CCL per il mestiere del falegname | Modifica 25.01.2024
FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname
Modifica del 25 gennaio 2024
Il Consiglio federale svizzero, decreta:
I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il mestiere del falegname, allegato ai decreti del Consiglio federale del
dicembre 2022 e del 3 aprile 20231, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Convenzione aggiuntiva sui salari 2023 del 14 novembre 2022
Art. 1 Adeguamento dei salari
I salari effettivamente pagati dalle aziende assoggettate al CCL per il mestiere del falegname vengono aumentati come segue: a. aumento salariale generale: i salari lordi di tutti i lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname e con un grado di occupazione del 100 % validi al momento dell’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale (i restanti in proporzione al rispettivo grado di occupazione) vengono aumentati in generale di 60 franchi al mese; b. aumento salariale individuale: i salari lordi di tutti lavoratori di un’azienda assoggettati al CCL per il mestiere del falegname validi al momento dell’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale vengono aumentati individualmente, considerando il totale di tutti lavoratori assoggettati al CCL per il mestiere del falegname, di 30 franchi al mese per ogni lavoratore. La ripartizione dell’aumento da concedere tra i singoli lavoratori è a discrezione del datore di lavoro.
Gli aumenti salariali concessi nel periodo dal 1° gennaio 2024 all’entrata in vigore dell’obbligatorietà generale del presente accordo possono essere computati.
1 FF 2022 3106; 2023 880
2024-0225 FF 2024 232
FF 2024 232
I nuovi salari sono validi per tutte le aziende assoggettate al CCL a partire dall’entrata in vigore della dichiarazione di obbligatorietà generale del presente accordo supplementare.
Il CCL per il mestiere del falegname viene inoltre modificato come segue:
FF 2024 232
Appendice I
Salari minimi
Salario minimo 18° anno di età 19° anno di età 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Salario minimo di esperienza di esperienza di esperienza di esperienza (20° anno di età) (21° anno di età) (22° anno di età) (23° anno di età) (24° anno di età)
Categorie di lavoratori secondo l’articolo 17 CCL Fr./mese Fr./ora Fr./mese Fr./ora Fr./mese Fr./ora Fr./mese Fr./ora Fr./mese Fr./ora Fr./mese Fr./ora Fr./mese Fr./ora
Lavoratore qualificato Lavoratore qualificato – – – – 4422 24.50 4625 25.65 4829 26.80 5084 28.20 5340 29.60 Montatore specializzato – – – – 4677 25.95 4893 27.15 5110 28.35 5381 29.85 5652 31.35 Montatore – – – – 4549 25.25 4759 26.40 4969 27.55 5233 29.00 5495 30.45 Falegname CFP, lavoratori non specializzati con perfezionamento professionale 3719 20.60 3719 20.60 3719 20.60 3848 21.35 4018 22.30 4190 23.25 4360 24.20 Addetto alla pianificazione – – – – – – – – – – – – 5604 31.10 Lavoratore non qualificato Montatore ausiliario 3756 20.85 3756 20.85 3756 20.85 3985 22.10 4213 23.35 4444 24.65 4672 25.90 Lavoratore ausiliario 3695 20.50 3695 20.50 3695 20.50 3773 20.90 3851 21.35 3929 21.80 4208 23.35
FF 2024 232
II Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025.
gennaio 2024 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi