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Assegnazione alle tariffe dei premi

C-3689/2018 · Tribunale amministrativo federale

Del 4 set 2018

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Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-3689/2018

Assegnazione alle tariffe dei premi

Rubrum

Corte III

Sentenza del 4 settembre 2018

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Svizzera), rappresentata dall’amministratrice unica B._______, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni; attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi ed ai gradi delle tariffe dei premi (decisione su opposizione del 6 giugno 2018).

Regesto

Assicurazione contro gli infortuni; attribuzione d... Assicurazione contro gli infortuni; attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi ed ai gradi delle tariffe dei premi (decisione su opposizione del 6 giugno 2018)

Considerandi

1. Con decisione su opposizione del 6 giugno 2018, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha respinto l’opposizione del 23 agosto 2017 e confermato la propria decisione concernente il calcolo del premio per gli infortuni professionali per la A._______ (di seguito, impresa o ricorrente) a far tempo dal 1° gennaio 2018.

2. Il 25 giugno 2018, l’impresa ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della SUVA del 6 giugno 2018 mediante il quale ha, in sostanza, chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione della SUVA dal momento che non si giustifica alcun aumento del premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali.

3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. e LTAF e con l’art. 109 lett. b LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla SUVA in materia di attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi.

4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale dell’11 luglio 2018 (notificata il 16 luglio 2018; cfr., in particolare, l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 17 agosto 2018, un anticipo di fr. 2'000.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l’insorgente a produrre, sempre entro il 17 agosto 2018, idonea documentazione attestante che l’importo di fr. 2'000.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l’anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L’insorgente, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell’anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell’importo di fr. 2'000.-, secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale dell’11 luglio 2018.

6. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Comunicazione a:

– rappresentate della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Atto giudiziario) – Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 23, Art. 31, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 settembre 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, Art. 109 — letto nella versione del 1 settembre 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 23 e Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.