CCL per i rami professionali della carrozzeria | Decreto Modifiche 15.10.2024
FF 2024 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria
Modifica del 15 ottobre 2024
Il Consiglio federale svizzero, decreta:
I I decreti del Consiglio federale del 6 marzo 2024 e del 12 agosto 20241, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, sono modificati come segue (modifica del campo d’applicazione):
Art. 2 cpv. 3
Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono valide per i lavoratori occupati nelle imprese e parti d’imprese ai sensi del capoverso 2. Sono esclusi: a. i titolari di aziende ed i loro familiari, come da articolo 4, capoverso 1 Legge federale sul lavoro (LL; RS 822.11); b. i dipendenti che eseguono prevalentemente lavori amministrativi; c. i dipendenti incaricati di mansioni direttive superiori (quadri) che nell’azienda nel suo insieme hanno la facoltà di prendere decisioni su questioni di natura essenziale. Nel Cantone di Ginevra, le disposizioni del CCL dichiarate di obbligatorietà generale si applicano anche ai dipendenti di cui alle lettere b. e c. Per gli apprendisti trovano applicazione le articoli 23 (Durata del lavoro), 27 (Vacanze, durata delle vacanze), 29 (Giorni festivi), 32 (Assenze giustificate) e 38 (Indennità di fine anno) e l’Appendice 8 (relativa ai salari minimi degli apprendisti nel Cantone di Ginevra) del CCL.
1 FF 2024 557, 2066
2024-3223 FF 2024 2603
FF 2024 2603
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Appendice 8 I salari minimi degli apprendisti nel Cantone di Ginevra saranno determinati come segue:
Ginevra: Salari minimi degli apprendisti Carrozziere/-a verniciatore/-trice o Carrozziere/-a lattoniere/-a AFC
1° anno Fr. 750.– al mese 2° anno Fr. 1000.– al mese 3° anno Fr. 1500.– al mese 4° anno Fr. 2000.– al mese
Assistente verniciatore/-trice CFP
1° anno Fr. 750.– al mese 2° anno Fr. 1000.– al mese
Il resto dell’appendice 8 rimane invariato.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2024 e ha effetto fino al 31 dicembre 2026.
ottobre 2024 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi