CCL per le costruzioni ferroviarie | Modifica 23.01.2001
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
Modifica del 23 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2001 al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie:
CONVENZIONE ADDIZIONALE 2001 DEL 1° NOVEMBRE 2000 al CCL per le costruzioni ferroviarie
Art. 1 In generale
Con riferimento all’articolo 2 della presente convenzione, hanno in via di massima diritto ad un adeguamento salariale ... tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi; ciò vale anche per i lavoratori stagionali che nel 2000 hanno lavorato almeno sei mesi in un’impresa ferroviaria svizzera e nel 2001 lavorano di nuovo nella stessa impresa. Per i restanti lavoratori (con un’occupazione di durata inferiore a sei mesi), gli adeguamenti salariali devono essere convenuti individualmente tra datore di lavoro e lavoratore.
Il diritto all’adeguamento salariale in virtù dell’articolo 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto al capoverso 1 del presente articolo, la capacità lavorativa completa.
Art. 2 Adeguamento salariale 2001
I lavoratori sottoposti al CCL per le costruzioni ferroviarie che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione, hanno diritto ... ad un adeguamento dei loro salari effettivi corrispondente al minimo alla parte di aumento generalizzato (aumento base). L’adeguamento salariale deve essere comunicato per scritto al lavoratore. Esso si compone di: a. un adeguamento salariale generalizzato (aumento base) e b. un eventuale adeguamento salariale individuale, dipendente dal grado di rendimento.
2001-0076 1
Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
L’adeguamento salariale richiamato nel capoverso 1 del presente articolo sarà effettuato come segue: a. Aumento base L’impresa è tenuta ad accordare ... un adeguamento salariale generalizzato ad ogni lavoratore sottoposto al CCL per le costruzioni ferroviarie che ne abbia diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione. In caso di occupazione al 100 per cento, il detto adeguamento salariale generalizzato ammonta a franchi. 160.–/mensili, ovvero franchi 0.90/l’ora. Nei casi d’impiego a tempo parziale, l’aumento generalizzato sarà ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.
b. Aumento in base al grado di rendimento Inoltre, ... l’impresa è tenuta ad aumentare l’attuale massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL per le costruzioni ferroviarie che ne abbiano diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della presente convenzione, in misura di franchi 40.–/al mese, ovvero franchi 0.20/l’ora per ogni lavoratore. La susseguente ripartizione della somma risultante sarà effettuata dal datore di lavoro in base a criteri che tengono conto della capacità di rendimento. I singoli lavoratori non possono rivendicare un diritto individuale sulla parte di aumento relativa al grado di rendime nto.
I salari base ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 del CCL per le costruzioni ferroviarie nonché della convenzione addizionale al CCL per le costruzioni ferroviarie del 19 aprile 2000, sono aumentati in tutte le classi salariali come segue: – lavoratori con salario mensile Fr. 200.–/al mese – lavoratori con salario orario Fr. 1.10/l’ora Ne risultano i seguenti importi:
Classi salariali V A B C
5300.–/29.55 4620.–/25.65 4275.–/23.65 3810.–/21.15
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1o gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.
III
Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.
gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz