03.317
Procedura di naturalizzazione
Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale il Cantone di Svitto deposita l'iniziativa seguente:
1. La concessione della cittadinanza a stranieri nati all'estero deve rimanere un atto politico e non deve poter essere ottenuta per via giudiziaria.
2. La procedura deve essere equa, rispettosa della dignità e dei diritti della personalità delle persone che hanno depositato una domanda di naturalizzazione.
3. La sovranità cantonale in materia di procedura deve essere garantita.