Italien: Reform der Familienleistungen - Probleme beim grenzüberschreitenden Informationsaustausch
Dipartimento federale dell'interno DFI Questioni familiari
luglio 2022
Comunicazione sull'esecuzione degli assegni familiari n. 49 Italia: riforma delle prestazioni familiari Problemi nello scambio transfrontaliero di informazioni
L'Italia ha riformato il proprio sistema di prestazioni familiari all'inizio dell'anno e dal 1° marzo 2022 ha introdotto una nuova prestazione familiare (Assegno unico e universale), che viene coordinata in conformità al regolamento (CE) n. 883/2004 e sostituisce le altre prestazioni familiari italiane (cfr. Comunicazione sull'esecuzione degli assegni familiari n. 47 del 22 dicembre 2021; disponibile in tedesco e francese).
A seguito di questa riforma, i casi di coordinamento transfrontaliero relativi al pagamento di prestazioni familiari da parte delle casse svizzere di compensazione per assegni familiari devono essere verificati attraverso uno scambio di informazioni con le istituzioni regionali italiane competenti (Istituti Nazionali della Previdenza Sociale [INPS]).
L'esperienza ha dimostrato che in molti casi l'istituzione italiana competente risponde con notevole ritardo o non reagisce affatto nell'ambito di questo scambio transfrontaliero di informazioni. Di conseguenza, le casse svizzere di compensazione per assegni familiari spesso non sono in grado di stabilire il diritto alle prestazioni o l'importo differenziale.
L'UFAS desidera ricordare gli obblighi derivanti per le istituzioni svizzere di sicurezza sociale dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea.
I regolamenti europei di coordinamento (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 non forniscono alcuna base giuridica per la sospensione preventiva delle prestazioni (cfr. anche DTF 8C_753/2020 del 20 maggio 2021) fino al riscontro delle istituzioni italiane, al fine di evitare il pagamento di prestazioni troppo elevate o non dovute e le successive richieste di rimborso.
Una sospensione preventiva delle prestazioni svizzere sarebbe inammissibile in particolare nelle situazioni in cui la Svizzera è competente in via esclusiva per il pagamento delle prestazioni familiari (ad esempio, quando entrambi i genitori lavorano in Svizzera) o quando la Svizzera è chiaramente lo Stato prioritario ai sensi dell'articolo 68 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (CE) n. 883/2004.
Se dal riscontro dell'istituzione italiana risulta che la Svizzera ha erogato una prestazione troppo elevata o che non vi è alcun diritto alle prestazioni familiari svizzere, le prestazioni familiari indebitamente erogate possono essere recuperate, secondo la procedura di cui all'articolo 72 o 73 del regolamento (CE) n. 987/2009 in caso di pagamento provvisorio di una prestazione, presso l'istituzione italiana mediante compensazione o direttamente presso l'assicurato che ha ricevuto la prestazione non dovuta.
I ritardi delle autorità estere o le difficoltà nel coordinamento transfrontaliero delle prestazioni familiari non sono motivo di pregiudizio per gli interessi degli assicurati e dei loro familiari.
L'UFAS è nuovamente intervenuto presso le autorità italiane competenti affinché si possa trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.
Per qualsiasi domanda, ci si può rivolgere all'indirizzo seguente: international@bsv.admin.ch