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17. Mai 2002 Tessin Italienisch

20020517_i_ti_o_01 · Sentenze civili svizzere in materia di assicurazione privata (pubblicate dalla FINMA)

Del 17 mag 2002

https://lexipedia.io/it/docs/ch/finma-versicherungsrecht/20020517-i-ti-o-01/it/17-mai-2002-tessin-italienisch

Consultato il 10 set 2026

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  3. Sentenze civili svizzere in materia di assicurazione privata (pubblicate dalla FINMA)
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

20020517_i_ti_o_01

17. Mai 2002 Tessin Italienisch

Rubrum

RACCOMANDATA

s Incarto n. Lugano 36.2002.00021 17 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

ll giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 6 febbraio 2002 di

Y Assicurazioni SA

contro

L in materia di assicurazione contro le malattie

ritanutn , in fatto ar,l in diritto

1. Con atti del 6 febbraio 2002 la Y Assicurazioni S.A., è rivolta a questo TCA postulando il rigetto dell'opposizione interposta da .L .I PE " dell'UE di Lugano e la condanna dello stesso . L • al pagamento di CHF 386,40 oltre interessi e spese. A fondamento delle proprie pretese l'assicuratore evidenzia quanto segue:

( •) 1. La qui convenuta, signor L. . ... , è affiliata presso l'Y Assicurazioni SA, ove per l'anno 2001, beneficia, oltre airassicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, delle seguenti assicurazioni integrative rette dalla LCA: Questo però solo fino al 31.7.01, dall'1.8.01 sono state tolte le assicurazioni integrative. FINO 31.7.01:

  • assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni speciali T

  • assicurazione integrativa di cura medica per la prevenzione e la medicina alternativa S

Tribunale d'appello Inca rto n. Lugano Tribunale cantonale delle 36.2002.00021 17 maggio 2002 assicurazioni

- assicurazione integrativa ospedaliera per il reparto comune H assicurazione V d'indennità ospedaliera (fr. 12.–) (...) 2. I premi sono dovuti mensilmente e vanno pagati in anticipo. Malgrado i numerosi solleciti, la convenuta non ha a tutt'oggi proweduto a pagare i premi per i mesi da febbraio a luglio 2001, afferenti le menzionate . assicurazioni integrative per se stesso. Egli ha peraltro interposto opposizione al precetto esecutivo no. dell'Ufficio esecuzione di Lugano, fattole notificare dall'istante, per un importo totale di fr. 386.40 oltre interessi e spese. Tale ammontare corrisponde a sei mensilità delle assicurazioni complementari per L. (fr . 64.40 x 6 mesi) per i mesi da febbraio a luglio 2001.

( •) 3. Con la presenteisi a dei nza e su11a bNâsc d oc ti dotti N particolare delle proposte assicurative sottoscritte dalla convenuta - rappresentanti I n riconoscimento di debito pari premi mensili delle assicurazioni poi concluse -, l'Helsana Assicurazioni SA chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale delle Assicurazioni la condanna della convenuta al pagamento di fr 386.40 oltre interessi e spese, nonché il rigetto dell'opposizione interposta da L. . al precetto esecutivo no. - Ufficio esecuzione di Lugano." (Doc. I)

2. Con risposta di causa del 4 aprile 2002. L ha ammesso di dovere l'importo di CHF 386,40 e ne ha promesso tempestivo pagamento nei seguenti termini:

"(..) riconosco il mio dovuto di Fr. 386.40 nei confronti dell'Assicurazione Y importo che potrò versare verso fine aprile - inizio maggio direttamente all'assicurazione dandone avviso al vostro Tribunale con fotocopia del cedolino di versamento." (Doc. IV)

ln data 8 maggio 2002 il TCA ha accertato il mancato pagamento dell'importo riconoscimento dell'assicurato

3. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). ll TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Tribunale d'appello Incarto n. Lugano Tribunale cantonale delle 36.2002.00021 17 maggio 2002 assicurazioni .

4. Nel caso in esame è discussione di premi per assicurazioni complementari da versare in favore della Y

Secondo quanto disposto dall'a rt. 1 LAMaI, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa. Lâ LAMaI si- applica soltanto all'assicurazione mala ttia sociale così definita e, contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMi, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di dirittó civile e sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMai, dalla legge federate sul contratto d'assicurazione (LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMaI corrisponde un'altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr. R. Spira, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spira, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256-259; P.-Y. C_reher , Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).

Giusta l'a rt. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMai il 1 gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Il 1. gennaio 1996 il Canton Ticino si è dotato della LCAMa1 che dell'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMaI sono decise dal TCA, che applicherà per analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA. Alla luce di quanto sopra esposto questo TCA è competente in materia.

Tribunale d'appello Incarto n. Lugano ' Tribunale cantonale delle 36.2002.00021 17 maggio 2002 assicurazioni

5. Nel caso di esam€ ?. non ha contestato di avere beneficiato delle coperture complementari all'assicurazione obbligatoria denominate T , S ,H eV

Non è neppure contestato ciò che è sostanziato dalla documentazione prodotta agli atti, che l'assicurato dovesse versare all'assicuratore premi mensili per complessivi CHF 64,40 per le sole complementari così composti: T CHF 29,70 S CHF 15,10 Ospedale Comune CHF 16,10 Indennità ospedaliera CHF 3,50

di cui CHF 386,40 (pari a 6 mesi CHF 64.40) rimasti scoperti per il periodo da febbraio a luglio 2001. L'assicurato ha esplicitamente ammesso (v. risposta di causa) di dovere alla Cassa i predetti importi.

6. Alla luce di quanto precede, osservato come . L abbia sottoscritto le assicurazioni complementari citate per le quali si è impegnato al versamento dei premi, ritenuto come il convenuto non abbia pagato - senza valida causa - i premi dovuti per le coperture e ciò in maniera integrale, lasciando uno scoperto di complessivi CHF 386,40 la petizione va ammessa.

-ondannato al pagamento di CHF 386,40 oltre interessi al 5 % dal 14 dicembre 2001 data di emanazione del PE non essendovi precedentemente valida messa in mora. Per l'importo di cui sopra e per le spese esecutive è rigettata l'opposizione interposta al PE dell'UE di Lugano

Non sl ra carico delle spese e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione é parzialmente accolta nel senso dei considerandi. Di conseguenza:

1 .1. • L. ' è condannato a versare alla Y interessi al 5 % dal 14 dicembre 2001 ed alle spese esecutive

Tribunale drappello Incarto n. Lugano • Tri bunale cantonale delle 36.2002.00021 - 17 maggio 2002 assicurazioni •

1.2

Per l'importo di cui sopra è rigettata ('opposizione interposta ai PE

2.-- Non si prelevano tasse giudiziarie e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.-- Intimazione alle parti. Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federate di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).

Per YTril unale cantonale delle assicurazioni lt "uu...- deleâ .0 II segretario

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