alimentari: 1. la garanzia della buona prassi procedurale, inclusa la garanzia della protezione dagli inganni, 2. l’applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo («Hazard Analysis and Critical Control Points», sistema HACCP) o dei relativi principi, 3. la campionatura e l’analisi,
la rintracciabilità, 5. il ritiro e il richiamo, 6. la documentazione; (…) c. per le aziende che esercitano esclusivamente il commercio di derrate alimentari e oggetti d’uso: 1. la verifica della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso e la garanzia della protezione dagli inganni,
la campionatura e l’analisi, 3. per le derrate alimentari, i materiali e gli oggetti, i cosmetici e i giocattoli: la rintracciabilità, 4. il ritiro e il richiamo, 5. la documentazione. Il controllo autonomo contempla anche l'obbligo di diligenza che l’azienda è tenuta a rispettare.
Il controllo autonomo contempla anche l'obbligo di diligenza che l’azienda è tenuta a rispettare. Ad esempio vi è un controllo autonomo lacunoso se non sono rispettate le vigenti istruzioni sulla riduzione dei residui (p.es. condizioni, guide, indicazioni, promemoria).
Rintracciabilità: il principio della rintracciabilità è definito come segue nella LDerr e nell'ODerr
LDerr, art. 28 Rintracciabilità
1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili:
a. le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari; … 2 Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. ODerr cap. 4 sez. 6 Rintracciabilità Art. 83
1 Devono essere rintracciabili su tutti i livelli di fabbricazione, trasformazione e distribuzione:
a. le derrate alimentari; b. gli animali da reddito destinati alla produzione di derrate alimentari; c. le sostanze che saranno presumibilmente trasformate in derrate alimentari; … 2 Chiunque commerci prodotti di cui al capoverso 1 deve essere in grado di indicare alle competenti autorità cantonali d’esecuzione: a. da chi ha ottenuto i prodotti; e b. a chi li ha forniti; è fatta salva la consegna diretta ai consumatori. 3 Chiunque commerci derrate alimentari di origine animale, germogli o semi per la produzione di germogli deve inoltre garantire che siano messe a disposizione dell’azienda alimentare a cui sono forniti i prodotti e, su richiesta, dell’autorità di esecuzione competente le seguenti informazioni: a. una descrizione esatta del prodotto; b. il volume o la quantità del prodotto; c. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto; d. il nome e l’indirizzo del proprietario precedente, se non si tratta dell’azienda alimentare da cui è stato spedito il prodotto; e. il nome e l’indirizzo dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto; f. il nome e l’indirizzo del nuovo proprietario, se non si tratta dell’azienda alimentare a cui è spedito il prodotto; g. un numero di riferimento per identificare la partita, il lotto o la spedizione; h. la data di spedizione. 4 Le informazioni di cui ai capoversi 2 e 3 relative alle derrate alimentari devono essere conservate almeno fino a quando si può presumere che il prodotto non sia stato consumato. … 5 Chiunque importa prodotti da un Paese in cui non vige un sistema analogo di rintracciabilità è responsabile della loro rintracciabilità per quanto sia necessario ad escludere che la sicurezza dei prodotti sia messa in pericolo. Il grado della responsabilità è proporzionale al potenziale di pericolo del prodotto.
I prodotti biologici vanno fabbricati lungo l'intero flusso di merci secondo le prescrizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 2 ordinanza sull'agricoltura biologica). Nell'allegato 1 (n. 4 e 7.4) dell'ordinanza sull'agricoltura biologica è prescritto che "occorre garantire la rintracciabilità completa dei prodotti esterni all'azienda". Se è garantita la rintracciabilità completa, il prodotto può essere designato come biologico. L’ente di certificazione garantisce che gli enti di certificazione lungo l’intero flusso di merci, o almeno fino al punto in cui è stata riscontrata la causa, siano informati del riscontro di residui. L’ente di certificazione competente richiede a tutti gli enti coinvolti un parere per la valutazione del caso. Caso A1, tabella 2: con l'espressione "effetto di applicazioni di terzi" s'intende che la contaminazione del prodotto biologico è stata causata da terzi senza che possa essere comprovata una colpa all'interno della filiera alimentare biologica. Ciò può essere, ad esempio, il caso della deriva di un principio attivo da un campo vicino. Dev’essere dimostrata la plausibilità
A 1.5 Misure e conclusione Misure: in caso di irregolarità, gli enti di certificazione decretano le misure necessarie in base al loro piano delle misure (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b ordinanza sull'agricoltura biologica). Le autorità di esecuzione cantonali e Agroscope eseguono l'ordinanza sull'agricoltura biologica in virtù della legislazione sulle
derrate alimentari e sull'agricoltura (cfr. art. 31 e 34 ordinanza sull'agricoltura biologica) e dispongono le relative misure necessarie come, ad esempio, un blocco della commercializzazione di un prodotto biologico a causa di un inganno.
