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Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

D-2527/2013 · Tribunale amministrativo federale

Del 8 mag 2013

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Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
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D-2527/2013

Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento

Rubrum

Corte IV

Sentenza dell'8 maggio 2013

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 maggio 2013 / N (...).

Visto:

la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 18 aprile 2013;

il verbale di audizione del 22 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del 2 maggio 2013 (di seguito: verbale 2);

il verbale della decisione dell'UFM del 2 maggio 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;

il ricorso inoltrato dal ricorrente il 3 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 maggio 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, in sede di audizione, il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in Svizzera per migliorare la sua situazione economica ed il suo futuro; che egli ha espressamente affermato di non avere altri motivi o problemi in Patria e che qualora avesse avuto un impiego vi sarebbe rimasto (cfr. verbale 1, p. 8 e verbale 2, pp. 2-3);

che, nella decisione del 2 maggio 2013, ai quale si rinvia, l'UFM ha osservato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile;

che, nel ricorso, l'autore del gravame ha allegato di non condividere l'interpretazione dell'UFM nella propria decisione; che in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, egli avrebbe manifestato la propria intenzione di chiedere protezione alla Svizzera; che, per l'appunto, in Patria sarebbe senza un lavoro stabile, senza alloggio e senza prospettive future; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe esigibile, in quanto con un rientro in Algeria egli sarebbe esposto ad una vita inumana e degradante, senza alloggio, cure mediche e sicurezza in generale; che, in conclusione, il medesimo ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, rispettivamente l'accoglimento della propria domanda di asilo e subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali;

che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;

che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione in senso lato, ai sensi dell'art. 18 LAsi, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b, confermata in DTAF 2011/8 consid. 4.2);

che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;

che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi);

che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente è legata esclusivamente a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di trovare un lavoro meglio retribuito e un futuro migliore (cfr. verbale 1, p. 8; verbale 2, pp. 2 ss e ricorso, p. 2); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;

che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, per di più, la situazione, in Algeria, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale;

che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b lett. e p. 186 e relativi riferimenti);

che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del 5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del 3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferimenti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti; D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e p. 143);

che egli è giovane, possiede una formazione scolastica di base (cfr. verbale 1, p. 4), ha esperienza professionale come (...), nel (...) e come (...) (cfr. verbale 1, p. 4 e verbale 2, p. 3); che, oltre alla propria lingua madre, egli parla bene l'arabo e ha delle conoscenze linguistiche in francese (cfr. verbale 1, pp. 3-4); che, inoltre, il medesimo dispone di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, un fratello e tre sorelle tutti con le rispettive famiglie, oltre ad altri parenti, zii e cugini (cfr. verbale 1, p. 5 e verbale 2, pp. 3-4);

che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Regesto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ... Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 maggio 2013 / N

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sull’asilo, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 14, Art. 18, Art. 32, Art. 44, Art. 105, Art. 108, Art. 111 e Art. 111a — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 83 — letto nella versione del 1 febbraio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 31, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 5, Art. 52 e Art. 63 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.