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Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore

C-8138/2010 · Tribunale amministrativo federale

Del 8 apr 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bvger-taf-taf/c-8138-2010/it/affiliazione-obbligatoria-all-istituto-collettore

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

C-8138/2010

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore

Rubrum

Corte III

Sentenza dell'8 aprile 2011

Composizione

Giudice unico Francesco Parrino, cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A._______, , ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, via Cantonale 18, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale (decisione del 28 ottobre 2010).

Regesto

Previdenza professionale (decisione del 28 ottobre... Previdenza professionale (decisione del 28 ottobre 2010)

Considerandi

che, con decisione del 28 ottobre 2010, la Fondazione istituto collettore LPP ha affiliato A._______ con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2009 ponendogli a carico le relative spese amministrative,

che in data 22 novembre 2010, A._______ ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF,

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF e che, in particolare, le decisioni rese da Fondazione istituto collettore LPP in materia di affiliazione obbligatoria possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. h LTAF,

che con decisione incidentale del 24 febbraio 2011, il Tribunale amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro 30 giorni dal ricevimento della decisione un anticipo dell'ammontare di fr. 1'000.–, con la comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,

che l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,

che il ricorso è pertanto inammissibile,

che in data 6 aprile 2011, l'interessato ha fatto pervenire allo scrivente Tribunale un fax con il quale ha chiesto una proroga per pagare l'anticipo per il motivo che non dispone dell'importo richiesto,

che questa richiesta è tuttavia tardiva, in quanto doveva essere presentata entro il termine impartito (cfr. art. 22 cpv. 2 PA), e non può essere presa in considerazione se non come domanda di restituzione del termine,

che, ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso,

che, nella fattispecie la domanda di restituzione del termine deve essere respinta poiché il motivo addotto dall'insorgente, la difficoltà di pagare l'anticipo richiesto, poteva e doveva essere fatto valere entro il termine di 30 giorni indicato nella decisione incidentale del 24 febbraio 2011,

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili,

che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle speseripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di restituzione del termine inoltrata il 6 aprile 2011 è respinta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Comunicazione a:

– ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (Atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna (Raccomandata)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 6, Art. 23 e Art. 33 — letto nella versione del 1 febbraio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 22 e Art. 24 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.