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Riutilizzo di immagini di proprietà della Confederazione (Open Government Pictures)

26.3646 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 16 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/curia-vista/26-3646/it/riutilizzo-di-immagini-di-proprieta-della-confederazione-open-government-pictures

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Curia Vista – Oggetti parlamentari
Fonte

26.3646

Riutilizzo di immagini di proprietà della Confederazione (Open Government Pictures)

Testo depositato

1. Il Consiglio federale è disposto a mettere a libera disposizione le immagini per le quali tale autorizzazione non comporterebbe costi aggiuntivi?

2. L’agenzia media online del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) indica che le sue fotografie sono destinate all’uso «privato, commerciale e redazionale», tuttavia nei singoli file figura la restrizione «NC» (non commerciale). Il Consiglio federale è disposto ad autorizzarne il riutilizzo anche per le imprese e le piattaforme di libero accesso come Wikipedia?

3. Il Consiglio federale come valuta il conflitto esistente tra le immagini di proprietà della Confederazione e la legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA, RS 172.019)? Ad esempio, le fotografie la cui protezione del diritto di autore è estinta, non dovrebbero essere trattate come i dati, ovvero essere messe gratuitamente a disposizione per il libero riutilizzo?

Motivazione

La Confederazione dispone di molte immagini (foto, opere grafiche) che, secondo la legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (LDA, RS 231.1) e della clausola generale sui diritti d’autore pubblicata su admin.ch, non possono essere liberamente utilizzate. Si tratta di una differenza fondamentale rispetto ai dati pubblici aperti (open government data).

Tali restrizioni impediscono il riutilizzo da parte di imprese, di piattaforme come Wikipedia o anche di IA generative che rispettano le regole del diritto d’autore (come ad es. l’IA svizzera Apertus).

Negli anni scorsi il Consiglio federale e il Consiglio nazionale si sono detti disposti a mettere a disposizione le immagini di proprietà della Confederazione per il riutilizzo, mentre il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta per motivi finanziari (v. mozione 21.4195 Libero uso di immagini della Confederazione sul portale Open Government Data). Al fine di tenere conto dell’aspetto dei costi, la messa a disposizione per il libero riutilizzo potrebbe essere attuata modificando la clausola sui diritti d’autore pubblicata su admin.ch (https://www.admin.ch/it/basi-legali#Diritti-d'autore).

Parere del Consiglio federale

1. Sì, in linea di massima il Consiglio federale è disposto a mettere a libera disposizione le immagini di proprietà della Confederazione, a condizione che non vi si oppongano motivi legati alla protezione dei dati, al diritto d’autore, al diritto della personalità, alla protezione delle informazioni o al diritto in materia di sicurezza e che l’onere rimanga proporzionato.

A tal proposito occorre precisare che anche una messa a disposizione senza costi aggiuntivi esterni comporta oneri interni alla Confederazione. Per ogni immagine è necessario prevedere circa 30 minuti di tempo per la revisione formale, la verifica dei diritti d’autore, il controllo della protezione della personalità, delle informazioni e della sicurezza, la preparazione tecnica, la gestione dei metadati e la garanzia della qualità.

Alla luce della difficile situazione finanziaria, il Consiglio federale ritiene opportuno evitare spese non strettamente necessarie. Pertanto, fino a nuovo avviso, la questione deve essere attuata nel rispetto del quadro giuridico vigente e con le risorse esistenti. Ciò significa che le immagini idonee di proprietà della Confederazione continuano a essere pubblicate sul portale Open Government Data.

2. Non è possibile concedere un’autorizzazione generale per tutte le immagini dell’agenzia media online del DDPS o di altre unità amministrative a favore di imprese e piattaforme di libero accesso come Wikipedia. Sono determinanti l’immagine concreta, i diritti d’autore e di utilizzazione esistenti, i diritti della personalità, eventuali aspetti legali relativi alla sicurezza o alla protezione delle informazioni nonché le condizioni in base alle quali l’immagine è stata realizzata o acquisita.

Il Consiglio federale è disposto a consentire il riutilizzo laddove sussistano i necessari diritti, non vi siano interessi degni di protezione che vi si oppongano e la messa a disposizione possa essere concessa con un onere proporzionato. Una restrizione «NC» (non commerciale), intesa come divieto di riutilizzo a fini commerciali, evidenzia il limitato margine di manovra dell’utilizzo di immagini ed è quindi incompatibile con i requisiti delle piattaforme di libero accesso.

3. La LMeCA rafforza il principio dei dati pubblici aperti. Impone infatti alle unità amministrative subordinate di pubblicare i dati idonei gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente e in formato aperto. Allo stesso tempo tale obbligo di pubblicazione decade se sussistono motivi giuridici che vi si oppongono o se la preparazione comporta un onere sproporzionato.

Anche nel caso di immagini la cui protezione del diritto d’autore è estinta permangono ulteriori aspetti da chiarire, in particolare per quanto riguarda i diritti della personalità, la protezione delle informazioni, la legislazione sull’archiviazione, le garanzie di origine, la contestualizzazione, la qualità tecnica e i metadati. L’estinzione della protezione del diritto d’autore non comporta quindi un obbligo automatico di preparazione attiva e di messa a disposizione gratuita.

Il Consiglio federale ribadisce pertanto che le immagini di dominio pubblico o non problematiche dal punto di vista giuridico possono essere messe a libera disposizione. Il libero accesso alle immagini di proprietà della Confederazione rimane un obiettivo, ma la proporzionalità di natura amministrativo‒economica e gli obiettivi di risparmio fissati dalla Confederazione costituiscono la base per l’attuale gestione commisurata all’onere amministrativo.