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Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

D-1823/2009 · Tribunale amministrativo federale

Del 26 mar 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bvger-taf-taf/d-1823-2009/it/asilo-non-entrata-nel-merito-e-allontanamento

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

D-1823/2009

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Rubrum

Corte IV D-1823/2009/ {T 0/2}

Sentenza del 26 marzo 2009

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliera Antonella Guarna.

Parti

A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 marzo 2009 / N [...].

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 14 febbraio 2009 in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attentoa circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo,

i verbali d'audizione del 19 febbraio 2009 e del 9 marzo 2009,

la decisione dell'UFM del 20 marzo 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),

il ricorso inoltrato dall'insorgente il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato),

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato :

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF,

che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,

che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile,

che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia osseta e di essere nato a B._______ (villaggio della regione di C._______, al confine con D._______), dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio,

che il padre dell'interessato sarebbe originario di D._______, mentre la madre sarebbe di origne georgiana,

che, dall'inizio della guerra, nell'agosto 2008, l'interessato sarebbe accusato dagli ossetini di essere un traditore per essersi rifiutato di combattere durante la guerra, e rispettivamente dai georgiani sarebbe altresì sospettato di importare armi dalla Cecenia in Ossezia. Dopo essere stato avvertito da un vicino di rischiare la fucilazione, l'interessato avrebbe lasciato il suo domicilio e si sarebbe recato a E._______ dove avrebbe ricevuto una lettera, da un amico di F._______, la quale lo informava che la sua casa sarebbe stata incendiata, e sua madre sarebbe deceduta,

che, nel corso della metà del mese di settembre, l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine e avrebbe raggiunto illegalmente G._______ (Turchia), dove vi avrebbe risieduto per tre mesi. Dalla Turchia - all'inizio del mese di febbraio 2009 - con il passatore, egli sarebbe partito alla volta della Grecia e da lì si sarebbe imbarcato per l'Italia, da dove, dopo una settimana, avrebbe raggiunto la Svizzera in auto senza documenti e senza subire alcun controllo durante tutto il viaggio,

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che, nella decisione del 20 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che vi sarebbero dei motivi scusabili per la mancata esibizione dei documenti d'identità, in quanto gli sarebbe oggettivamente impossibile consegnarli, dato che sia il suo passaporto che la sua patente di guida sarebbero andati bruciati con la sua casa, il 9 agosto 2008. Inoltre, il ricorrente ha addotto che l'UFM avrebbe dovuto meglio valutare la sussistenza della sua qualità di rifugiato, ritenuto che la sua vita in Georgia ed in Ossezia sarebbe in grave pericolo, in quanto egli sarebbe minacciato rispettivamente ricercato dagli ossetini, per aver rifiutato di combattere durante la guerra, e dai georgiani, che lo accuserebbero di traffico d'armi con la Cecenia. Per di più, in Patria, non saprebbe più come sopravvivere, essendo ricercato e non avendo più una casa. Infine, vista l'attuale e ancora grave situazione della sua regione, l'esecuzione dell'allontanamento non potrebbe essere considerata ragionevolmente esigibile,

che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri,

che - come rettamente ritenuto dall'UFM - non soccorre l'insorgente la vaga e stereotipata allegazione secondo cui non gli sarebbe possibile consegnare il suo passaporto il quale, visto che l'avrebbe lasciato a casa sua (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009), sarebbe andato bruciato con la sua casa (cfr. ricorso pag. 2). Infatti il ricorrente si è contraddetto sul fatto nonché sul motivo per cui avrebbe lasciato a casa il suddetto documento, affermando dapprima di aver avuto soltanto il tempo di prendere un po di oro dal suo domicilio (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 4) e dichiarando in seguito di aver preso con sé tutto quello che aveva (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 3) oppure di non aver preso nulla (cfr. ibidem pag. 4) e infine di non sapere cosa farsene di prendere il passaporto con sé (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 3),

che, inoltre, il ricorrente non ha saputo indicare con precisione ed in maniera coerente le date relative alle tappe del suo viaggio di espatrio, allorquando, a titolo d'esempio, da un lato egli non ricorda la data di partenza dalla Turchia (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 8) e dall'altro, risulta incongruente che sarebbe partito dalla Turchia il 3 o 4 febbraio 2008 (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 7) - se, come rilevato dall'UFM, egli fosse espatriato il 18 settembre 2008 (cfr. ibidem pag. 7) e sarebbe rimasto qualche giorno a E._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 4) nonché per tre mesi circa in Turchia (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 7),

