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Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

D-4240/2010 · Tribunale amministrativo federale

Del 17 giu 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bvger-taf-taf/d-4240-2010/it/asilo-non-entrata-nel-merito-e-allontanamento

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale amministrativo federale
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

D-4240/2010

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Rubrum

Corte IV D-4240/2010/ {T 0/2}

Sentenza del 17 giugno 2010

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Muriel Beck Kadima, giudice; cancelliere Jean-Marie Meraldi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010 / N (...).

Visto:

la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera,

la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2009 di non entrata nel merito della menzionata domanda in cui ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento,

la sentenza del 12 marzo 2009 del Tribunale amministrativo federale (TAF) che ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato contro la suddetta decisione,

la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...),

i verbali d'audizione del (...) relativi all'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) e al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (di seguito: verbale 2),

la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010 notificata il giorno stesso all'interessato (cfr. risultanze processuali),

il ricorso inoltrato dall'insorgente il 10 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato),

l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax in data 11 giugno 2010 e in originale in data 14 giugno 2010,

il certificato medico del (...) presentato dal ricorrente, in data 11 giugno 2010,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato :

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),

che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,

che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano,

che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino nato a B._______, dove ha vissuto dalla sua nascita fino al (...),

che egli ha affermato di non essere rientrato nel suo Paese d'origine dopo la conclusione infruttuosa, nel mese di marzo 2009, della sua prima procedura d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 pag. 1); che egli ha dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1),

che, nella decisione dell'8 giugno 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura, essendo di natura meramente economica o legati alla sua volontà di sposarsi, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'insorgente, affermando di non contestare la non entrata nel merito dei propri motivi d'asilo, ha fatto valere che il suo allontanamento verso l'Algeria non apparirebbe ragionevolmente esigibile, poiché la sua condizione economica non gli permetterebbe di di condurvi un'esistenza dignitosa e rispettosa dei diritti dell'uomo; che, inoltre, egli ha affermato di aver subito in Patria numerosi abusi sessuali, già a partire dall'età di cinque anni, affermando di non avere addotto tale motivo in precedenza per pudore,

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,

che nel medesimo invio del gravame il ricorrente ha prodotto sei fogli costituiti da fotocopie di testi scritti in una lingua straniera, senza tuttavia farvi alcun riferimento nel ricorso,

che, in data 14 giugno 2010, il ricorrente ha prodotto un certificato medico volto a dimostrare gli abusi che avrebbe subito; che, inoltre, presentando tale certificato, egli ha affermato che un rientro in Algeria lo esporrebbe al rischio di finire in carcere e di subirvi maltrattamenti a causa della sua uscita illegale dal Paese,

che la decisione dell'UFM, in quanto non impugnata in materia di non entrata nel merito e pronuncia dell'allontanamento, è cresciuta in giudicato ad eccezione della questione dell'esecuzione dell'allontanamento,

che, a titolo preliminare, i testi in lingua straniera sopraccitati non possono venire presi in considerazione nell'esame della presente procedura, ritenuto, da un lato, che si tratta di fotocopie di testi redatti in un idioma diverso da una lingua ufficiale elvetica e, dall'altro lato, che il ricorrente non ne accenna minimante né la loro esistenza, né il loro contenuto nell'ambito del gravame, ciò che induce a supporre che gli stessi non erano indirizzati a codesto Tribunale, bensì sono finiti nella busta del ricorso per errore,

che, inoltre, a titolo abbondanziale, le allegate violenze sessuali, oltre a costituire delle semplici allegazioni di parte e a non essere minimamente provate dal certificato medico presentato, sono pretestuose, giacché invocate solo dopo la decisione negativa dell'UFM e in contraddizione con la sua decisione di non contestare la non entrata nel merito,

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che, in particolare, l'asserito rischio di pena privativa di libertà, legato al suo presunto espatrio illegale, non soccorre il ricorrente; che, infatti, giusta le informazioni a disposizione del presente Tribunale, i cittadini algerini rischiano una sanzione solo in caso di espatrio volto a sottrarsi alla giustizia; che il ricorrente non ha fatto valere di avere problemi con la giustizia; che, in considerazione di quanto precede, non v'è ragione di ritenere che l'espatrio del ricorrente possa condurlo a subire nel suo Paese d'origine dei trattamenti contrari alle sopraccitate disposizioni,

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, va rilevato che la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe, ha frequentato nove anni di scuola dell'obbligo e gode di esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, dispone in Patria di una rete famigliare, ovvero sua madre, due fratelli ed una sorella (cfr. verbale 1 pag. 3),

che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, infatti, dall'attestato medico presentato si evince che il ricorrente non ha attualmente problemi di salute,

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),

che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])

(dispositivo alla pagina seguente)

Regesto

Esecuzione dell'allontanamento Esecuzione dell'allontanamento

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Comunicazione a:

  • ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)

  • UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale)

  • D._______ (in copia)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi

Data di spedizione:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 83 — letto nella versione del 15 maggio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sull’asilo, Art. 5, Art. 6, Art. 32, Art. 44, Art. 105, Art. 108, Art. 111 e Art. 111a — letto nella versione del 12 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 83 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 31, Art. 33 e Art. 37 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 33a, Art. 52, Art. 63 e Art. 65 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.