Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Principio di causalità nel recupero di scorie radioattive

10.4033 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 16 dic 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/curia-vista/10-4033/it/principio-di-causalita-nel-recupero-di-scorie-radioattive

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Curia Vista – Oggetti parlamentari
Fonte

Deliberazioni: Verursacherprinzip bei der Rückholung von Atomabfällen (28 set 2011),

10.4033

Principio di causalità nel recupero di scorie radioattive

Testo depositato

Il Consiglio federale completa la legge federale sull'energia nucleare con delle disposizioni finanziarie, basate sul principio di causalità, da applicare nel caso di recupero di scorie radioattive. A questo proposito, il collegio tiene conto anche dei costi generati dopo il loro recupero. La Confederazione non deve andare incontro ad alcun rischio finanziario.

Motivazione

In risposta ad alcuni interventi parlamentari (in particolare 10.1078 e 10.3587), il Consiglio federale ha affermato che l'attuale legge federale sull'energia nucleare non disciplina i costi di un eventuale recupero di scorie radioattive e di un loro ulteriore trattamento. Poiché i depositi in strati geologici profondi di scorie radioattive, dopo la loro chiusura, non sottostanno più alla legge federale sull'energia nucleare, i suddetti costi, che il collegio stima complessivamente intorno ai 3,5 miliardi di franchi, dovrebbero essere sostenuti interamente dalla Confederazione, ovvero dai contribuenti.

La legge federale sull'energia nucleare deve, pertanto, essere adeguata in modo tale che, nel caso di recupero di scorie radioattive, la Confederazione non corra alcun rischio finanziario. A riguardo, il Consiglio federale si attiene al principio di causalità.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Parere del Consiglio federale

In merito alla strategia dei depositi in strati geologici profondi e alle questioni della recuperabilità delle scorie radioattive, nonché del relativo finanziamento, il Consiglio federale si è già espresso nelle sue risposte alle interrogazioni 10.1050, "Recuperabilità delle scorie radioattive", del 25 agosto 2010 e 10.1078, "Scorie radioattive. Costi di smaltimento non coperti", del 3 novembre 2010.

Nel quadro dell'elaborazione della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), le questioni riguardanti la strategia e il finanziamento dello smaltimento sono state discusse a fondo. Nel messaggio del 28 febbraio 2001, in merito allo scopo di un deposito in strati geologici profondi, il Consiglio federale stabilisce che il deposito dovrà essere chiuso a tempo debito e che in seguito la sorveglianza a lungo termine non sarà più necessaria poiché la sicurezza sarà garantita soltanto da barriere passive. Sulla base della strategia proposta, nella LENu sono poi state disciplinate, tra l'altro, la chiusura e la garanzia del finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 39 LENu, una volta terminata la fase di osservazione, il Consiglio federale ordina i lavori di chiusura se la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente è garantita. Il Consiglio federale può pure ordinare un'ulteriore sorveglianza limitata nel tempo, i cui costi dovranno essere sostenuti dai responsabili delle scorie. Dopo la chiusura regolamentare o la scadenza del termine di sorveglianza, l'esecutivo accerta che il deposito non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. Solo a questo punto la responsabilità passa allo Stato. Questo passaggio di responsabilità corrisponde a un consenso internazionale riconosciuto anche nel preambolo della Convenzione comune del 5 settembre 1997 sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi, ratificata dalla Svizzera e in vigore dal 18 giugno 2001.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.