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Inasprimento sistematico delle pene in caso di violenza grave ed espulsione a vita
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice penale (CP) e delle pertinenti disposizioni sull’espulsione che:1. introduca una pena detentiva minima di cinque anni per lesioni gravi secondo l’articolo 122 CP;2. crei per i reati violenti contro più vittime una fattispecie qualificata che preveda pene notevolmente più severe;3. preveda un’espulsione in linea di principio a vita per gli stranieri condannati per reati violenti gravi, in particolare in caso di più vittime o di particolare brutalità, limitando al minimo il margine discrezionale per le eccezioni.
Motivazione
Il numero di reati violenti gravi è in aumento e la popolazione si aspetta, a ragione, che lo Stato di diritto reagisca con rigore alla brutalità. In caso di lesioni gravi il diritto vigente prevede pene detentive da sei mesi a dieci anni. Questa ampia forbice permette di pronunciare pene lievi anche in caso di reati gravi. Una pena detentiva minima di cinque anni invia un segnale chiaro a favore della protezione delle vittime e rafforza la fiducia nella giustizia penale.
Il fatto che oggi le aggressioni ai danni di più persone siano considerate solo nel quadro della commisurazione della pena è particolarmente sconcertante. Chi aggredisce o ferisce più persone è da considerarsi un soggetto pericoloso e propenso alla violenza. Accogliendo l’iniziativa espulsione, il Popolo svizzero ha chiesto in maniera inequivocabile di espellere sistematicamente gli stranieri che commettono reati gravi. All’atto pratico, tuttavia, questa volontà popolare è in parte indebolita da normative sui casi di rigore e margini discrezionali. Chi commette in Svizzera reati molto gravi, ferisce più persone o mette gravemente in pericolo la sicurezza pubblica perde il diritto di restare nel nostro Paese. La protezione della popolazione deve prevalere sugli interessi degli autori di atti violenti.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Parere del Consiglio federale
Approvando la legge federale del 17 dicembre 2021 sull’armonizzazione delle pene, il Parlamento ha in particolare aumentato di un anno la pena detentiva minima per le lesioni gravi (art. 122 del Codice penale [CP; RS 311.0]). Questa modifica è entrata in vigore il 1° luglio 2023 (RU 2023 259). La pena detentiva minima di sei mesi indicata nella motivazione non è quindi più attuale. Quella di cinque anni chiesta nella mozione metterebbe in discussione gli approfonditi lavori del Parlamento sulla citata legge federale e creerebbe uno squilibrio nella struttura delle pene. Esistono solo quattro fattispecie penali per cui è comminata una pena minima tanto elevata: l’omicidio intenzionale (art. 111 CP), la rapina qualificata (art. 140 n. 4 CP), i crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 CP) e i crimini di guerra, ossia gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra (art. 264c cpv. 1 CP). Queste fattispecie penali hanno in comune una pena detentiva massima di 20 anni.
Il concorso di reati, disciplinato nell’articolo 49 CP, è un principio fondamentale del diritto penale. Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, ad esempio se l’autore ha ferito più persone, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (cpv. 1). In concreto, in caso di lesioni gravi la pena massima passa da 10 a 15 anni. Questa comminatoria offre ai giudici il necessario margine discrezionale per stabilire nel singolo caso una pena adeguata alla colpa.
Conformemente all’articolo 66a capoverso 1 CP, il giudice ordina l’espulsione obbligatoria per 5–15 anni nei confronti dello straniero che ha commesso per la prima volta un reato figurante nell’elenco; in caso di recidiva l’espulsione è ordinata per 20 anni (art. 66b cpv. 1 CP; cfr. anche art. 121 cpv. 5 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]). Se lo straniero commette un nuovo reato figurante nell’elenco mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente, il giudice può pronunciare un’espulsione a vita (art. 66b cpv. 2 CP). Questa durata graduata dell’espulsione tiene conto del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost.). Una normativa che preveda l’espulsione a vita già alla prima condanna per un reato figurante nell’elenco non rispetterebbe il principio di proporzionalità.
Il Consiglio federale segnala che il tasso di applicazione dell’espulsione obbligatoria è stato pari al 63,9 per cento nel 2025 e che aumenta sensibilmente in funzione della pena irrogata (78,7 % per pene da uno a 2 anni; 85,9 % per pene da 2 a 3 anni; 95,8 % per pene da 3 a 4 anni; 93,1 % in caso di pene detentive superiori a 4 anni). Ciò dimostra che in caso di reati gravi l’interesse pubblico all’espulsione prevale quasi sempre, cosicché la clausola di rigore è applicata solo in via eccezionale (le cifre sono reperibili all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche > Criminalità e diritto penale > Giustizia penale > Sanzioni d’adulti > Stranieri: condanne e persone condannate in base ai reati ai sensi dell'art. 66a CP, con o senza espulsione, per tipo di sanzione, reato e statuto di soggiorno [dal 2019]).
Il Consiglio federale rinvia inoltre al postulato Schmid 25.3394 «Sgravare la giustizia penale delegando le espulsioni alle autorità migratorie?», che lo incarica di esaminare se una modifica di legge volta a delegare integralmente alle autorità migratorie le competenze in materia di espulsione penale possa comportare un’ottimizzazione e sia quindi opportuna. Il Consiglio federale non ritiene opportuno modificare in modo mirato le disposizioni sull’espulsione obbligatoria prima della conclusione del suddetto esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.