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Fine vita. Situazione attuale e prospettive di evoluzione del quadro normativo
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sul quadro normativo applicabile al fine vita in Svizzera e sulle sue prospettive di evoluzione.
Il rapporto esaminerà in particolare:
lo stato del diritto in materia di direttive del paziente, rifiuto di trattamenti medici, assistenza al suicidio e divieto di eutanasia attiva;
l’effettiva portata delle direttive del paziente quando l’interessato diventa incapace di discernimento;
le eventuali lacune del diritto vigente riguardanti, da un lato, le persone capaci di discernimento ma fisicamente incapaci di compiere autonomamente gli atti necessari per un suicidio assistito e, dall’altro, le persone che hanno espresso in anticipo la volontà di ricorrere all’assistenza al suicidio;
le conseguenze della recente evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale sulla certezza del diritto, il ruolo del corpo medico e la regolamentazione delle pratiche.
Motivazione
Il quadro normativo svizzero sul fine vita mira a conciliare il rispetto dell’autodeterminazione e il divieto dell’eutanasia attiva. Le direttive del paziente permettono in particolare di rifiutare trattamenti medici, mentre l’assistenza al suicidio è ammessa a determinate condizioni.La recente evoluzione della giurisprudenza del Tribunale federale, in particolare a seguito del caso «Pierre Beck», solleva tuttavia nuovi interrogativi in merito alle condizioni dell’assistenza al suicidio, al ruolo del corpo medico e alla certezza del diritto degli interessati.Inoltre, l’aumento del ricorso al suicidio assistito induce a interrogarsi sull’adeguatezza del quadro normativo di fronte a situazioni che non erano state previste al momento della sua elaborazione.Alcune situazioni non sono dunque ancora chiarite a sufficienza. È in particolare il caso delle persone capaci di discernimento ma fisicamente impossibilitate a compiere autonomamente gli atti necessari per un suicidio assistito, nonché delle persone diventate incapaci di discernimento dopo aver espresso in anticipo la loro volontà in materia. È inoltre opportuno esaminare la portata concreta delle direttive del paziente in tali situazioni.In questo contesto, appare necessario fare il punto del diritto vigente e delle possibili evoluzioni al fine di valutare se il quadro normativo attuale risponda in modo coerente alle sfide etiche, mediche e giuridiche legate al fine vita.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Nel rapporto «Cure palliative, prevenzione del suicidio e assistenza organizzata al suicidio», pubblicato nel 2011, il Consiglio federale ha descritto in dettaglio come l’assistenza al suicidio è concepita e regolamentata in Svizzera (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/78471.pdf). Da allora la situazione giuridica non è cambiata, per cui tali spiegazioni sono tuttora attuali. Occorre pure rinviare alla mozione CAG-S 25.3944 «Regolamentazione quadro applicabile al suicidio assistito», che dopo un dibattito approfondito è stata respinta dal Consiglio degli Stati. Una presentazione dettagliata e orientata alla pratica della situazione giuridica – anche per quanto riguarda le direttive del paziente e le decisioni di fine vita – è inoltre contenuta nella guida regolarmente aggiornata dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) «Bases juridiques pour le quotidien médical» (www.samw.ch > Publications > Guides pratiques).
Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha sì stabilito che un medico che ha prescritto una dose letale di pentobarbitale sodico a una donna in buona salute intenzionata a suicidarsi non era punibile né ai sensi del Codice penale (CP; RS 311.0) né della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) o della legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121). Allo stesso tempo ha però precisato che i medici non possono prescrivere senza i dovuti accertamenti pentobarbitale sodico a persone in buona salute e che in caso di violazioni possono essere ritenuti responsabili sul piano civile e amministrativo. Il Consiglio federale si è già espresso sulla questione nei pareri relativi all’interpellanza Jost 24.4609 «Suicidio assistito per persone in salute. È tempo di modificare la legislazione?» e alla citata mozione 25.3944.
L'importanza pratica delle direttive del paziente è già stata esaminata nel rapporto in adempimento del postulato CSSS-S 18.3384 «Migliorare l'assistenza e le cure alle persone che si trovano alla fine della loro vita». Su mandato del Consiglio federale, l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’ASSM forniscono in particolare informazioni e standard minimi relativi alle direttive del paziente nell’ambito della pianificazione anticipata delle cure, affinché i desideri e le aspettative riguardanti le opzioni terapeutiche di fine vita possano essere chiariti e documentati in modo efficace.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.