CCL per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera | Modifica 21.10.2021
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera
del 30 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera del 1° settembre 2014 viene conferita l’obbligatorietà generale.
Art. 2
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero, fatta eccezione per i Cantoni di Basilea Città, Ginevra, Vaud e Vallese.
Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori delle aziende attive nel ramo dell’involucro edilizio. Tra queste vanno annoverate le aziende che si occupano di ambiti non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani/impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimento facciate. Di questi fanno parte i seguenti elementi dell’edilizia del soprassuolo come: – inserimento della barriera al freno vapore/isolamento termico/strato di barriera all’aria; – copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali; – strati di protezione e strati praticabili; – montaggio sull’involucro edilizio di elementi per l’uso dell’energia solare (fotovoltaico/impianti termici senza istallazioni 220 V). Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, sistemi di costruzioni in legno e in metallo, nonché le facciate in legno.
1 RS 221.215.311
2015–0114 1
Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro
Sono esclusi: a) il personale commerciale; b) gli apprendisti; c) i titolari d’aziende gestite come ditte individuali o società in nome collettivo; d) gli azionisti di società anonime e i soci di società a garanzia limitata che lavorano nel Consiglio direttivo, a condizione che la loro quota ammonti almeno al 10 per cento del capitale complessivo.
Art. 3
Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego dei contributi (art. 7 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Il conteggio va corredato del rapporto dell’organo di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
Il presente decreto entro in vigore il 1° marzo 2015 ed è valido sino al 31 dicembre 2018.
Il decreto del Consiglio federale del 2 agosto 2010 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro modello di pensionamento anticipato per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate è abrogato.
gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro
Appendice
Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera
concluso il 1° settembre 2014 tra l’Associazione per le aziende svizzere attive nel ramo dell’involucro edilizio (Involucro edilizio Svizzera), da una parte
e il Sindacato Unia e il sindacato Syna, dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
III Finanziamento
Art. 6 Provenienza dei fondi
6.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione. 6.2 … 6.3 …
Art. 7 Contributi
7.1 Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,65 % del salario determinante. L’importo viene trattenuto mensilmente dal salario lordo, a condizione che non sia prevista una diversa modalità di trattenuta. 7.2 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,95 % del salario determinante. 7.3 È da considerarsi salario determinate il salario soggetto a SUVA fino al raggiungimento del massimo LAINF. 7.4 La somma salariale annua complessiva ai sensi dell’articolo 7, capoverso 3, eventualmente corretta in base alla somma salariale dei salariati non assoggettati, viene annualmente dichiarata dal datore di lavoro entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Art. 8 Riscossione del contributo
8.1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA i contributi complessivi del datore di lavoro e del lavoratore. 8.2 Con scadenza 30 settembre al datore di lavoro vengono addebitati annualmente contributi in acconto pari al 67 % dei contributi annui calcolati in base alla somma salariale SUVA complessiva dei collaboratori assoggettati dell’anno precedente. 8.3 L’importo residuo viene calcolato in modo definitivo sulla base della somma salariale SUVA dei collaboratori assoggettati e fatturato con scadenza il giorno 31 marzo. 8.4 La Fondazione MPA addebita per ogni diffida 100 franchi oltre a una mora del 5 % a partire dalla data di avvio dell’azione penale. 8.5 …
Art. 10 Modifica dell’obbligo contributivo e/o dell’obbligo di prestazione
10.1 … 10.2 Se si rendono necessarie misure improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di ridurre le prestazioni. Il Consiglio di fondazione è tenuto a notificarlo immediatamente alle parti contraenti. 10.3 …
IV Prestazioni
Art. 11 Principio basilare
11.1 Le prestazioni nei confronti degli aventi diritto devono dipendere dai mezzi disponibili. 11.2 Vengono corrisposte prestazioni che consentono e/o attutiscono finanziariamente la riduzione del grado di occupazione o il pensionamento anticipato completo a partire dal compimento del sessantesimo anno d’età fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria. Il periodo della prestazione è sempre limitato ai cinque anni precedenti l’età di pensionamento AVS ordinaria. 11.3 …
Art. 12 Genere delle prestazioni
12.1 Vengono fornite esclusivamente le seguenti prestazioni: a) rendite transitorie; b) ulteriore contributo di risparmio LPP; il ammonta al 18 % della rendita transitoria erogata, a condizione che la persona avente diritto alla rendi-
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ta resti assicurata nell’ambito della LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di un pagamento unico alla fine dell’anno in cui il sorge il diritto a una rendita c) prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi dell’articolo 18.
