CCL per il mestiere del falegname | Modifica 04.03.2023
FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname
Modifica del 3 aprile 2023
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 16 dicembre 20221, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Convenzione aggiuntiva sui salari del 14 novembre 2022
Art. 1 Adeguamento dei salari
I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: a) aumento salariale generalizzato: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati in generale di 110 franchi al mese. b) aumento salariale individuale: i salari lordi di tutte le aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente di 40 franchi al mese. La ripartizione dell’aumento da concedere tra i singoli lavoratori spetta al datore di lavoro.
Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale possono essere computati.
I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.
1 FF 2022 3106
2023-1048 FF 2023 880
FF 2023 880
Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:
FF 2023 880
Appendice I
Salari minimi
Salario minimo 18o anno di età 19o anno di eté 1o anno 2o anno 3o anno 4o anno Salario minimo di esperienza di esperienza di esperienza di esperienza
Categorie di lavoratori Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ Fr./ secondo l’articolo 17 CCL mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora mese ora
Lavoratore qualificato Lavoratore qualificato – – – – 4357 24.15 4557 25.25 4758 26.40 5009 27.80 5261 29.15 Montatore specializzato – – – – 4608 25.55 4821 26.75 5034 27.90 5301 29.40 5568 30.90 Montatore – – – – 4482 24.85 4689 26.00 4896 27.15 5156 28.60 5414 30.00 Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale 3664 20.35 3664 20.35 3664 20.35 3791 21.05 3959 22.00 4128 22.90 4296 23.85 Addetto alla pianificazione – – – – – – – – – – – – 5521 30.65 Lavoratore non qualificato Montatore ausiliario 3700 20.55 3700 20.55 3700 20.55 3926 21.80 4151 23.05 4378 24.30 4603 25.60 Lavoratore ausiliario 3640 20.20 3640 20.20 3640 20.20 3717 20.65 3794 21.05 3871 21.50 4146 23.05
FF 2023 880
II Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.
aprile 2023 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr