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Assicurazione per l'invalidità (AI)

C-3387/2010 · Tribunale amministrativo federale

Del 21 set 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bvger-taf-taf/c-3387-2010/it/assicurazione-per-l-invalidita-ai

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-3387/2010

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III {T 0/2}

Sentenza del 21 settembre 2010

Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Stefan Mesmer e Michael Peterli, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 marzo 2010).

Regesto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 m... Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 m...

Considerandi

1. Il 23 marzo 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda dell'assicurato volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 27).

2. Il 7 maggio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE, mediante il quale ha, fra l'altro, chiesto l'annullamento della decisione impugnata dal momento che secondo le visite mediche specialistiche sostenute, allegate in copia al gravame, il grado d'invalidità risulta essere superiore al 40% (doc. TAF 1).

3. Nella risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 (doc. TAF 11), l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del proprio servizio medico del 3 settembre 2010. In quest'ultima è segnalato che per completare l'istruttoria è necessario richiedere un complemento d'accertamenti medico-specialistici. In particolare, non sono disponibili referti cardiologici completi e la perizia medica E 213 del 20 agosto 2009 è carente (doc. 31).

4.

4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.2 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile.

5.

5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.

5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.

6.

6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione, affinché la stessa completi l'istruttoria, conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 3 settembre 2010, è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa del medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante.

6.2 Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato.

7. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto, nella sostanza, di dare seguito alle implicite conclusioni presentate dell'insorgente – quest'ultimo, con la conclusione ricorsuale volta al riconoscimento di una rendita superiore al 40%, ha egli stesso, a giusto titolo, ritenuto che al succinto certificato medico del 7 maggio 2010, che postula genericamente un grado d'invalidità del 70%, non poteva di per sé essere riconosciuto pieno valore probatorio alfine di un giudizio medico definitivo – proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e la presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 3 settembre 2010 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non è necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA).

8.

8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). L'anticipo spese versato dal ricorrente gli è restituito.

8.2 Ritenuto che il ricorrente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 23 marzo 2010 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 313.--, effettuato con versamenti dell'8 e 28 giugno 2010, è restituito all'insorgente.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

  • ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie della risposta al ricorso dell'8 settembre 2010 e della presa di posizione del servizio medico dell'UAIE del 3 settembre 2010)

  • autorità inferiore (n. di rif. )

  • Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 31 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, Art. 1 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 30, Art. 49, Art. 52, Art. 63 e Art. 64 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 43, Art. 59 e Art. 60 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.