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Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore

C-3458/2020 · Tribunale amministrativo federale

Del 31 ago 2020

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bvger-taf-taf/c-3458-2020/it/affiliazione-obbligatoria-all-istituto-collettore

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-3458/2020

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore

Rubrum

Corte III

Sentenza del 31 agosto 2020

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______ SA, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana, autorità inferiore.

Oggetto

Affiliazione d'ufficio (decisione del 18 giugno 2020).

Regesto

affiliazione d'ufficio (decisione del 18 giugno 20... affiliazione d'ufficio (decisione del 18 giugno 2020)

Considerandi

1. Con decisione del 18 giugno 2020, la Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale della Svizzera italiana ha affiliato d’ufficio la ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2019 (doc. TAF 1).

2. Il 6 luglio 2020, A._______ SA ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la menzionata decisione del 18 giugno 2020, mediante il quale ha chiesto di accogliere il gravame e annullare l’affiliazione d’ufficio (doc. TAF 1).

3. Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni pronunciate dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità all’art. 33 lett. h LTAF (peraltro la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è stata attribuita nuovamente alla Corte III con decisione della Corte plenaria del 16 giugno 2020). La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF).

4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 15 luglio 2020 (notificata il 16 luglio 2020; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 17 agosto 2020, un anticipo di CHF 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 63 cpv. 4 PA). Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 17 agosto 2020, idonea documentazione attestante che l'importo di CHF 800.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali – che scadeva il 17 agosto 2020 – è, nel frattempo, decorso infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 63 cpv. 4 PA in combinazione con l’art. 23 PA). L'insorgente, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di CHF 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 15 luglio 2020. Ciò premesso – e non essendo altresì pervenuto a questo Tribunale alcun versamento da parte dell’insorgente con riferimento alla causa in esame – non vi è peraltro necessità d’effettuare ulteriori accertamenti d’ufficio, segnatamente sul momento in cui l’anticipo richiesto sarebbe eventualmente stato addebitato a un conto postale o bancario in favore del Tribunale, prima della pronuncia della presente sentenza d’inammissibilità.

6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

– ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata) – Commissione di alta vigilanza (Raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Vito Valenti Oliver Engel

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 48 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 32, Art. 33 e Art. 37 — letto nella versione del 1 luglio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 23 e Art. 63 — letto nella versione del 1 aprile 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.