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Assicurazione per l'invalidità (AI)

C-6378/2010 · Tribunale amministrativo federale

Del 11 gen 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bvger-taf-taf/c-6378-2010/it/assicurazione-per-l-invalidita-ai

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-6378/2010

Assicurazione per l'invalidità (AI)

Rubrum

Corte III

Sentenza dell'11 gennaio 2011

Composizione

Giudici Francesco Parrino (presidente del collegio), Franziska Schneider, Stefan Mesmer, cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 20 luglio 2010).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 20 luglio 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha posto il cittadino italiano A._______, nato il , al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009;

con il gravame depositato il 7 settembre 2010, completato il 7 ottobre 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31 agosto 2010; produce a suffragio delle sue conclusioni una relazione del 9 agosto 2010 del Dott. Mazzetti;

lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), con ordinanza del 12 ottobre 2010, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in merito al ricorso ed alla documentazione esibita;

ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 10 novembre 2010, alla luce della relazione del Dott. Mazzetti, ha ritenuto necessario un approfondimento dal punto di vista medico;

l'Ufficio AI del Cantone Ticino, nella sua risposta di causa del 9 dicembre 2010, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda;

anche l'UAIE, nelle sue osservazioni del 16 dicembre 2010, propone l'accoglimento del ricorso in tal senso;

in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che un'indagine medica complementare appare indispensabile, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultima possa ancora esercitare un'attività lucrativa;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.

Regesto

Assicurazione invalidità (decisione del 20 luglio ... Assicurazione invalidità (decisione del 20 luglio 2010)

Dispositivo

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione del 20 luglio 2010, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore, perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.

4. Comunicazione a:

– ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. )

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 52, Art. 61 e Art. 64 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 60 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.