Errichtung neuer und Umwandlung bestehender Ausgleichskassen «Flugjahr»
Dipartimento federale dell’interno DFI Ambito AVS, previdenza professionale e PC
25.04.2024
Informativa n. 483 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC
Costituzione di nuove casse di compensazione e trasformazione di casse di compensazione esistenti Anni di cambiamento («Flugjahre»)
Secondo l’articolo 99 OAVS, ogni cinque anni (a partire dal 1951) le associazioni possono costituire nuove casse di compensazione professionali oppure partecipare, come nuove associazioni fondatrici, all’amministrazione di una cassa di compensazione già esistente. Questo significa che l’adesione di nuove associazioni fondatrici è possibile soltanto in questi anni. Il prossimo termine utile è il 1° gennaio 2026. Avendo ricevuto diverse richieste d’informazioni al riguardo, con la presente vi informiamo sulle prescrizioni e sulle scadenze da rispettare.
Comunicazione all’UFAS dell’adesione di una nuova associazione fondatrice entro il 1° giugno 2025 (analogamente a quanto spiegato nell’Informativa n. 250 per le casse di compensazione AVS e gli organi di esecuzione PC dell’8.6.2009 [d/f], https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6720/download) Documenti da inoltrare necessariamente all’UFAS
Deliberazioni risultanti da un atto pubblico, indicanti che sia le associazioni fondatrici esistenti sia la nuova associazione hanno approvato l’adesione con almeno ¾ dei voti emessi; un regolamento della cassa, sottoscritto da tutte le associazioni fondatrici con firme giuridicamente valide, che disciplini la nuova ripartizione dei compiti e delle competenze tenendo conto dell’aumento del numero di associazioni fondatrici. Ne devono risultare in particolare la chiave di ripartizione per la rappresentazione in seno al comitato direttivo della cassa, il disciplinamento della responsabilità e la ripartizione del finanziamento della garanzia.
Le casse di compensazione professionali il cui comitato direttivo si compone, oltre che di rappresentanti delle associazioni fondatrici, anche di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, devono fornire, oltre al nuovo regolamento della cassa, anche la prova che le condizioni per la partecipazione delle organizzazioni di impiegati od operai di cui all’articolo 58 capoverso 2 LAVS e all’articolo 105 OAVS continuano a essere adempiute. Scadenze
I documenti per l’autorizzazione dell’adesione di nuove associazioni fondatrici vanno inoltrati all’UFAS entro il 1° giugno 2025.
Non appena tutte le associazioni avranno dato la loro approvazione (prima del 31.5.2025), la cassa di compensazione professionale svolgerà un sondaggio presso tutti i membri della
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 90 01, fax +41 58 464 15 88 www.ufas.admin.ch
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nuova associazione in base all’elenco dei medesimi. I membri appartenenti anche a un’altra associazione fondatrice hanno un diritto di scelta (art. 64 cpv. 1 LAVS). Al momento della nuova adesione e poi a ogni anno di cambiamento possono scegliere se desiderano affiliarsi all’una oppure all’altra cassa di compensazione professionale. A tal fine, la cassa di compensazione professionale deve procedere al summenzionato sondaggio.
L’UFAS emanerà la decisione sull’approvazione del regolamento della cassa entro il 30 giugno 2025.
In seguito la cassa di compensazione professionale avvierà la procedura di affiliazione dei nuovi membri che desiderano affiliarsi a essa. Nel corso di questa procedura dovranno essere rilevati vari dati, tra i quali una copia del contratto di affiliazione all’istituto di previdenza LPP.
La nuova cassa di compensazione professionale dovrà comunicare l’affiliazione dei suoi nuovi membri alle casse di compensazione fino ad allora competenti entro il 31 agosto 2025 .
Queste ultime potranno fare opposizione fino al 31 ottobre 2025, se non sono d’accordo con il cambiamento di cassa. Di regola in caso di nuova adesione di un’associazione questo aspetto è irrilevante, dato che non vi possono essere cambiamenti abusivi, poiché lo scopo dell’adesione dell’associazione è proprio quello dell’affiliazione alla cassa in questione. Diverso è il caso dell’adesione di un singolo datore di lavoro a un’associazione esclusivamente allo scopo di affiliarsi alla sua cassa. Secondo l’articolo 121 capoverso 2 OAVS una tale adesione sarebbe nulla.
La procedura di passaggio è descritta nei N. 2009–2011 delle Direttive sull’affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all’obbligo di contribuzione (DCC). Questi numeri marginali sono applicabili per analogia alla partecipazione di una nuova associazione fondatrice a una cassa di compensazione esistente (N. 2024).
Per garantire lo svolgimento della procedura entro le scadenze previste, le assemblee delle associazioni fondatrici vanno pianificate per tempo. Soprattutto la stesura del nuovo regolamento della cassa, la rilevazione dei dati dei rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai e il sondaggio presso i potenziali nuovi membri richiedono tempo. Le scadenze summenzionate sono gli ultimi termini utili e non possono essere prorogate.
Il termine di adesione successivo sarà il 1° gennaio 2031 (scadenza per l’inoltro dei documenti necessari all’UFAS: 1.6.2030).
Per qualsiasi domanda potete rivolgervi a: Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Beatrix Guillet, Settore Vigilanza e organizzazione, beatrix.guillet@bsv.admin.ch