D-1349/2015
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Rubrum
Corte IV
Sentenza del 17 marzo 2015
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), Kosovo, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 27 febbraio 2015 / N […].
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 9 febbraio 2015;
i verbali d'audizione del 16 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 19 febbraio 2015 (di seguito: verbale 2);
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 febbraio 2015, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr. atto A19/1), con la quale detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile;
il ricorso del 2 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 marzo 2015) con il quale l'insorgente ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione della SEM e la concessione dell'asilo e, in via subordinata, ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili;
gli atti della SEM anticipati via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 4 marzo 2015 e l'incarto originale pervenuto al Tribunale il 6 marzo 2015;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino kosovaro di etnia ashkali, nato e cresciuto a B._______, Kosovo (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che sarebbe espatriato poiché, a partire dall'età di 10 o 11 anni, sarebbe stato quotidianamente vittima di percosse, minacce ed insulti da parte di albanesi (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 3 seg.); che, inoltre, nel suo Paese d'origine egli non avrebbe da mangiare e non ci sarebbe lavoro (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 3);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni
che il richiedente è cittadino kosovaro; che il Consiglio federale ha inserito il Kosovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che nella querelata decisione la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in primo luogo, non si spiegherebbe come egli non abbia mai denunciato i maltrattamenti subiti quotidianamente e nemmeno abbia mai considerato la possibilità di trasferirsi in un'altra località lontana dagli aggressori; che pertanto, il suo comportamento risulterebbe essere incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire; che, in secondo luogo, le sue allegazioni sarebbero contraddittorie poiché divergerebbero su punti essenziali; che, in particolare, chiamato a descrivere nel dettaglio l'episodio di violenza nel quale gli albanesi lo avrebbero minacciato con dei coltelli e l'ultima aggressione subita prima del suo espatrio, egli avrebbe fornito, in entrambi i casi, versioni incongruenti circa lo svolgersi dei fatti; che, infine, l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente complessivamente vaghe, superficiali e stereotipate; che, infatti, l'interessato non sarebbe stato in grado di descrivere in maniera attendibile né gli artefici dell'ultima aggressione subita, né il luogo nel quale egli sarebbe stato minacciato con armi da taglio;
che pertanto la SEM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi;
che inoltre, a mente dell'autorità inferiore, le asserzioni del ricorrente circa l'assenza di lavoro in Kosovo e le conseguenti difficoltà economiche da egli vissute nel suo Paese d'origine non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non costituirebbero delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, la SEM ha respinto la domanda d'asilo poiché le sue dichiarazioni non risulterebbero verosimili e sarebbero inoltre irrilevanti in materia d'asilo;
che nel ricorso egli ha contestato la presunzione di assenza di persecuzioni in Kosovo ritenuta dal Consiglio federale; che, in particolare, questa sarebbe smentita dalle dichiarazioni concrete, coerenti e dettagliate fornite dall'insorgente circa le continue violenze, soprusi e minacce che egli avrebbe subito in Patria; che il ricorrente ha evidenziato inoltre come non avrebbe mai avuto alcuna possibilità di ottenere una protezione effettiva né dalla comunità, né dalle autorità statali; che infatti, i suoi aggressori avrebbero minacciato di ucciderlo qualora li avesse denunciati; che, invero avendo egli difficoltà a procurarsi anche solo i mezzi necessari alla sopravvivenza, non avrebbe potuto fare nulla per difendersi; che, inoltre, l'insorgente ha contestato l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo rilevata dall'autorità inferiore; che, egli sostiene di aver indicato in maniera coerente, dettagliata e plausibile le condizioni di fragilità in cui le persone della sua comunità vivrebbero e le persecuzioni che gli stessi subirebbero; che, d'altronde, le incongruenze individuate dalla SEM sarebbero per lo più apparenti e spesso riferite ad aspetti di dettaglio;
