IV-Rundschreiben Nr. 415 / Revision bei Geburts- und Frühinvaliden (gültig ab 18.03.2022)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ambito Assicurazione invalidità Settore Procedura e rendite
marzo 2022
Lettera circolare AI n. 415
Revisione della rendita per gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci
Conformemente alle disposizioni transitorie della modifica del 3 novembre 2021 dell’OAI, il diritto alla rendita di un assicurato senza conoscenze professionali sufficienti che al 1° gennaio 2022 non ha ancora compiuto il 30° anno di età deve essere sottoposto a revisione entro un anno.
Questa disposizione concerne innanzitutto le persone che a causa della loro invalidità non hanno potuto iniziare o concludere una formazione professionale (v. art. 26 cpv. 6 OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022). Per evitare di penalizzare questo gruppo di persone rispetto alle persone il cui diritto alla rendita nasce in virtù del nuovo diritto, è stata prevista un’apposita disposizione transitoria. In mancanza di essa, in caso di inadempimento delle condizioni per una revisione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA il diritto alla rendita continuerebbe a basarsi su un reddito senza invalidità ridotto in funzione della fascia d’età anche una volta compiuti i 30 anni. Con la modifica di ordinanza il legislatore ha dunque voluto garantire un miglioramento per questi assicurati (v. anche le spiegazioni al riguardo nel rapporto esplicativo).
La rendita corrente viene adeguata soltanto in caso di una modifica del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA. Se questa condizione è adempiuta, dal 1° gennaio 2022 la rendita viene aumentata ed al contempo trasferita nel sistema di rendite lineare. È fatta salva la lettera b capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 della LAI.
Va però tenuto presente che nel gruppo degli assicurati senza conoscenze professionali sufficienti rientravano anche persone con un certificato federale di formazione pratica o un attestato federale di capacità per le quali tuttavia, data l’impiegabilità ridotta a causa dell’invalidità, il reddito senza invalidità era stato comunque determinato in base all’articolo 26 capoverso 1 OAI nella versione in vigore fino al
dicembre 2021.
I primi casi emersi nella prassi hanno sollevato la questione se anche le rendite di questo gruppo di persone rientrino nel campo d’applicazione della disposizione transitoria in questione. In tali casi, un adeguamento alle nuove disposizioni (v. art. 26 cpv. 4 e 5 OAI) comporterebbe perlopiù un peggioramento della situazione dei beneficiari di rendita invalidi dalla nascita o invalidi precoci, mentre l’intenzione del legislatore era di migliorarla. Pertanto, gli assicurati per i quali il reddito era stato determinato in base all’articolo 26 capoverso 1 OAI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2021 nonostante il possesso di un certificato federale di formazione pratica o di un attestato federale di capacità non rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni transitorie della modifica del
novembre 2021 dell’OAI. I N. 9300 segg. CIRAI verranno modificati o precisati nell’ambito della prossima rielaborazione della circolare.
DFI UFAS Lettera circolare AI n. 415 / Revisione della rendita per gli invalidi dalla nascita e gli invalidi precoci (valida dal 18.03.2022)