che, d'altronde, l'insorgente non è stato in grado di indicare né l'indirizzo a cui avrebbe vissuto in Turchia (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 7), né il porto in Grecia da cui sarebbe partito, né quello dove sarebbe sbarcato in Italia (cfr. ibidem pag. 8),

che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte,

che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che, in siffatte circostanze, il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per il timore di essere ucciso dagli ossetini e dai georgiani, in quanto dai primi sarebbe stato accusato di essere un traditore per essersi rifiutato di combattere durante la guerra e, rispettivamente, dai secondi sarebbe sospettato di aver importato armi dalla Cecenia in Ossezia,

che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),

che, da un lato, basti rilevare che, alla luce dei fondati dubbi dell'autorità inferiore quanto all'asserita etnia ossetina del ricorrente, v'è ragione di ritenere che è inverosimile che all'insorgente sia stato offerto di combattere per gli ossetini e contestualmente che egli sia stato accusato di essere un traditore per essersi rifiutato di farlo (cfr. verbale del 9 marzo 2009 pag. 5), tanto più che - tra gli altri - egli ha dichiarato di non conoscere nemmeno la lingua osseta (cfr. verbali d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 2 e del 9 marzo 2009 pag. 4). Il ricorrente si è inoltre contraddetto, affermando che egli sarebbe considerato un traditore dagli ossetini fin dal 1993 (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 6), mentre che, successivamente, ha dichiarato che dal 1993 non avrebbe avuto nessun problema in Georgia e non sarebbe successo niente di particolare, se non che sentiva e intuiva che dagli osseti non era guardato bene, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 5 e 10),

che, d'altro lato l'asserzione, secondo cui il ricorrente sarebbe stato accusato da parte dei georgiani di trafficare armi dalla Cecenia a D._______ per conto degli osseti, è una semplice affermazione di parte, non corroborata da nessun elemento di prova, e in netta contraddizione con quanto il ricorrente ha affermato nel corso del racconto spontaneo dell'audizione del 19 febbraio 2009, allorquando egli non ha riferito delle accuse da parte dei georgiani, con cui peraltro ha detto avere buone relazioni (pag. 5),

che, inoltre il ricorrente si limita a mere congetture circa l'eventualità di persecuzioni da parte sia degli osseti che dei georgiani per essersi rifiutato di combattere o rispettivamente per aver trafficato armi (cfr. ricorso pag. 2), tanto più che non saprebbe con certezza chi e, di conseguenza, il motivo per cui avrebbero incendiato la sua casa, se ciò fosse stato realmente il caso (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 5 e 6) e da chi sarebbe ricercato (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 6 e 10). Inoltre, le asserite accuse e le persecuzioni di cui pretende essere oggetto, gli sarebbero state sostanzialmente soltanto riferite (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 5 e 6 e del 9 marzo 2009 pag. 5-6 e 8-9) e costituirebbero delle semplici voci (cfr. ibidem pag. 6 e 8) o addirittura intuizioni da parte del ricorrente medesimo (cfr. ibidem pag. 9-10),

che, di conseguenza, codesto Tribunale ha ragione di concludere all'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente nonché all'assenza di qualsivoglia asserita persecuzione nei suoi confronti,

che non v'è, dunque, motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Georgia, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),

che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo

Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia. A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite, Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di Abkhazia e Ossezia del Sud,

che non soccorre pertanto la semplice allegazione ricorsuale del ricorrente secondo cui la realtà dei fatti nella sua regione sia grave (cfr. ricorso pag. 3),

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è ancora giovane, in buona salute e gode di un'esperienza professionale quale indipendente nel settore del legno (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 2).

che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere di soffrire di problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Regesto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Comunicazione a:

  • ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

  • UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])

  • H._______ (in copia)

Il giudice unico: La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 15 maggio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sull’asilo, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 14, Art. 32, Art. 44, Art. 105, Art. 108, Art. 111 e Art. 111a — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 83 e Art. 109 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 31, Art. 33 e Art. 37 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 4, Art. 33a, Art. 52 e Art. 63 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.