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché vaghe, stereotipate e non corroborate da elementi consistenti; che il ricorrente dichiara di essere stato vittima, regolarmente e dall'età di 10 o 11 anni, di angherie da parte di albanesi; che nel corso delle due audizioni, l'autorità inferiore ha esplicitamente chiesto all'interessato di focalizzarsi sull'esposizione di due episodi di violenza determinanti; che, in primo luogo, egli è stato sollecitato ad esporre l'ultima aggressione subita prima del suo espatrio; che vista la vicinanza temporale di tale avvenimento e l'importanza rivestita da esso, in quanto fattore scatenante l'espatrio stesso, mal si comprende come le sue dichiarazioni in merito siano concise e prive di dettagli (cfr. verbale 2, D45-47, pag. 5); che, in secondo luogo, il ricorrente è stato sollecitato a descrivere in maniera particolareggiata l'aggressione durante la quale sarebbe stato pericolosamente minacciato con dei coltelli; che nemmeno in questo caso il racconto da egli fornito appare esauriente; che, infatti, il ricorrente si è contraddetto quo la dinamica dei fatti (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, D122, pag. 11), non ricorda quando essi siano accaduti (cfr. verbale 2, D88-89, pag. 8) né dove, e questo nonostante si tratti di luoghi da egli quotidianamente frequentati (cfr. verbale 2, D90-95, pagg. 8 seg.);
che poiché le aggressioni non sarebbero sempre state perpetrate dallo stesso gruppo di persone, si comprendono le difficoltà avute dal ricorrente nel descrivere i suoi aguzzini (cfr. verbale 2, D34-35 e D37, pag. 4); che, tuttavia, non si giustifica come mai egli nel descrivere le angherie subite si limiti a dire, in maniera sbrigativa e vaga, di essere stato picchiato (cfr. verbale 1, pag. 3; verbale 2, D25, D45, pag. 5); che infine, chiestogli se ricordasse un episodio particolare di un'aggressione subita egli ha risposto, semplicemente, "no" (cfr. verbale 2, D113, pag. 10); che, ciò appare decisamente singolare; che per il resto si rimanda a quanto
Regesto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accor... Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 27 febbraio 2015
Considerandi
che pur ammettendo che il ricorrente sia effettivamente stato vittima di angherie, queste non appaiono essere di un'intensità tale da poter essere qualificate come rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, un'irrilevanza dei motivi d'asilo è riscontrata anche in altri punti del racconto del ricorrente; che, in particolare, egli ha più volte ribadito che, in molteplici occasioni, le aggressioni di cui sarebbe stato vittima erano perpetrate al fine di derubarlo del guadagno della giornata (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.; verbale 2, D33, pag. 4 e D59, pag. 6); che inoltre, l'insorgente ha fatto valere che nel suo Paese d'origine non vi sarebbe lavoro (cfr. verbale 1, pag.8; verbale 2, D25, pag. 3, D110, pag. 10) e perciò egli avrebbe difficoltà a provvedere al suo sostentamento (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D25, pag. 13, D110, pag. 10); che, tuttavia, tali allegazioni di natura economica sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infine, nemmeno il desiderio del ricorrente di poter vivere in Svizzera poiché in questo Paese ci sarebbero libertà, pace e legge (cfr. verbale 2, D153, pag. 13) non rappresenta una persecuzione atta a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi) e di conseguenza la concessione dell'asilo;
che nemmeno a livello ricorsuale il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richiedente non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi e sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo; che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Kosovo non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale e che l'esecuzione dell'allontanamento verso questo Paese è in linea di massima ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50);
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Kosovo nella lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che egli è giovane ed ha trascorso tutta la sua esistenza in Kosovo dove, oltretutto, si trovano anche i suoi genitori, fratelli, sorelle, zii ed una nonna (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D23, pag. 3); che, peraltro, essi vivono in una casa di proprietà (cfr. verbale 2, D12, pag. 2); che in questo senso si può partire dal presupposto che il ricorrente disponga di un ottima rete sociale e famigliare in patria;
che infine, i motivi di salute invocati dal ricorrente a sostegno della non esigibilità del suo allontanamento, non sono di una gravità tale da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che nella fattispecie l'insorgente si dice affetto da asma e, stando alle sue dichiarazioni, lo sarebbe anche sua madre (cfr. verbale 1, pag. 10); che, come da lui stesso affermato, la madre seguirebbe in Kosovo una terapia contro questa patologia (cfr. verbale 1, pag. 10); che, in conclusione, in casu non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici; che, peraltro, egli potrà richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
Dispositivo
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: