08.1020
La fattura dei servitori dell'ex consigliere federale Blocher
Testo depositato
Sembra che diversi stretti collaboratori del consigliere federale Blocher siano partiti con confortevoli indennità salariali.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Quanti stretti collaboratori dell'ex consigliere federale hanno avuto diritto a indennità di partenza?
2. Qual è l'ammontare complessivo delle indennità finanziarie corrisposte a questi collaboratori e dei loro giorni di congedo pagati?
3. Qual è la competenza del Consiglio federale per decisioni di questo tipo?
Parere del Consiglio federale
L'eventuale indennità corrisposta a un collaboratore della Confederazione che lascia il suo posto di lavoro non è decisa liberamente, bensì disciplinata negli articoli 19 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) e 78 e seguenti dell'ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3). Diversi motivi di disdetta comportano un'indennità; ad esempio, una persona oggetto di una disdetta senza propria colpa riceve, in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 lettera b LPers, un'indennità se ha raggiunto una certa età oppure se il rapporto di lavoro dura da molto tempo. Secondo l'articolo 79 capoverso 1 OPers in combinazione con l'articolo 78 capoversi 1 e 2 OPers, prestazioni pecuniarie di questo tipo corrispondono almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. Nel caso dei quadri, la cessazione della collaborazione proficua con un capo di dipartimento o con il cancelliere della Confederazione costituisce un motivo di disdetta ordinaria del rapporto di lavoro che comporta il versamento di un'indennità corrispondente a uno stipendio annuo (art. 79 cpv. 2 OPers in combinazione con l'art. 26 OPers). Indennità di partenza superiori a quelle previste nell'articolo 79 capoversi 1 e 2 OPers devono essere approvate dal Consiglio federale e dalla Delegazione delle finanze (art. 79 cpv. 3 OPers in combinazione con l'art. 79 cpv. 7 OPers).
Come nell'ambito del diritto privato del lavoro, anche presso la Confederazione con la cessazione del rapporto di lavoro vengono a cadere tutti i diritti della controparte, ad esempio eventuali saldi attivi di vacanze o di lavoro straordinario. Motivi inerenti alla protezione dei dati non consentono di divulgare dati concreti più dettagliati.
Per i rapporti di lavoro con i quadri della Confederazione che gli competono in virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPers in combinazione con l'articolo 2 capoverso 1 OPers, il Consiglio federale ne decide anche le modalità di cessazione e quindi il relativo versamento di indennità. Il disciplinamento della risoluzione dei rapporti di lavoro con altri collaboratori spetta ai servizi competenti designati nella legislazione o nei regolamenti dipartimentali. Il Consiglio federale esercita inoltre la vigilanza sull'amministrazione federale come stabilito dall'articolo 2 capoverso 1 e dall'articolo 8 capoverso 3 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010).
Risposta del Consiglio federale.