A 1.6 Norme particolari per singole sostanze Sostanze con un livello massimo per i residui (LMR) previsto dalla legge inferiore a 0.01 mg/kg: ai fini della valutazione non si può considerare il valore d'intervento. Piperonilbutossido: il piperonilbutossido non può essere applicato in Svizzera sui prodotti biologici. Nella differenziazione dei casi è considerato come sostanza vietata. Se nel Paese di produzione il piperonilbutossido è autorizzato come sinergizzante nel settore biologico, il residuo è accettato a condizione che il tenore sia inferiore alla concentrazione massima. Ione bromuro (bromuro inorganico): per il bromuro in linea di principio si applica un valore d'intervento di 5 mg/kg. Il bromuro può essere un costituente naturale di acque, suolo, piante e animali, il che va debitamente tenuto conto nell'accertamento delle cause e nella valutazione. L'autorità di esecuzione cantonale va coinvolta nella valutazione. Pesticidi organoclorurati: i pesticidi organoclorurati non sono più autorizzati nella maggior parte dei Paesi già da tempo. I loro residui sono spesso riconducibili a siti contaminati nel suolo (p.es.: dieldrina). Ciò va debitamente tenuto conto nell'accertamento delle cause e nella valutazione. Componenti naturali delle piante: per le sostanze che possono presentarsi nelle derrate alimentari come componenti naturali delle piante, si prende una decisione in base al caso specifico (p.es. rame, zolfo). Acido fosfonico (adeguamento temporaneo del valore d’intervento per le colture perenni): un valore d'intervento di 0,05 mg/kg si applica ai residui di acido fosfonico negli alimenti non trasformati fino alla fine del 2030. Nel chiarire la causa, dovrebbero essere presi in considerazione in particolare i seguenti punti: siti contaminati prima della conversione, utilizzo di piantine convenzionali, deriva, apporto di pesticidi, rinvigorenti per piante, fertilizzanti, detergenti, disinfettanti o altri materiali. Fosfuro di idrogeno (fosfina): per il fosfuro di idrogeno nei cereali, legumi e semi oleosi (incl. sesamo, semi di papavero, ecc.) si applica un valore d’intervento di 0.001 mg/kg. In caso di superamento di tale valore si applica la seguente procedura differenziata.
Caso Ente di certificazione (EC) Autorità competente
Tra 0.001 e < Notifica al chimico cantonale (CC) e Se necessario, rivolgersi all’EC/ 0.005 mg/kg all’UFAG all’azienda Verifica dell’adempimento del controllo L’azienda non può comprovare che nella fiautonomo e della buona pratica di fab- liera biologica è garantito il controllo autobricazione (secondo le linee guida della nomo o la buona pratica di fabbricazione e la categoria) nonché della rintracciabilità. rintracciabilità a tutti i livelli e che non è avve- L’accertamento delle cause avviene nuta alcuna applicazione, di conseguenza reconformemente al numero 2.4. stano salve le relative misure amministrative o anche le denunce dell’autorità competente.
Nota: in caso di tenori di residui compresi tra 0.001 e < 0.005 mg/kg l’azienda, nell’ambito della sua responsabilità individuale e sulla base del suo obbligo relativamente al controllo autonomo e alla buona pratica di fabbricazione, può decidere in autonomia se la merce viene ulteriormente commercializzata. Per l’azienda sussistono obblighi quali la notifica e l’accertamento delle cause. L’azienda deve anche poter comprovare, a partire da 0.001 mg/kg, che per la merce in questione sono state osservate la buona pratica di fabbricazione (cfr. linee guida concernenti le BPF della categoria) e la rintracciabilità a tutti i livelli della filiera biologica e che non è avvenuto alcun impiego di fosfina.
≥ 0.005 mg/kg Notifica al CC e all’UFAG Decisione definitiva sulla commercializza- A partire da un tenore di residui di 0.005 zione della merce mg/kg o più la merce interessata è bloccata preventivamente in ogni caso come misura immediata. L’ulteriore procedura è dettata dai numeri 2.3-2.5 delle istruzioni.
Residui con altre possibili cause: per sostanze che da un lato sono impiegate come prodotti fitosanitari e dall'altro, per altri motivi, possono essere presenti nelle derrate alimentari, si prende una decisione in base al caso specifico (p.es.: bifenile, nicotina, clorato, HEPA (acido (2-idrossietil)fosfonico)).
Allegato 2: Modulo Riscontro di residui nel settore biologico MODULO Riscontro di residui nel settore biologico – Modulo per la notifica all’autorità di esecuzione
Si prega di inserire le informazioni e gli allegati direttamente nel modulo. In caso di trasmissione elettronica dei dati, allegare i file direttamente al modulo. Le indicazioni fungono da base per la valutazione. Vanno forniti esclusivamente i documenti rilevanti per il rispettivo punto e per il caso in questione.
1 Concentrazione di residui < livello massimo per i residui (LMR) - sì
2 Concentrazione di residui > livello massimo per i residui (LMR) x x x A-E no4 x x
3 Concentrazione di residui ≤ valore d'intervento x 5
x 5 A-C sì x x 5 x
3 Concentrazione di residui ≤ valore d'intervento x x x D-E no x x
Valore d'intervento < concentrazione di residui < livello mas- occasional- 4 x x x A1, A2 x x simo per i residui (LMR) mente6 Valore d'intervento < concentrazione di residui < livello mas- occasiona- 4 x x x A3 x x simo per i residui (LMR) mente7 Valore d'intervento < concentrazione di residui < livello mas- 4 x x x B-E no x x simo per i residui (LMR)
5 Concentrazione di residui > livello massimo per i residui (LMR) x x x A-E no4 x x
La notifica immediata e l'informazione di tutti gli interessati avvengono ai sensi degli articoli 30e e 34 dell'ordinanza sull'agricol- Cause tura biologica (cfr. Modulo Riscontro di residui nel settore biologico, all. 2). Si consiglia di fissare un termine per la durata del blocco della commercializzazione preventivo, entro il quale devono essere A A1 Effetto di applicazioni di terzi chiariti i fatti. Nei casi 2 e 5, il prodotto non può essere semplicemente commercializzato come prodotto convenzionale; la competenza in A2 Contaminazione durante il trasporto o lo stoccaggio questo frangente è dell'organo di esecuzione cantonale. Negli altri casi, il prodotto può essere commercializzato anche come prodotto convenzionale (p.es. se i prodotti sono deperibili). A3 Altre cause plausibili 4 Ai sensi dell'articolo 8 OAOVA, i prodotti dell'allegato 1 non possono essere immessi in commercio se contengono residui di pesticidi che superano i livelli massimi di residui. B Non desumibile 5 In caso di sospetto, ad esempio controllo autonomo lacunoso lungo la filiera biologica, o in caso di recidiva. È necessaria una valutazione caso per caso. Se la causa è già stata identificata e risolta, l'autocontrollo è stato osser-vato e si tiene conto delle legittime aspettative dei consumatori nei confronti del biologico e quindi della protezione contro le frodi, la com- C Controllo autonomo lacunoso nella filiera biologica mercializzazione come biologico è possibile sotto responsabilità propria. Ci deve essere un'in-dagine approfondita con fatti sufficienti e risultati concreti che siano state prese misure appropriate per soddisfare i requisiti. Il modulo arretrato allegato deve essere completo e correttamente documentato. D Azione illecita nella filiera biologica 7 È necessaria una valutazione caso per caso. Se la plausibilità della causa è giustificata e documentata ai sensi del capitolo 2.4 e l'autocontrollo è stato rispettato, la commercializzazione come biologico è possibile, a condizione che si tenga conto delle giustificate aspettative dei consumatori nei confronti del biologico e quindi della protezione con-tro le frodi. Il modulo per gli arretrati E Rintracciabilità lacunosa nella filiera biologica allegati deve essere completo e correttamente documentato.
Allegato 4: Competenze e strumenti
Enti di certificazione Organi di esecuzione cantonali Agroscope (controllo degli alimenti per animali) Notifica all'organo di esecuzione cantonale e Notifica all’organo di esecuzione cantonale e all'UFAG Notifica all'ente di certificazione e all'UFAG all’UFAG (art. 34a ordinanza sull’agricoltura biolo- (art. 30e ordinanza sull'agricoltura biologica, istru- (art. 34 ordinanza sull'agricoltura biologica) gica). zioni concernenti l'obbligo di notifica) Misure preventive giusta il catalogo delle misure (art. Misure cautelari Misure preventive 28 cpv. 1 ordinanza sull’agricoltura biologica) (art. 36 LDerr) (art. 4 ordinanza sugli alimenti per animali OsAIA) Misure giusta il catalogo delle misure (art. 28 cpv. 1 Contestazione (art. 33 LDerr) sulla base della prote- Contestazioni (art. 71 OsAIA) sulla base della legge lett. b ordinanza sull'agricoltura biologica): zione dall'inganno (art. 18 LDerr,) art. 12 ODerr sull’agricoltura (art. 169 LAgr) art. 12 LDerr Raccomandazioni e osservazioni Misure giusta il capitolo 3, sezione 4 della legge sulle Misure giusta l’aricolo 148 LAgr: misure come de- Condizioni per eliminare le divergenze derrate alimentari: classamento del prodotto Revoca del certificato Declassamento del prodotto Distruzione del prodotto Disdetta del contratto Distruzione del prodotto Casi 1, 3 e 4: responsabilità Casi 2 e 5: responsabilità (responsabilità ovvero Casi 2 e 5: responsabilità (responsabilità ovvero coordinamento) coordinamento) (responsabilità ovvero coordinamento)