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Stop all'estremismo violento. Sanzioni più severe in caso di attacchi contro autorità e forze d'intervento mediante oggetti pericolosi o pezzi pirotecnici
Testo depositato
L’articolo 285 del Codice penale (CP) «Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari» è modificato come segue:
2 Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone utilizzando oggetti pericolosi o pezzi pirotecnici sono puniti con una pena detentiva da un minimo di uno a cinque anni.
I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.
Motivazione
L’articolo 285 CP protegge le autorità e i loro collaboratori da violenze o minacce. La norma riveste rilevanza pratica per il perseguimento di attacchi contro le forze d’intervento. I disordini avvenuti a Berna hanno mostrato che oggi gli atti di violenza spesso non vengono commessi sotto forma di azioni isolate, ma come aggressioni coordinate nell’ambito di grandi assembramenti. Questa situazione aumenta il pericolo per le forze d’intervento e per la comunità e rende più difficile l’identificazione e l’imputazione delle singole azioni.
Il complemento proposto intende (i) tenere conto della particolare pericolosità e della struttura organizzativa di tali azioni, (ii) definire un quadro penale chiaro per i diversi gradi di gravità (utilizzo di oggetti pericolosi) e (iii) migliorare l’effetto deterrente e la possibilità di un perseguimento penale efficace. La progressione riflette la diversa gravità dei reati: l’utilizzo di oggetti pericolosi o di pezzi pirotecnici giustifica una pena sensibilmente più severa (pena detentiva di almeno un anno), mentre il semplice danneggiamento di cose viene considerato meno grave. Tale regolamentazione garantisce la proporzionalità, poiché distingue il contributo concreto al reato (partecipazione rispetto a violenza attiva) e prevede ancora sanzioni pecuniarie nei casi di lieve gravità. Inoltre, rimane invariata l’impunità per i compartecipi che desistono tempestivamente dall’azione (cfr. art. 260 cpv. 2 CP).