Art. 13 Aventi diritto
13.1 Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate …, se … soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: – uomini che hanno compiuto il sessantesimo (60°) anno d’età e donne che hanno compiuto il cinquantanovesimo (59°) anno d’età e che – riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l’azienda assoggettata e/o che la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che – per un minimo di 15 anni nell’arco degli ultimi 25 anni e di questi per i
anni precedenti alla riscossione delle prestazioni hanno lavorato ininterrottamente in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio, e che hanno rispettato l’obbligo di contribuzione previsto dal CCL-MPA Involucro edilizio e che – al momento del ricevimento delle prestazioni, nell’ambito del rapporto di lavoro in vigore, sono abili al lavoro. 13.2 … 13.3 Non è possibile riscattare gli anni d’impiego mancanti in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio … . 13.4 Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell’avente diritto.
Art. 14 Rendita transitoria ordinaria
14.1 Le prestazioni della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita. 14.2 L’importo della rendita transitoria mensile corrisponde in linea generale al
% del salario mensile perso e/o al valore massimo ai sensi della Tabella A, all’Appendice 1 CCL-MPA Involucro edilizio, corrispondente all’età dell’avente diritto al momento del ricorso alla rendita transitoria. Tra i due importi è sempre da considerarsi valido per il pagamento quello inferiore. La rendita transitoria è basata sul salario mensile ordinario medio (lordo, esclusi eventuali supplementi e indennità per ore supplementari), corrisposto prima del ricorso alla rendita transitoria. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto a SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS. … 14.3 La riduzione dell’orario di lavoro alla base della rendita transitoria rimane valida fino al raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria da parte dell’avente diritto. Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è
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possibile estendere la riduzione dell’orario di lavoro, ma non è possibile diminuirla. … In linea di principio la rendita transitoria non viene adeguata né ad eventuali rincari né all’incremento salariale annualmente stabilito per le aziende assoggettate al CCL per il ramo Involucro edilizio. 14.4 La presentazione della domanda è possibile partendo da una riduzione di almeno il 10 % dell’attività lavorativa (riduzione dell’orario di lavoro annuo) e/o del reddito nell’azienda assoggettata. È parificato a detta riduzione l’avvio di un’attività alternativa, in un’altra azienda assoggettata, che prevede un salario ridotto di almeno il 10 %. 14.5 La rendita transitoria viene corrisposta sempre mensilmente. Accanto alla rendita transitoria mensile della Fondazione MPA relativa alla perdita salariale, l’avente diritto continua a percepire dall’azienda un salario mensile ridotto. 14.6 …
Art. 15 Prestazione ridotta
15.1 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell’occupazione pari a sette anni con un periodo di disoccupazione massimo di due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti (art.13, cpv. 1) ha diritto a una rendita transitoria invariata nell’importo. … 15.2 Nel caso in cui, nel corso degli ultimi 15 anni, il grado di occupazione sia stato soggetto a variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100 % e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni. Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 16, cpv. 3). In questo caso la prestazione è determinata dall’ultimo salario mensile effettivo.
Art. 16 Invalidità del beneficiario
16.1 È necessario comunicare all’Organo di applicazione se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l’inabilità al lavoro o l’invalidità ai sensi dell’AI prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria. 16.2 Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o di infortunio prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell’importo. Nel caso di un sovraindennizzo ai sensi dell’ articolo 66, capoverso 2 LPGA2, ovvero relativamente alle prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni, dell’Assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1)
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decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all’ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell’articolo 66, capoverso 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell’assicuratore contro gli infortuni, dell’Assicurazione federale per l’invalidità o della previdenza professionale. 16.3 Nel caso in cui l’avente diritto al momento del verificarsi dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, il soggetto non ha diritto di richiedere una rendita transitoria riferita alla parte di salario prevista per l’invalidità neppure dopo il compimento del sessantesimo (60°) anno d’età. Sono esigibili ulteriori contributi sulla parte valida residua del salario oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell’attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale della rendita transitoria.
Art. 17 Decesso del beneficiario
17.1 … 17.2 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto al pagamento della rendita transitoria cessa alla fine del mese in cui avviene il decesso. L’importo delle rendite transitorie versato in eccesso a causa di una notifica tardiva da parte dei superstiti dev’essere da essi rimborsato alla Fondazione MPA. 17.3 In caso di decesso dell’avente diritto decade ogni pretesa ad ulteriori contributi di risparmio per la fine del mese in cui avviene il decesso. 17.4 Se al momento del decesso l’avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o ha fatto valere il diritto a quest’ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente CCL-MPA Involucro edilizio.
