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Correggere il cambio di prassi per le domande d'asilo delle cittadine afghane

26.3668 · Curia Vista – Oggetti parlamentari

Del 16 giu 2026

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Consultato il 11 set 2026

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26.3668

Correggere il cambio di prassi per le domande d'asilo delle cittadine afghane

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di annullare il cambio di prassi in vigore dal 17 luglio 2023 per le domande d’asilo delle cittadine afghane, sancendo quale criterio determinante il Paese di provenienza e non la nazionalità.

Motivazione

Secondo il cambio di prassi operato dalla SEM nel luglio 2023, le donne e le ragazze afghane si qualificano in linea di massima per ottenere l’asilo e non solo l’ammissione provvisoria, com’era il caso in precedenza. A tenore della legge, l’asilo può essere accordato solo dopo un esame individuale. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio federale, tale esame non è più effettuato. Il cambio di prassi della SEM, avvenuto in sordina e senza consultazione, compromette gli sforzi profusi per risolvere la crisi in materia d’asilo. Riduce gli ostacoli e consente il ricongiungimento familiare. Attualmente più di cinque milioni di cittadini afghani vivono nei Paesi confinanti con l’Afghanistan. Per queste persone, il nostro elevato tenore di vita e l’effettivo diritto di soggiorno garantito dallo Stato costituiscono forti incentivi a venire in Svizzera. È così incoraggiata la cosiddetta migrazione secondaria di persone che vivono da tempo in Stati terzi e che giungono in Svizzera per stabilirvisi, con un limitato potenziale di integrazione e pochi incentivi a integrarsi nel mercato del lavoro, ma con prospettive realistiche di un soggiorno duraturo. Questo non va bene: i richiedenti l’asilo devono sapere che la loro domanda d’asilo verrà respinta se hanno già ottenuto accoglienza e protezione in uno Stato terzo. La nostra politica d’asilo mira ad accordare protezione in Svizzera alle persone la cui vita e integrità fisica sono minacciate, ma non a quelle che hanno già ottenuto aiuto e protezione in un altro Paese. Il Consiglio federale ribalta questi principi: sostiene che la qualità di rifugiato può essere riconosciuta in relazione al solo Paese d’origine, dimenticando che la minaccia nel Paese di provenienza è altrettanto rilevante (cfr. Mo. 23.4241). Ora è emerso che in realtà non sono effettuati esami individuali. In una decisione del 20 novembre 2025 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha constatato che il questionario prestampato suggerisce in maniera inammissibile alle richiedenti i motivi che secondo la legge sull’asilo dovrebbero addurre loro stesse. Il TAF ha inoltre ritenuto che la SEM agisse illegalmente anche sotto altri aspetti: nel caso concreto ha alimentato in una richiedente aspettative incompatibili con le prescrizioni procedurali e materiali della legge sull’asilo. Questi errori devono essere corretti senza indugio.

Proposta del Consiglio federale

Respingere

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale rinvia al suo parere relativo alla mozione Rutz 23.4241 «Correggere il cambio di prassi per le domande d'asilo delle cittadine afghane», respinta dal Consiglio nazionale il 27 maggio 2025.

Occorre rammentare che la qualità di rifugiato può essere riconosciuta solo in relazione al Paese d’origine del richiedente l’asilo, ossia il Paese di cui possiede la cittadinanza. Se una persona è perseguitata in uno Stato terzo ma non nel suo Paese d’origine, può ritornare in quest’ultimo e in linea di massima non ottiene asilo in Svizzera.

Questo principio si applica anche al riconoscimento della qualità di rifugiato alle cittadine afghane. In concreto: le donne afghane che possono tornare nello Stato terzo in cui risiedevano in precedenza non sono riconosciute come rifugiate dalla Svizzera nemmeno dopo il cambio di prassi e quindi non ottengono l’asilo.

La prassi in materia d’asilo della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) tiene conto della sempre peggiore situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan ed è consolidata in tutta Europa. Con sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha infatti stabilito che il sesso e la cittadinanza sono sufficienti per riconoscere lo statuto di rifugiato alle donne afghane. La CGUE condivide quindi la valutazione della SEM riguardo alle violazioni dei diritti umani nei confronti delle donne in Afghanistan e non obbliga gli Stati membri a effettuare un esame caso per caso. La SEM, invece, continua a farlo, contrariamente a quanto sostenuto nella mozione. Di conseguenza, ogni donna afghana che entra ex novo in Svizzera e presenta una domanda d’asilo è sottoposta a un’audizione individuale sui motivi d’asilo. Questa regola non si applica ai casi Dublino. Nel caso delle donne afghane che in passato sono già state oggetto di una procedura d’asilo, la loro situazione individuale era già stata chiarita e la SEM svolge una procedura successiva scritta.

Per quanto riguarda la decisione di stralcio non pubblicata del Tribunale amministrativo federale (TAF) citata nella motivazione della mozione, il Consiglio federale rammenta che non si esprime in merito a singoli casi. Tuttavia, questa decisione procedurale formale del TAF non ha né una portata materiale né un valore giurisprudenziale (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all’Ip. Knutti 26.3845 «False dichiarazioni riguardo all'esame individuale delle donne afghane»). Non esiste dunque alcuna sentenza del TAF che critichi o metta in discussione la prassi d’asilo applicata alle donne afghane.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.