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Rimpatri verso il Burundi. L'analisi dei Paesi effettuata dalla SEM è aggiornata?
Testo depositato
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quali criteri inducono la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) a rivalutare un’analisi dei Paesi quando nuove informazioni documentano un’evoluzione significativa?
2. In che modo la SEM integra i recenti rapporti dei meccanismi ONU o di altre fonti indipendenti quando questi divergono dalle valutazioni precedenti?
3. La SEM dispone di un meccanismo di monitoraggio delle persone rimpatriate e in che modo i suoi risultati alimentano le analisi dei Paesi?
4. In che modo la SEM ha valutato il carattere volontario o coercitivo dei rimpatri a partire dalla Tanzania menzionati nella sua scheda informativa del 20 aprile 2026?
5. I recenti sviluppi hanno indotto la SEM a rivalutare la sua analisi dei Paesi concernente il Burundi?
6. Se del caso, è previsto di sospendere i rimpatri in attesa di tale rivalutazione?
Motivazione
La Svizzera ha eseguito rinvii coatti verso il Burundi nel 2024, nel novembre 2025 da Ginevra, seguiti da un volo speciale effettuato il 21°aprile 2026 da Zurigo a destinazione di Bujumbura. Secondo i dati disponibili, tra il 2023 e novembre 2025 è stata uno dei rari Paesi in Europa a eseguire rinvii di questo tipo.
Numerose organizzazioni svizzere e burundesi hanno chiesto di sospendere i rimpatri, invocando un documentato deterioramento dei diritti umani in Burundi. Diversi organi dell’ONU hanno espresso costante preoccupazione riguardo ai rischi corsi da alcune persone rimpatriate. In almeno cinque procedure individuali, organi convenzionali dell’ONU hanno chiesto alla Svizzera di sospendere provvisoriamente i rimpatri. Al Relatore speciale dell'ONU sul Burundi è tuttora negato l’accesso al territorio – una situazione che la Svizzera ha condannato votando la risoluzione A/HRC/60/15 del 6 ottobre 2025.
Il 20 aprile 2026, alla vigilia del volo speciale, la SEM ha redatto una scheda informativa che presenta i rimpatri di rifugiati dalla Tanzania come indicatore di miglioramento della situazione di sicurezza. Informazioni della società civile e dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati menzionano tuttavia rinvii coatti e gravi rischi per le persone rimpatriate. Due giorni dopo, 26 organizzazioni hanno documentato il carattere coercitivo di questi rimpatri.
Parere del Consiglio federale
1./2. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) segue attentamente l’evolversi della situazione nei Paesi d’origine, basandosi su diverse fonti provenienti da organizzazioni internazionali, altri Stati e rappresentanze svizzere nella regione nonché dalla società civile, tra cui organizzazioni non governative. Non appena constata sviluppi significativi, questi vengono integrati nella prassi in materia d’asilo e di allontanamento.
3. In virtù del principio di sovranità statale, la competenza della Svizzera termina all’aeroporto del Paese di destinazione non appena le persone interessate sono consegnate alle autorità competenti.
4. Per valutare la situazione, la SEM si fonda sui rapporti dell’Alto Commissariato dell’ONU per i rifugiati (ACNUR). Secondo quest’ultimo, tra il 2017 e il 2025 oltre 185 000 persone sono ritornate volontariamente in Burundi dalla Tanzania o da altri Paesi limitrofi. La SEM è al corrente di pratiche coercitive esercitate per rimpatriare cittadini burundesi fuggiti in Paesi limitrofi.
5./6. I motivi per una sospensione dei rimpatri vengono analizzati costantemente nell’ambito dell’esame delle domande individuali. Lo stesso vale per la situazione in loco (v. risposta 1), che è fondamentale per questa valutazione. Attualmente le informazioni disponibili non giustificano alcun adeguamento generale della prassi della SEM. Quando una persona è obbligata a lasciare la Svizzera significa che la SEM ha escluso l’esistenza di un rischio di persecuzione rilevante ai sensi della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) e ha constatato che non sussistono ostacoli individuali all’allontanamento, ossia che questo è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera e al principio di non respingimento, nonché possibile e ragionevolmente esigibile. La prassi in vigore è confermata dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale.