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Conservazione e promozione della biodiversità

10.3566 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 18 giu 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/curia-vista/10-3566/it/conservazione-e-promozione-della-biodiversita

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Curia Vista – Oggetti parlamentari
Fonte

10.3566

Conservazione e promozione della biodiversità

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che, attraverso lo strumento della compensazione del plusvalore nella legge sulla pianificazione del territorio, si possano prevedere a lungo termine i necessari mezzi finanziari per la conservazione e la promozione della biodiversità.

Motivazione

Il 2010 è stato dichiarato dall'ONU Anno internazionale della biodiversità. Nel corso di quest'anno occorre quindi verificare se è possibile arrestare l'allarmante perdita di biodiversità iniziata negli scorsi anni. La Svizzera, così come la maggior parte degli altri Stati, non raggiungerà questo obiettivo. Considerato il fatto che la biodiversità è fondamentale per le risorse naturali e le prestazioni degli ecosistemi, questa perdita risulta molto preoccupante. In questi ultimi anni, la Svizzera ha sì attuato misure a favore della biodiversità, ad esempio, il miglioramento della protezione delle paludi o l'introduzione del nuovo strumento dei parchi d'importanza nazionale; tuttavia, negli scorsi anni è stato dimostrato che per poter frenare la perdita di biodiversità, oltre agli strumenti di protezione nell'ambito della pianificazione, occorre assolutamente mettere a disposizione anche i mezzi finanziari per le misure di conservazione.

Su mandato del Parlamento e del Consiglio federale, l'UFAM sta elaborando una strategia nazionale in materia di biodiversità che per la sua attuazione necessita - come noto - di contributi finanziari. Siccome la perdita di biodiversità è anche strettamente connessa ad un'utilizzazione del suolo non consona ai principi dello sviluppo sostenibile (ogni secondo viene edificato un 1 m2 di suolo), sarebbe opportuno e lecito che il plusvalore conseguito da cambiamenti di destinazione (ovvero dall'assegnazione di un fondo alla zona edificabile) sia destinato in maniera vincolante alla conservazione e alla promozione della biodiversità.