CCL relative à la formation et au perfectionnement professionnel dans les métieres de la plâtrerie- peinture | Proroga Modifica Campo d'applicazione 05.03.2026 (disponibile solo in tedesco e francese)
che conferisce obbligatorietà generale all’accordo concernente la formazione e l’aggiornamento professionale nel ramo pittura e gessatura
Proroga e modifica del 5 marzo 2026
Il Consiglio federale svizzero, decreta:
I La validità dei decreti del Consiglio federale del 23 ottobre 2001, del 14 gennaio 2005, del 19 settembre 2007, del 6 dicembre 2012, del 7 agosto 2017 e del 6 settembre 20221 che conferiscono carattere obbligatorio generale all’accordo concernente la formazione e l’aggiornamento professionale nel ramo pittura e gessatura, è prorogata con effetto fino al 31 marzo 2029.
II I decreti del Consiglio federale del 23 ottobre 2001, del 6 dicembre 2012 e del 6 settembre 20222 menzionati alla cifra I sono modificati come segue (modifica del campo d’applicazione):
Art. 2 cpv. 1 e 2
L’obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura e per il ramo della pittura del Canton Ticino nella misura in cui le sue aziende non siano affiliate ai fondi cantonali paritetici «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione».
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale dell’accordo sono valide per tutti i datori di lavoro (aziende e reparti aziendali) del ramo pittura e gessatura.