Art. 18 Prestazioni sostitutive per casi di rigore
18.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti: – hanno compiuto il cinquantacinquesimo (55°) anno d’età, ma non hanno ancora raggiunto il sessantesimo (60°) anno d’età, – hanno lavorato almeno 25 anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un’azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio e – sono stati espulsi definitivamente e per responsabilità non imputabili a loro dal ramo Involucro edilizio (per esempio per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).
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18.2 L’eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore, così come la tipologia e l’importo della stessa, vengono determinati in via definitiva per ogni singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti. 18.3 Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2015. 18.4 L’erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.
Art. 19 Procedimento di richiesta e controllo
19.1 Per ricevere le prestazioni, l’avente diritto deve presentarne richiesta alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell’inizio della prestazione e comprovare contestualmente il suo diritto alla stessa. L’obbligo di prestazione della Fondazione MPA inizia solo se il diritto alla prestazione viene comprovato. Il datore di lavoro ha l’obbligo di mettere a disposizione del richiedente che presenta domanda tutta la documentazione necessaria. 19.2 Le prestazioni della Fondazione MPA percepite senza che ve ne fosse il diritto ai sensi del presente contratto devono essere rimborsate. 19.3 …
V Attuazione
Art. 20 Fondazione MPA per il ramo Involucro edilizio
20.1 Le parti convengono di applicare congiuntamente il MPA per il ramo Involucro edilizio ai sensi dell’articolo 375b CO. A tale scopo viene istituita la Fondazione MPA per il ramo Involucro edilizio (nel seguito Fondazione MPA). L’applicazione complessiva del CCL-MPA Involucro edilizio compete alla Fondazione MPA, che è in particolare autorizzata a eseguire i controlli necessari nei confronti delle parti assoggettate … nonché ad avviare procedure esecutive e a presentare reclami in nome proprio e in qualità di rappresentante delle parti contraenti. 20.2 La Fondazione MPA può incaricare della realizzazione operativa conforme allo scopo della Fondazione un’organizzazione esterna che ne abbia titolo. In particolare, per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione MPA può decidere di stipulare contratti assicurativi o di aderire a contratti già esistenti, nel qual caso deve assumere contemporaneamente il ruolo di stipulante e beneficiaria. 20.3 La Fondazione MPA può assegnare a terzi le attività di controllo per l’attuazione del CCL Involucro edilizio, in particolare alle commissioni professionali paritetiche.
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20.4 Alle istanze di controllo competono l’applicazione delle disposizioni del CCL-MPA Involucro edilizio e l’esecuzione delle seguenti attività: a) controlli aziendali presso aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCL-MPA Involucro edilizio, in particolare presso le aziende che svolgono attività miste, al fine di valutare la conformità al campo di applicazione aziendale e personale; b) controlli della contabilità salariale; c) controlli dei singoli contratti di lavoro. 20.5 …
Art. 21 Consiglio di fondazione
21.1 Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’amministrazione. Esso costituisce la commissione paritetica e controlla la conformità del CCL-MPA Involucro edilizio ai sensi dell’articolo 375b CO. 21.2 Il Consiglio di fondazione è responsabile delle attività di controllo e ha facoltà di incaricare di dette attività di controllo organi specializzati. 21.3 … 21.4 …
Art. 22 Sanzioni in caso di violazione contrattuale
22.1 Le violazioni degli obblighi scaturiti da questo contratto possono essere sanzionati dal Consiglio di fondazione mediante pene convenzionali. È fatto salvo il capoverso 2. In caso di violazioni comprovate vengono addebitati anche i costi di controllo e procedurali. 22.2 Le violazioni contrattuali dovute al mancato computo o al computo solo parziale dei contributi sono punibili con una pena convenzionale di un importo massimo pari al doppio dell’importo dei contributi mancanti. 22.3 L’importo della pena convenzionale dipende dal grado di colpa (stabilito in ogni singolo caso) come pure dalle dimensioni dell’azienda e dalle eventuali sanzioni comminate in precedenza. 22.4 Il pagamento della pena convenzionale non esonera in nessun caso dal rispetto delle disposizioni contrattuali. 22.5 Le pene convenzionali e i costi di controllo e di procedimento spettano alla Fondazione MPA e sono da utilizzarsi conformemente allo scopo della Fondazione.
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Appendice 1
Tabella A: Rendita transitoria (ai sensi dell’art. 14, cpv. 2 CCL-MPA Involucro edilizio) …
Età determinante per la prestazione1 espressa in anni e mesi Rendita transitoria mensile massima (in %) sul salario mensile determinante per la
Uomini Donne
60/00–60/11 59/00–59/11 28.0 % 61/00–61/11 60/00–60/11 35.0 % 62/00–62/11 61/00–61/11 47.0 % 63/00–64/11 62/00–63/11 70.0 % 1 …
fino a un salario mensile che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita AVS mensile massima