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Quali sono gli organi della Confederazione abilitati ad agire in giudizio?
Testo depositato
Nella mia domanda posta lunedì 20 settembre 2010 ho citato varie istituzioni chiedendo se fossero abilitate ad agire in giudizio, ottenendo la risposta seguente: "soltanto le entità dotate di personalità giuridica possono agire".
Pertanto invito il Consiglio federale a fornire l'elenco completo degli organi della Confederazione dotati di personalità giuridica, precisando per ciascuno se può agire in giudizio.
Parere del Consiglio federale
La domanda posta dell'autrice dell'interpellanza nell'ora delle domande del 20 settembre 2010 si riferiva alla raccomandazione 19 del rapporto del 30 maggio 2010 "Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti" delle Commissioni della gestione (CdG). In tale raccomandazione le CdG esortano il Consiglio federale a provvedere a creare le condizioni affinché la Confederazione rispettivamente i suoi organi dotati di personalità giuridica possano, in veste di azionisti, agire penalmente e/o civilmente (azioni di responsabilità) contro i responsabili del consiglio di amministrazione, della direzione generale e, all'occorrenza, contro la società di revisione.
Gli istituti della Confederazione dotati di personalità giuridica sono - oltre alla Confederazione stessa - anzitutto le seguenti unità amministrative dell'amministrazione federale decentralizzata, giuridicamente autonome, menzionate nell'allegato 1 all'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1):
Politecnico federale di Zurigo
Politecnico federale di Losanna
Istituto Paul Scherrer
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca
Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque
Museo nazionale svizzero
Pro Helvetia
Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Istituto svizzero di diritto comparato
Istituto federale della proprietà intellettuale
Autorità federale di sorveglianza dei revisori
Regìa federale degli alcool
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Cassa pensioni della Confederazione
Svizzera Turismo
Società svizzera di credito alberghiero
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Istituto universitario federale per la formazione professionale
Ispettorato federale della sicurezza nucleare
Altri istituti federali dotati di personalità giuridica sono:
Ferrovie federali svizzere
Posta Svizzera
Banca nazionale svizzera
Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Fondo di garanzia LPP
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Skyguide, Società anonima svizzera per i servizi della navigazione aerea civili e militari
Fondo nazionale per la ricerca scientifica
Le persone giuridiche hanno capacità giuridica (art. 53 CC) e quindi capacità di essere parti in giudizio (cfr. art. 66 CPC; RU 2010 1739). Possono pertanto essere attrici in un procedimento di responsabilità. Per un'azione di risarcimento dei danni secondo gli articoli 754 e 755 CO contro i responsabili di UBS occorre tuttavia in ogni caso che l'istituto federale attore abbia subito un danno in qualità di azionista o di creditore.
Risposta del Consiglio federale.